CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, all'esito del giudizio di giudizio di rinvio, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di assbciazione di tipo mafiosa ed ha rideterminato la pena per i reati di estorsione di cui ai capi 24, 25 e 65, per i quali l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) era già oggetto di giudicato parziale ex art. 624 cod. proc. pen.. 2. Propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore e articolato nei seguenti tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione di legge, sostenendo l'erroneità della individuazione del reato più grave nell'estorsione di cui al capo 2'5) anziché nell'estorsione di cui al capo 24), che era stata ritenuta più grave nel calcolo formulato dalla Corte di appello nella sentenza poi annullata dalla Corte di Cassazione. Il ricorrente assume che «il capo 25) è pacificamente un fatto-reato specifico, ricompreso nel più generico ed indeterminato capo 24), descrive infatti una condotta ,commessa nel medesimo arco temporale da ottobre 2007 a maggio 2008- nel medesimo territorio -in [OSCURATO:PERSONA]- ai danni di un singolo autotrasportatore individuato Zugravu. Essendo quella del capo 25) una condotta ricom presa nel capo 24), se non configura bis in idem, il capo 25) dell'imputazione andrà necessariamente qualificato come un reato satellite del capo 24)„ e questo pertanto andrà individuato quale reato più grave» (dalla memoria depositata dal difensore) 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo si contesta la sproporzione della pena concretamente irrogata, con la rideterminazione conseguita alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e alla esclusione delle aggravanti di cui all'art. 7 della legge 203/1991 e all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628 comma terzo n.3 per i reati "satelliti". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato e aspecifico, perché si limita a contestare la pretesa maggior gravità del reato di estorsione di cui al capo 24 sulla base di una rivalutazione del merito, senza peraltro indicare espressamente l'interesse concreto, in quanto la censura tende a enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente. In proposito va rammentato che l'interesse richiesto dall'art. 568 cod. proc. pen., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535). Va, peraltro, ribadito che, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347). Nella specie, la Corte di appello, in seguito alla scissione della continuazione, determinata dall'estinzione per prescrizione del reato di associazione di tipo mafioso, ha correttamente individuato nell'estorsione di cui al capo 25) il reato più grave, sulla base di un apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità e, dunque, insindacabile in sede di legittimità. Del resto, non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653). 2. Il secondo e il terzo motivo afferenti al trattamento sanzionatorio non sono consentiti in sede di legittimità. E', invero, incontroverso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Non è dunque ammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Peraltro, nella specie la Corte di appello ha congruamente motivato il lieve discostamento dal minimo edittale, evidenziando il ruolo di primo piano dell'imputato e la gravità delle minacce. Ne consegue che il giudizio sulla pena risulta congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti, dovendo ribadirsi che non vi è margine per il sindac:ato di legittimità quando la decisione - come nella specie- sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur