CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 248 di marijuana. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova della finalità di spaccio, al ì 01, diniego di riconoscimento del fattdPai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. e della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente 90i/e ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa.d'inammissibilità che. del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838)re anche diretto a richiedere una rivalutazione del fatto. 4. La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto la detenzione finalizzata ad un uso non esclusivamente personale e ciò in ragione del significatqOp dato ponderale (grammi 248 da cui erano ricavabili 628 dosi medie) e dalle modalità dell'occultamento (due bustine per 2 grammi sulla sua persona e il resto occultata dietro il serbatorio dell'autovettura su cui viaggiava all'atto del controllo)fitenute incompatibili anche in ipotesti di scorta, e poi, con motivazione altrettanto logica, ha escluso il fatto di lieve entità e ciò sulla scorta del rilevante peso ponderale, da cui si potevano ricavare n. 628 dosi medie da cui ha ritenuto il collegamento con ambienti dediti al traffico in modo organizzato. Motivazione che non presta il fianco a rilievo di illogicità manifesta ed è corretta in diritto secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (SU. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) essendo rimasto isolato l'orientamento espresso da Sez. 6 n. 45061 del 2022. Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è stato argomentato in ragione dei due precedenti penali. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Infine, manifestamente infondata è la censura in punto mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena tenuto conto del superamento dei limiti di concedibilità (essendo stato condannato in questo processo alla pena di anni due di reclusione oltre alla multa) e ciò prescinde dalla valutazione delle precedenti condanne. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa dell