CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 novembre 1999; avverso la ordinanza n. 643/2022 RGSeq del Tribunale di Roma del 18 luglio 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 18 luglio 2022 il Tribunale di Roma, decidendo in qualità di giudice del riesame avverso i provvedimenti cautelari reali, ha confermato il provvedimento con il quale, in data 25 giugno 2022, il Gip del Tribunale di Roma aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito sulla attrezzatura per la riproduzione musicale, meglio descritta nel provvedimento stesso, utilizzata dalla Associazione musicale "[OSCURATO:PERSONA]" nello svolgimento della propria attività ricreativa. Il Tribunale, brevemente riassunti i fatti che avevano preceduto la adozione del provvedimento cautelare, ha osservato che, attraverso l'utilizzo della attrezzatura in questione, era ravvisabile la commissione sia della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., in quanto, pur essendo stata adottata una ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 54 del Testo unico degli enti locali, con la quale era stato disposto il "divieto totale di emissioni sonore all'esterno", debitamente notificata ai vertici della Associazione, la stessa aveva proseguito nella sua attività comportante immissioni sonore, sia della altra contravvenzione, di cui all'art. 659 cod. pen., in relazione al quale il fumus delicti è riconducibile al fatto che si èin presenza di una condotta idonea a turbare la pubblica quiete. Ha interposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], il quale già aveva presentato la istanza di riesame, articolando due motivi di impugnazione; il primo motivo aveva ad oggetto la ritenuta violazione di legge per non essere ravvisabili gli estremi della violazione dell'art. 659 cod. pen. o, comunque difettando la motivazione al riguardo, dovendo essere ravvisata nella condotta della Associazione semmai la violazione della disposizione amministrativa costituita dall'art. 10 della legge n. 447 del 1995; con il secondo motivo la doglianza è stata reiterata con riferimento all'art. 650 cod. pen. in relazione al quale parte ricorrente ha evidenziato che, stante la natura sussidiaria della disposizione ora indicata, la stessa non può concorrere nè con l'illecito amministrativo di cui all'art. 10 della legge n. 447 del 1995 né con l'eventuale illecito penale di cui all'art. 659 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Osserva, invero, il Collegio che, premessa la natura del presente giudizio, volto all'accertamento della legittimità del rigetto del riesame avverso la misura G.0 cautelare reale, si tratta di un sequestro probatorio) adottata a carico del Bontoiu, nella non contestata qualità di amministratore della Associazione culturale [OSCURATO:PERSONA], tale rigetto deve ritenersi essere stato correttamente pronunziato dal Tribunale di Roma laddove nella condotta posta in essere dall'attuale ricorrente fosse possibile riscontrare l'esistenza del fumus delicti, cioè la astratta riconducibilità di essa alla fattispecie criminosa in provvisoria contestazione. Ciò posto, si ritiene che risulti non determinante ai fini della presente decisione il fatto che, effettivamente, per quanto concerne la previsione incriminatrice di cui all'art. 650 cod. pen. questa stessa Corte ne ha messo in evidenza la natura residuale della contravvenzione in questione. Infatti, seppure è vero che la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria, che si applica solo quando la violazione del provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionata (in questo senso, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 giugno 2019, n. 25322; Corte di cassazione, Sezione I penale, 7 febbraio 2012, n. 4757 ed ancora, con specifico riferimento ad un'ipotesi di immissione sonore, Corte di cassazione, Sezione I penale, 9 dicembre 2012, n. 43202), nel caso di specie il fumus delicti, di per sé sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento reso dal Tribunale capitolino, è indubbiamente ravvisabile, quanto meno, ai sensi dell'art. 659 cod. pen., con riferimento alla condotta riguardante le immissioni sonore prodotte dalla attività ricreativa, svolta anche in orario notturno (nella ordinanza impugnata si fa riferimento ad un intervento di controllo eseguito dalla Polizia municipale alle ore 2,35 del mattino del 22 giugno 2022), dalla citata Associazione culturale, essendo risultato, quanto a tali immission4r, secondo ciò che è stato indicato nella ordinanza stessa, l'accertamento da parte dei funzionari dell'Arpal del loro essere notevolmente superiori ai valori limite sia differenziali, rispetto al rumore di fondo, che assoluti. Tanto rilevato, considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce fattore che integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., la condotta del gestore di un pubblico esercizio che non impedisca le immissioni sonore, atte a turbare l'ordine e la tranquillità pubblica, derivanti dall'esercizio della sua attività, la quale non rientra tra le professioni ed i mestieri naturalmente rumorosi, per le quali la normativa in materia di immissioni sonore disturbanti è, invece, dettata dal comma secondo delle predetta norma, da leggersi, peraltro, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 447 del 1995 (in questo senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 giugno 2022, n. 24397; Corte di cassazione, Sezione I penale, 29 agosto 012, n. 33413), non vi è dubbio che, diversamente da ciò che è ritenuto da parte della ricorrente difesa, quanto meno con riferimento all'aspetto ora descritto, di per sé idoneo a giustificare sotto il profilo della sua conformità alla legge, il provvedimento impugnato - essendo emerso il fumus delicti della contravvenzione in questione - il ricorso proposto dal Bontoiu debba essere rigettato. A tale pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, nella spiegata qualità, al pagamento delle spese processali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma