Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1968
ECLI:EU:C:1968:4
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61967C0024
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
del 7 febbraio 1968 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] (gli antefatti, le questioni deferite)
Valutazione giuridica
Premessa
1. Sulla prima questione
a) Sull'articolo 85
b) Sull'articolo 86
2. Sulla seconda questione
3. Conclusioni finali
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
La domanda proposta dalla Corte d'appello dell'Aia verte ancora una volta sui problemi della concorrenza. Questi sono gli antefatti in base ai quali dovremo pronunciarci e che hanno avuto larga eco.
La società americana [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & Co. con sede in Detroit, è proprietaria di due brevetti olandesi concernenti la produzione dell'antibiotico «Cloranfenicolo». Essa ha concesso delle licenze a una ditta olandese con sede in Delft, impegnandosi a garantirle la protezione dei diritti derivanti dal brevetto in Olanda.
In proposito si deve rilevare che, secondo il diritto olandese, i medicinali non possono essere brevettati; ciò nondimeno, il titolare di un procedimento di fabbricazione brevettato, ha il diritto esclusivo di mettere in commercio i relativi prodotti. Inoltre, in materia di brevetti relativi ai cosiddetti prodotti «nuovi», in forza della legge 7 novembre 1910 si presume — fino a prova contraria — che i prodotti messi in commercio senza il consenso del titolare del brevetto siano stati prodotti secondo il procedimento brevettato.
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & Co. si considera lesa dal fatto che la Probel S.a.r.l. di. Bruxelles e due società olandesi-(la Reese en Beintema-Interpharm N.V. e la [OSCURATO:PERSONA] v.o.f., entrambe con sede in Rotterdam) hanno messo in commercio in Olanda cloranfenicolo proveniente da vari paesi europei, senza il consenso del titolare del brevetto o del titolare delle licenze.
Nel 1958 la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & Co. adiva il tribunale di Rotterdam chiedendo che le tre convenute fossero condannate al risarcimento dei danni per violazione dei suoi diritti di brevetto e che fosse loro ingiunto di astenersi da ulteriori violazioni, sotto pena di un'ammenda. Nel corso delle varie fasi della causa, giunta fino allo [OSCURATO:PERSONA], venivano esaminati numerosi problemi e questioni di diritto olandese in materia di brevetti e, non essendo stata fornita la prova che il prodotto era stato fabbricato secondo un altro procedimento, con sentenza 30 giugno 1967 la Corte d'appello dell'Aia decideva gran parte della controversia. La sentenza afferma che sono stati violati i diritti di brevetto della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & Co., condanna la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni (le conclusioni in questo senso nei confronti delle altre convenute erano state abbandonate) e vieta a tutte le convenute di violare in futuro i diritti di cui sopra, pena la condanna ad un'ammenda.
La sentenza ha tuttavia lasciato irrisolto un punto, quello relativo alla vendita di cloranfenicolo proveniente dall'Italia, cioè dall'unico Stato della Comunità in cui la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & Co. non possiede un brevetto per la produzione dell'antibiotico, in quanto secondo il diritto italiano i medicinali e i loro procedimenti di fabbricazione non sono brevettabili (si veda in proposito l'esposto particolareggiato della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] si è richiamata soprattutto al fatto che «negli ultimi tempi» aveva venduto in Olanda solo cloranfenicolo prodotto in Italia e che poteva essere ivi venduto liberamente, grazie alle particolari disposizioni del diritto italiano in materia di brevetti. Essa ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & Co. non poteva vietarle d'importare, in quanto ciò sarebbe stato incompatibile con le norme sulla concorrenza contenute nel trattato C.E.E. (articolo 85, n. 1 e articolo 86), soprattutto poiché in caso contrario i consumatori olandesi non avrebbero potuto fruire del prezzo italiano, assertivamente molto inferiore.
La Corte d'appello dell'Aia ha considerato tale questione come rilevante ai fini della pronunzia. Quindi, accogliendo un'istanza della [OSCURATO:PERSONA], con la sopra ricordata sentenza del 30 giugno 1967 ha deciso di deferire a questa Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato, le seguenti due questioni :
1
o
Se gli articoli 85, n. 1 e 86 del trattato C.E.E. eventualmente in relazione agli articoli 36 e 222 dello stesso, vietino al titolare di un brevetto di uno Stato membro di ottenere una pronuncia giudiziaria che imponga a chiunque di astenersi, sul territorio di detto Stato, dal porre in commercio, rivendere, dare in locazione, fornire, tenere comunque in deposito o fare uso di un prodotto proveniente da un altro Stato membro, la cui preparazione e vendita, in quest'ultimo Stato, non sono coperte da brevetto.
2
o
Se la soluzione da darsi al punto 1. sia diversa qualora il prezzo del prodotto stabilito dall'avente causa del titolare del brevetto sia, nel territorio dello Stato membro primo menzionato, superiore a quello pagato dal consu matore nello stesso territorio, per il prodotto proveniente dall'altro Stato membro.
Poiché con queste domande sono stati evidentemente sollevati problemi fondamentali relativi ai rapporti tra il diritto interno in materia di brevetti e le norme comunitarie relative alla concorrenza, i partecipanti al procedimento pregiudiziale sono stati particolarmente numerosi. A norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte, hanno presentato memorie scritte le parti nella causa di merito (eccetto l'Interpharm), i governi del Regno dei [OSCURATO:PERSONA], della Repubblica federale tedesca e della Repubblica francese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, i quali hanno anche svolto osservazioni orali (ad eccezione del governo olandese).
Vediamo ora come vadano risolte le questioni sollevate, alla luce degli elementi di cui disponiamo. Il numero dei partecipanti al giudizio e il contrasto delle loro opinioni non faciliteranno certo il mio compito.
Valutazione giuridica
Premessa
Prima di passare alla vera e propria interpretazione devo fare alcune osservazioni preliminari circa la
portata delle questioni deferite.
Esse appaiono necessarie in quanto taluni fra i partecipanti al giudizio (cioè la [OSCURATO:PERSONA], il governo olandese e la convenuta [OSCURATO:PERSONA]) hanno trattato per iscritto ed oralmente problemi che, mentre hanno una certa attinenza teorica con la controversia pendente dinanzi al giudice a quo, in realtà non possono essere inclusi nelle questioni sottoposteci. Si tratta del problema dei cosiddetti «brevetti paralleli», cioè in altre parole della situazione dell'impresa che ha brevettato un prodotto in uno Stato membro e vuole impedirne l'importazione da altri Stati membri, in cui essa è del pari titolare di brevetti che però non le attribuiscono più alcun diritto, giacché il prodotto è stato posto in vendita da lui stesso o col suo consenso. [OSCURATO:PERSONA] in particolare ritiene possibile includere questo aspetto nell'esame che dobbiamo condurre, per il fatto che la sentenza di rinvio (nella traduzione francese) parla di prodotti «provenant d'Italie», non già «originaires d'Italie». A suo parere, si potrebbe prospettare l'ipotesi che i prodotti di cui trattasi siano stati acquistati in Italia, ma vi siano giunti da un altro Stato in cui essi erano stati prodotti e messi un vendita dal titolare del brevetto olandese (o col suo consenso), in forza di un altro brevetto. Sarebbe inoltre concepibile che la merce di cui trattasi fosse stata prodotta in Italia (quindi senza brevetto) e in un secondo tempo fosse stata posta in vendita in un altro Stato membro (in cui era coperta da brevetto) ad opera del titolare del brevetto olandese o col suo consenso.
Non mi occuperò di queste ipotesi artificiose e inverosimili né degli argomenti svolti in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA] (e da altri partecipanti), poiché non possiamo andare «ultra perita». Dette ipotesi non hanno infatti evidentemente il loro fondamento nel giudizio di merito al quale dobbiamo attenerci. La motivazione della sentenza di rinvio e soprattutto l'accenno alla tesi della [OSCURATO:PERSONA] (la quale parla solo di prodotti fabbricati in Italia ed esportati direttamente nei [OSCURATO:PERSONA]), come pure il fatto che le importazioni da altri Stati membri erano già vietate, mostrano per contro chiaramente quale sia la materia sulla quale il giudice olandese deve ormai pronunziarsi. Ha quindi rilevanza solo la questione del se, secondo il diritto olandese, il titolare di un brevetto olandese possa ottenere il risarcimento dei danni e una pronunzia con cui s'ingiunge alla controparte di astenersi da un determinato comportamento, qualora dei prodotti coperti da brevetto siano stati, senza il suo consenso, importati da un paese in cui essi non sono brevettabili (e potevano quindi essere fabbricati e posti in commercio senza il suo consenso) ovvero le norme comunitarie in materia di concorrenza vietino di far valere diritti del genere, derivanti da brevetti nazionali.
Mi occuperò in prosieguo solo di detta questione, mentre tutte le altre, sollevate soprattutto dalla [OSCURATO:PERSONA], potranno essere eventualmente risolte in una prossima occasione.
1. Sulla prima questione
Nel risolvere la prima questione, il cui tenore non è necessario io ripeta, è a mio parere opportuno considerare separatamente i due articoli del trattato in essa menzionati. Tratterò quindi in primo luogo dell'articolo 85 e solo in un secondo tempo della rilevanza dell'articolo 86 nella fattispecie.
a) Sull'articolo 85
Per quanto riguarda l'articolo 85 del trattato C.E.E., sarò molto breve. Esso vieta, com'è noto, determinati accordi fra imprese, decisioni di associazione d'imprese e pratiche concordate, cioè contempla soltanto i casi in cui la concorrenza viene limitata e il commercio viene pregiudicato dalla volontaria
collaborazione di più imprese.
Non è evidentemente questo il caso nostro. Abbiamo a che fare con un'azione
unilaterale
del titolare del brevetto il quale fa valere i suoi diritti nazionali, originari (non derivanti da un accordo). Anche se nei confronti del suo licenziatario olandese egli è tenuto a far valere i suoi diritti, la limitazione della concorrenza non deriva da questo accordo, ma solo dal diritto (soggettivo) di brevetto nazionale.
Come il governo federale e il governo francese hanno giustamente rilevato, si deve quindi ritenere che l'articolo 85 non può essere applicato ad un caso come quello in esame.
b) Sull'articolo 86
Non altrettanto facile appare invece la questione del se l'articolo 86, il quale vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato, possa essere opposto all'esercizio dei diritti derivanti da un brevetto. La maggior parte dei partecipanti al giudizio hanno in proposito preso le mosse da lontano; permettete che io faccia lo stesso.
Ci è stato detto che il diritto olandese (articolo 30 della legge 7 novembre 1910) attribuisce al titolare del brevetto il diritto esclusivo, anche se temporaneo, di sfruttare l'invenzione (produzione e vendita del prodotto brevettato) sul territorio olandese. Questo diritto si esaurisce nel momento in cui il prodotto brevettato viene messo in commercio dal titolare del brevetto, o col suo consenso; secondo la giurisprudenza prevalente, nel momento in cui viene messo in commercio
nei [OSCURATO:PERSONA].
Vige quindi, come in altri Stati membri, il
principio della territorialità.
Questo diritto nazionale di brevetto — su questo punto i partecipanti al giudizio paiono tutti d'accordo — non dovrebbe essere stato menomato nella sua sostanza dal trattato C.E.E. (
2
). Tracce di ciò si trovano nello stesso trattato e precisamente negli articoli 36 e 222. L'articolo 36 riconosce — anche se, come la [OSCURATO:PERSONA] giustamente rileva, non senza riserve — che, in deroga agli articoli 30-34, sono ammesse le limitazioni degli scambi (in altre parole, la ripartizione del mercato) motivate dalla tutela della proprietà industriale. L'articolo 222 dichiara espressamente che il regime della proprietà esistente negli Stati membri resta impregiudicato. Ciò implica (nonostante certi accenni della [OSCURATO:PERSONA] la quale a torto, invocando l'articolo 83 del trattato C.E.C.A., parla di una libertà limitata alla scelta tra forme d'impresa di diritto privato e di diritto pubblico) che tutti gli elementi fondamentali del regime nazionale della proprietà devono rimanere intatti, e quindi anche la proprietà industriale. In questo senso vanno intesi — come taluni partecipanti hanno dimostrato — pure determinati passi della sentenza Grundig, cioè quelli in cui, anche a proposito della proprietà industriale, non viene respinta a priori l'applicabilità dell'articolo 222. Solo in questa prospettiva si comprende il perché dei lavori, intrapresi già nel 1959, che dovrebbero condurre ad una convenzione europea per l'adattamento del diritto dei brevetti alle esigenze del Mercato comune.
Ora, il diritto di brevetto nazionale verrebbe colpito nella sua sostanza qualora, in nome delle esigenze del Mercato comune, ci si discostasse, in un caso come quello in esame, dal principio dell'indipendenza dei diritti di brevetto nazionali e da quello, generalmente riconosciuto, della territorialità, cioè si ammettesse l'esaurimento del diritto di brevetto, o in altre parole, si escludesse la possibilità di farlo valere, anche nel caso in cui i prodotti coperti dal brevetto siano stati posti in commercio, senza il consenso del titolare, in paesi in cui non sono brevettabili. In tal caso, dell'esclusiva di sfruttamento prevista dalla legge, la quale deve assicurare all'inventore la possibilità di un adeguato compenso, non resterebbe gran che, giacché chiunque potrebbe liberamente rifornire l'intero mercato comune con prodotti provenienti da un paese in cui non è possibile ottenere il brevetto, e ciò (dato che egli non deve ricuperare le spese sostenute dal titolare del brevetto o dal licenziatario) a condizioni più vantaggiose di quelle praticate dallo stesso inventore. Le conseguenze per l'economia e per la prassi dei brevetti sarebbero incalcolabili. Una siffatta svalutazione del diritto di brevetto potrebbe ostacolare il progresso tecnico, giacché toglierebbe alle imprese ogni incentivo ad assumersi le spese crescenti di ricerca e di sperimentazione, essendo venuta meno la possibilità di un adeguato compenso, sotto forma di un'effettiva esclusiva di sfruttamento garantita dalla legge. Quanto meno ci si dovrebbe aspettare che le invenzioni verrebbero tenute nascoste (nella speranza di garantirsi in tal modo lo sfruttamento esclusivo), il che non solo toglierebbe alle altre imprese la possibilità di cercare ulteriori sviluppi in base alle scoperte già fatte, ma impedirebbe loro anche di partecipare allo sfruttamento, previo ottenimento di una licenza.
Tenuto conto degli articoli 36 e 222 del trattato, non si può quindi affatto ritenere che la tutela del brevetto venga meno in un determinato paese qualora i prodotti brevettati siano stati posti in commercio, in un paese in cui non sono brevettabili, senza il consenso del titolare del brevetto; rimane perciò da chiedersi soltanto in quale misura possa avere qui rilevanza la disposizione dell'articolo 86
relativa agli abusi.
Non si può nemmeno pensare di escluderne senz altro l'applicazione in materia di brevetti. Ciò è risultato chiaro già nella causa Grundig, a proposito dell'affine diritto di marchio, il quale è rimasto, è vero, intatto, ma il cui
esercizio
è stato sottoposto a determinate restrizioni (nella misura in cui si poteva parlare di un abuso in relazione alle norme comunitarie relative alla concorrenza). Anche il diritto nazionale ammette, ad esempio per quanto riguarda le esigenze della concorrenza o della disciplina dei prezzi, determinate limitazioni del diritto di brevetto (come ci ha dimostrato fra l'altro il governo francese).
Vediamo quindi quali aspetti della questione debbano essere presi in particolare considerazione a norma dell'articolo 86 e quale significato si debba loro attribuire in relazione al caso in esame.
Il primo presupposto è l'esistenza di una
posizione dominante
sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso. In proposito, la maggior parte dei partecipanti al giudizio ha giustamente rilevato che si tratta di una
nozione economica
; non è quindi sufficiente che sussista un
monopolio di diritto
(quale quello spettante al titolare del brevetto), ma dev'essere dimostrato quale sia la posizione di detto titolare sul
mercato
; se il prodotto da lui fabbricato sia per sua natura sottratto ad ogni concorrenza, o almeno ad una concorrenza effettiva, e quindi il monopolista abbia la possibilità di determinare i prezzi e le condizioni di vendita. In effetti è concepibile un brevetto privo di qualsiasi valore commerciale (una situazione in cui il titolare non esercita alcuna influenza sul mercato) ; è inoltre possibile che più licenziatari provochino un'adeguata concorrenza, che vi siano altri procedimenti per la fabbricazione del prodotto brevettato (come hanno sostenuto le stesse convenute) o che — come l'attrice ha dichiarato a proposito del cloranfenicolo — numerosi prodotti simili di altre imprese garantiscano la concorrenza (nel qual caso è irrilevante che questa dipenda dal giudizio del consumatore ovvero del medico che fa la ricetta). L'esistenza di un diritto di brevetto non sarebbe quindi di per sé sufficiente ai fini del primo presupposto dell'articolo 86, bensì sarebbero in ogni caso necessarie indagini economiche intese ad accertare quanto sopra indicato. A questo proposito non abbiamo però bisogno di stabilire fino a che punto il giudice nazionale possa basarsi su determinate presunzioni, per quanto riguarda la concorrenza nei confronti appunto dei prodotti brevettati, presunzioni che ad esempio l'attrice ritiene giustificate. (
3
)
In secondo luogo, va rilevato che l'articolo 86 parla di
sfruttamento di una posizione sul mercato.
Sono quindi vietate — come il governo tedesco pone soprattutto in evidenza — non già tutte le attività del monopolista, ma solo quelle che vengono compiute approffittando della posizione dominante; in altre parole, la posizione dominante dev'essere usata come mezzo per il raggiungimento di un determinato scopo. Ci si può chiedere se in questa nozione possa rientrare l'esercizio di un diritto di brevetto nazionale, posto che per tale esercizio ha rilevanza unicamente la situazione giuridica obiettiva, non già la posizione sul mercato del titolare del diritto. Tuttavia questo ordine di problemi — che possono apparire alquanto sofistici — non ha bisogno di essere approfondito, essendo preferibile occuparsi del terzo presupposto, a proposito del quale è possibile esprimere un parere netto.
L'articolo 86 esige anzitutto un «
abuso
» della posizione dominante, cioè, trattandosi di un brevetto, un abuso nel valersene.
L'uso normale
corrispondente alla natura e allo scopo del brevetto, non può in alcun caso essere vietato in forza dell'articolo 86. (
4
) È appunto questo il caso nostro. Come sappiamo, si tratta d'impedire, mediante ingiunzioni giudiziarie, l'importazione del prodotto brevettato da una zona in cui esso non può essere brevettato. Ciò rappresenta una pretesa corrispondente alla
natura
del brevetto e senza la quale — come abbiamo visto — esso perderebbe quasi ogni valore, giacché verrebbe messa in questione l'esclusiva di sfruttamento del titolare del brevetto, la quale dovrebbe garantirgli un adeguato compenso per le spese sostenute.
Sotto questo aspetto il caso in esame non può essere paragonato al caso Grundig, nel quale si discuteva sul se fosse abusivo, cioè estraneo allo scopo ed alla funzione del diritto di marchio, il trasferimento di detto diritto (le cui caratteristiche sono del resto molto diverse da quelle del brevetto d'invenzione) allo scopo di garantire un'esclusiva in contrasto col trattato, mediante eliminazione delle importazioni parallele (cioè per garantire un accordo per la ripartizione del mercato).
Concludendo, per quanto riguarda la prima questione, si deve ritenere che l'applicazione dell'articolo 86 all'esercizio di diritti di brevetto non può essere esclusa, ma che ciò non significa affatto che, in un caso come quello in esame, si possa vietare al titolare del brevetto di valersene per impedire le importazioni da zone in cui il brevetto non esiste.
Come sostengono i governi partecipanti al giudizio, l'attrice e la [OSCURATO:PERSONA] (a parte la questione dei brevetti paralleli), la prima questione va quindi risolta in senso negativo.
2. Sulla seconda questione
Con la seconda questione, che ha carattere complementare, il giudice proponente vorrebbe sapere se la soluzione sia diversa, nel caso che il titolare del brevetto, o rispettivamente il suo licenziatario, chieda per i prodotti che esso pone in commercio nei [OSCURATO:PERSONA]
prezzi superiori
a quelli praticati per i prodotti importati dall'Italia.
In proposito — come sostiene l'attrice — ci si potrebbe limitare a dichiarare che la semplice esistenza della differenza di prezzo, ove non siano precisati né il suo importo né le sue ragioni, non può avere alcuna rilevanza ai fini del diritto delle intese.
Tuttavia la soluzione non dovrebbe essere così laconica, bensì va rilevato ancora quanto segue.
In effetti e concepibile che, in una differenza di prezzi
rilevantissima
, vada ravvisato un
indizio
di posizione dominante sul mercato e di abuso della stessa, ai sensi dell'articolo 86 il quale, come abbiamo visto, è l'unica disposizione del trattato che possa essere applicata nella fattispecie. Il giudice nazionale non potrebbe però affatto accontentarsi di un simile indizio, bensì dovrebbe condurre ulteriori indagini (che naturalmente esulano del tutto da un giudizio come il presente, basato sull'art. 177) prima di poter accertare l'esistenza e l'abuso di una posizione dominante (ad esempio — come suggerisce il governo francese — mediante il raffronto con analoghe situazioni su altri mercati). Dal presente procedimento è infatti emerso chiaramente che, in un caso come quello in esame, una certa (non irrilevante) differenza di prezzo è inevitabile. Ad esempio, è normale che sul prezzo di un prodotto esportato (venga esso messo in commercio direttamente dal titolare del brevetto o da un licenziatario) si ripercuotano le spese di ricerca che proprio nell'industria farmaceutica sono particolarmente elevate e che, data la rapidità del progresso tecnico, devono essere ammortizzate in un periodo relativamente breve.
Come ho già rilevato, se non vi fosse la possibilità di coprire le spese mediante l'esclusiva garantita dal brevetto, verrebbe meno l'incentivo alle ricerche e sperimentazioni costose. Così pure si riflettono nei prezzi le spese per ottenere il brevetto, per introdursi sul mercato e per formarsi una clientela (ad esempio nel caso di prodotti di marca). Tutte queste spese non gravano sul produttore di un paese ove il brevetto non esiste, il quale può sfruttare gratuitamente le invenzioni straniere. Non vi è quindi da stupirsi ch'egli possa offrire i suoi prodotti ad un prezzo considerevolmente inferiore. È inoltre possibile che — come si è cercato di dimostrare nella discussione orale — vi siano differenze di
qualità
atte a giustificare le differenze di prezzo.
Tuttavia, anche se in base agli elementi raccolti risultasse che, in conseguenza di una posizione dominante sul mercato, la struttura dei prezzi è abusiva ai sensi dell'articolo 86, lettera
a)
, la conseguenza da trarne non sarebbe certo che il titolare del brevetto ha perso il
diritto di tutelarsi
contro importazioni da paesi in cui il brevetto non esiste, diritto che è l'oggetto di maggior interesse per il giudice proponente. Come abbiamo visto, ciò significherebbe svuotare quasi completamente di contenuto il brevetto stesso, eliminando la posizione dominante ch'esso attribuisce. L'articolo 86 non prevede però affatto la soppressione della
posizione stessa
, bensì unicamente del suo
abuso.
Se quindi l'abuso si concreta nella
struttura dei prezzi
, soltanto questa protrebbe costituire oggetto di un provvedimento repressivo (ad esempio a norma dell'art. 3 del regolamento 17), non già l'azione intesa ad impedire l'importazione da paesi in cui il brevetto non esiste.
Come propongono fra l'altro la [OSCURATO:PERSONA], il governo francese e il governo tedesco, anche la seconda questione va quindi
comunque
risolta in senso negativo.
3. Conclusioni finali
Riassumendo, le questioni vanno risolte nel modo seguente :
—
Né l'articolo 85 né l'articolo 86 del trattato C.E.E. impediscono al titolare di un brevetto, concesso da uno Stato membro, di ottenere una pronunzia giudiziaria che vieti l'importazione dei prodotti brevettati da un altro Stato membro in cui né i prodotti né il procedimento di fabbricazione possono essere brevettati.
—
Ciò vale anche nel caso in cui il titolare del brevetto, o il suo licenziatario, pongano in commercio i prodotti, nello Stato che ha concesso il brevetto, a prezzi superiori a quelli praticati nello stesso Stato per prodotti importati da uno Stato in cui essi non sono brevettabili.
—
La decisione sulle spese spetta al giudice proponente.
(
1
) Traduzione dal tedesco.
(
2
) Si veda anche la presa di posizione della Camera di commercio internazionale, circa le conseguenze delle norme relative alla concorrenza del trattato C.E.E., per i diritti di proprietà industriale, in GRUR, ausländischer und internationaler Teil 1959, 392; Plaisant,
Le
traile C.E.E., Varticle 85 et les droits de propriété industrielle, in: Propriété industrielle et marché commun, pag. 145; Wagret,
La
propriété industrielle et le droit européen des ententes, Revue du Marché commun 1962, 431; Jansse e altri,
[OSCURATO:PERSONA] der Wettbewerbsregeln des EW G-Vertrages auf die gewerblichen Schutzrechte, GRU R, ausländischer und internationaler Teil, 1961, 276.
(
3
) Si veda anche Jansse, loc. cit.
(
4
) Ibid.