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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 luglio 2017

Cassazione n. 07805/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17146/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro S.A.B.

AUTOSERVIZI S .

R .

L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA F. DENZA, N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MORPURGO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BERGAMO n. 602/2017 R.G.N. 1840/2015, depositata il20/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata ex art. 348 ter, terzo comma, c.p.c., è stata rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta, tra l’altro, alla declaratoria di nullità delle sanzioni disciplinari, ex R.D. n. 148 del 1931, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione irrogategli dalla “S.R.L.

S.A.B.

Autoservizi” - con provvedimenti del 26 novembre 2014 (per giorni uno), del 2 dicembre 2014 (per giorni tre), dell’11 dicembre 2014 (per giorni cinque), del 9 luglio 2015 (per giorni cinque) e del 15 luglio 2015 (per giorni cinque) -, per non avere il lavoratore effettuato, in qualità di autista addetto al traporto pubblico, alcune corse in determinati orari e per aver svolto una corsa con mezzora in anticipo; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato acinque motivi ; la “S.R.L.

S.A.B.

Autoservizi”ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivoil ricorrente - denuncian do violazione dell’art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di primo grado, con riferimento alle prime tre contestazioni concernenti la mancata effettuazione di determinate cors e , abbia ritenuto non necessaria l’affissione del codice disciplinare, non controvertendosi di doveri fondamentali del lavoratore o di condotte riconducibili al cd.

“minimo etico” di rilevanza penale, entrando invece in gioco norme derivanti da direttive interne, mutevoli nel tempo a causa di contingenze economiche, in relazione al luogo, al momento e alla tipologia del datore di lavoro; con il secondo motivo - denunciando violazi one e/o falsa applicazione degli artt. 10 r.d. n. 2328 del 1923 e 16 del Regolamento C.E. n. 561 del 2016, emanato dal Parlamento europeo il 15 marzo 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice, con riferimento alle ultime due contestazioni concernenti la mancata effettuazione di una corsa e lo svolgimento in anticipo di trenta minuti dell’altra, non abbia richiamato ed applicato - in materia di onere di pubblicizzazione in maniera adeguata dei turni di servizio -il disposto di cui al citato art. 10; aggiunge, inoltre, che “Quanto sopra argomentato è vieppiù confermato da una norma regolamentare di rango europeo e, segnatamente, dall’articolo 16 del Regolamento varato dal [OSCURATO:PERSONA] in data 15.3.2006, n. 561.

La disposizione di che trattasi prevede testualmente che … ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 è munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell’ordine di servizio … .

Si discute di documentazione che la SAB Autoservizi srl ha omesso ed omette pacificamente di consegnare ai propri dipendenti, esponendoli al rischio di commettere errori circa l’orario di inizio della propria prestazione lavorativa, salvo, poi, sanzionarli in forma particolarmente afflittiva, sulla supposta violazione degli obblighi di diligenza, ai conducenti certamente non ascrivibili in quanto riferibili in via esclusiva alla violazione di legge aziendale”; con il terzo motivo - denunciando ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duol e che il Tribunale - avendo esso ricorrente omesso la corsa delle ore 12,05 da [OSCURATO:PERSONA], dirigendosi direttamente verso Clusone, anticipando in tal modo la corsa [OSCURATO:PERSONA]Clusone delle ore 12,35 - non abbia dichiarato la nullità quantomeno della sanzione disciplinare irrogata ad esso ricorrente il 15 luglio 2015 (attinente alla seconda condotta menzionata), in quanto, consumato il potere punitivo del datore con la sanzione applicata il 9 luglio 2015 (relativa alla prima condotta menzionata), essendosi in presenza di un’unica situazione di fatto, “il prestatore d’opera avrebbe dovuto uscire indenne da ogni ulteriore e/o diversa procedura di infrazione”; con il quarto motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1256 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che il predetto Tribunale, con riguardo alle prime tre contestazioni, abbia, da un lato, non applicato il citato art. 1256 c.c., essendo l’avvio del transito alle ore 7,39 umanamente impraticabile, e, dall’altro, non preso in considerazione - senza motivare al riguardo - la richiesta di esibizione di dati registrati dal sistema satellitare o dai cronotachigrafi digitali installati sul bus, dai quali evincere che la corsa delle ore 7,45 era stata regolarmente effettuata; con il quinto motivo - denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -si duole che il primo giudice, con riferimento all’addebito concernente la mancata effettuazione della corsa delle ore 7,45 Albino-StazioneSAB/Albino ITC, non abbia preso in considerazione -senza motivare al riguardo - la richiesta di esibizione di dati registrati dal sistema satellitare installati sul bus, dai quali evincere che la corsa delle ore 7,45 era stata regolarmente effettuata (diversamente da quella delle ore 7,39, in ordine alla quale, tuttavia, non vi era stata alcuna contestazione disciplinare).

Ritenuto che: il ricorso è inammissibile, poiché l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è stata pubblicata il 22 marzo 2018 ed il ricorso per cassazione risulta notificatoil 2 5 maggio 2018, sicché sarebbe stato onere del ricorrente allegare si a l ’ assenza di comunicazione, sia la mancat a notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo (cfr., al riguardo, tra le altre, Cass. 15/05/2019, n. 12988, ove è affermato che «La parte che intenda esercitare il diritt o di ricorrere in cassazione ex art. 348 te r , comma 3, c.p.c. dev e rispettare il termine di sessantagiorni, di cui all’art. 325, comm a 2, c.p.c., ch e decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleri a abbia del tutto omessotale adempimento, mentre il termine lungo di cui all ’ art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omess a la comunicazione, ma anche la notificazione.

Ne consegue che il ricorrente, per dimostrarela tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dall a pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire lo stesso giornodella pubblicazione), sia la mancatanotificazione, affermando, pertanto, di fruir e del cd. termine lungo»); la conclusione, peraltro, non muterebbe anche ove l’ordinanza della Corte d’appello fosse stata comunicata - come si legge nel controricorso - il 22 marzo 2018, giacché il ricorso risulterebbe , comunque, tardivo; né può valere l’obiezione, formulata dal ricorrente in memoria (nella quale non vi è contestazione circa i dati fattuali esposti al riguardo nel controricorso), che l’ordinanza della Corte di Appello avrebbe, nel caso, valore di sentenza - ai fini della decorrenza del termine lungo e non di quello di sessanta giorni -, poiché, da un lato, il ricorrente medesimo non ha impugnato detta ordinanza,bensì la sentenza di primo grado, e, dall’altro, «Nel caso in cui il giudizi o di appello si concluda con l ’ ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c., l’impugnazione può essere proposta soltantoavverso la sentenza di primo grado ex art. 348-ter, comma 3 c.p.c., atteso che l’impugnazione per cassazione della predetta ordinanzaè consentita solo quando questasia affetta da viz i suoi propri, ossia quand o sia pronunciata al di fuoridei casi in cui la legge la consente oppure sia affettada vizi processuali» (così Cas s. 30/11/2022, n. 35279 , ove è stato evidenziato che «Nella specie, parte ricorrente non prospetta alcun "vizio proprio" deducibile comemotivo di ricorso in cassazione, non rientrando in tale categoria la circostanzache il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l ’ appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, piuttosto che adottare un’ordinanza “succintamente motivata”, posto che l'eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell ’ ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo»); le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d el ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17146/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro S.A.B. AUTOSERVIZI S . R . L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA F. DENZA, N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MORPURGO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BERGAMO n. 602/2017 R.G.N. 1840/2015, depositata il20/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata ex art. 348 ter, terzo comma, c.p.c., è stata rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta, tra l’altro, alla declaratoria di nullità delle sanzioni disciplinari, ex R.D. n. 148 del 1931, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione irrogategli dalla “S.R.L. S.A.B. Autoservizi” - con provvedimenti del 26 novembre 2014 (per giorni uno), del 2 dicembre 2014 (per giorni tre), dell’11 dicembre 2014 (per giorni cinque), del 9 luglio 2015 (per giorni cinque) e del 15 luglio 2015 (per giorni cinque) -, per non avere il lavoratore effettuato, in qualità di autista addetto al traporto pubblico, alcune corse in determinati orari e per aver svolto una corsa con mezzora in anticipo; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato acinque motivi ; la “S.R.L. S.A.B. Autoservizi”ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivoil ricorrente - denuncian do violazione dell’art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di primo grado, con riferimento alle prime tre contestazioni concernenti la mancata effettuazione di determinate cors e , abbia ritenuto non necessaria l’affissione del codice disciplinare, non controvertendosi di doveri fondamentali del lavoratore o di condotte riconducibili al cd. “minimo etico” di rilevanza penale, entrando invece in gioco norme derivanti da direttive interne, mutevoli nel tempo a causa di contingenze economiche, in relazione al luogo, al momento e alla tipologia del datore di lavoro; con il secondo motivo - denunciando violazi one e/o falsa applicazione degli artt. 10 r.d. n. 2328 del 1923 e 16 del Regolamento C.E. n. 561 del 2016, emanato dal Parlamento europeo il 15 marzo 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice, con riferimento alle ultime due contestazioni concernenti la mancata effettuazione di una corsa e lo svolgimento in anticipo di trenta minuti dell’altra, non abbia richiamato ed applicato - in materia di onere di pubblicizzazione in maniera adeguata dei turni di servizio -il disposto di cui al citato art. 10; aggiunge, inoltre, che “Quanto sopra argomentato è vieppiù confermato da una norma regolamentare di rango europeo e, segnatamente, dall’articolo 16 del Regolamento varato dal [OSCURATO:PERSONA] in data 15.3.2006, n. 561. La disposizione di che trattasi prevede testualmente che … ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 è munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell’ordine di servizio … . Si discute di documentazione che la SAB Autoservizi srl ha omesso ed omette pacificamente di consegnare ai propri dipendenti, esponendoli al rischio di commettere errori circa l’orario di inizio della propria prestazione lavorativa, salvo, poi, sanzionarli in forma particolarmente afflittiva, sulla supposta violazione degli obblighi di diligenza, ai conducenti certamente non ascrivibili in quanto riferibili in via esclusiva alla violazione di legge aziendale”; con il terzo motivo - denunciando ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duol e che il Tribunale - avendo esso ricorrente omesso la corsa delle ore 12,05 da [OSCURATO:PERSONA], dirigendosi direttamente verso Clusone, anticipando in tal modo la corsa [OSCURATO:PERSONA]Clusone delle ore 12,35 - non abbia dichiarato la nullità quantomeno della sanzione disciplinare irrogata ad esso ricorrente il 15 luglio 2015 (attinente alla seconda condotta menzionata), in quanto, consumato il potere punitivo del datore con la sanzione applicata il 9 luglio 2015 (relativa alla prima condotta menzionata), essendosi in presenza di un’unica situazione di fatto, “il prestatore d’opera avrebbe dovuto uscire indenne da ogni ulteriore e/o diversa procedura di infrazione”; con il quarto motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1256 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che il predetto Tribunale, con riguardo alle prime tre contestazioni, abbia, da un lato, non applicato il citato art. 1256 c.c., essendo l’avvio del transito alle ore 7,39 umanamente impraticabile, e, dall’altro, non preso in considerazione - senza motivare al riguardo - la richiesta di esibizione di dati registrati dal sistema satellitare o dai cronotachigrafi digitali installati sul bus, dai quali evincere che la corsa delle ore 7,45 era stata regolarmente effettuata; con il quinto motivo - denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -si duole che il primo giudice, con riferimento all’addebito concernente la mancata effettuazione della corsa delle ore 7,45 Albino-StazioneSAB/Albino ITC, non abbia preso in considerazione -senza motivare al riguardo - la richiesta di esibizione di dati registrati dal sistema satellitare installati sul bus, dai quali evincere che la corsa delle ore 7,45 era stata regolarmente effettuata (diversamente da quella delle ore 7,39, in ordine alla quale, tuttavia, non vi era stata alcuna contestazione disciplinare). Ritenuto che: il ricorso è inammissibile, poiché l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è stata pubblicata il 22 marzo 2018 ed il ricorso per cassazione risulta notificatoil 2 5 maggio 2018, sicché sarebbe stato onere del ricorrente allegare si a l ’ assenza di comunicazione, sia la mancat a notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo (cfr., al riguardo, tra le altre, Cass. 15/05/2019, n. 12988, ove è affermato che «La parte che intenda esercitare il diritt o di ricorrere in cassazione ex art. 348 te r , comma 3, c.p.c. dev e rispettare il termine di sessantagiorni, di cui all’art. 325, comm a 2, c.p.c., ch e decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleri a abbia del tutto omessotale adempimento, mentre il termine lungo di cui all ’ art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omess a la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrarela tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dall a pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire lo stesso giornodella pubblicazione), sia la mancatanotificazione, affermando, pertanto, di fruir e del cd. termine lungo»); la conclusione, peraltro, non muterebbe anche ove l’ordinanza della Corte d’appello fosse stata comunicata - come si legge nel controricorso - il 22 marzo 2018, giacché il ricorso risulterebbe , comunque, tardivo; né può valere l’obiezione, formulata dal ricorrente in memoria (nella quale non vi è contestazione circa i dati fattuali esposti al riguardo nel controricorso), che l’ordinanza della Corte di Appello avrebbe, nel caso, valore di sentenza - ai fini della decorrenza del termine lungo e non di quello di sessanta giorni -, poiché, da un lato, il ricorrente medesimo non ha impugnato detta ordinanza,bensì la sentenza di primo grado, e, dall’altro, «Nel caso in cui il giudizi o di appello si concluda con l ’ ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c., l’impugnazione può essere proposta soltantoavverso la sentenza di primo grado ex art. 348-ter, comma 3 c.p.c., atteso che l’impugnazione per cassazione della predetta ordinanzaè consentita solo quando questasia affetta da viz i suoi propri, ossia quand o sia pronunciata al di fuoridei casi in cui la legge la consente oppure sia affettada vizi processuali» (così Cas s. 30/11/2022, n. 35279 , ove è stato evidenziato che «Nella specie, parte ricorrente non prospetta alcun "vizio proprio" deducibile comemotivo di ricorso in cassazione, non rientrando in tale categoria la circostanzache il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l ’ appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, piuttosto che adottare un’ordinanza “succintamente motivata”, posto che l'eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell ’ ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo»); le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d el ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica
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