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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 03989/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] reitera deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato la applicazione della recidiva non limitandosi a registrare la sussistenza dei precedenti penali I per reati contro il patrimonio), ma evidenziando che la specifica condotta (fuga a velocità elevata con l'auto, peraltro senza patente di guida e senza assicurazione) attuata per sottrarsi, con grave pericolo per l'incolumità non soltanto sua e dei militari che lo inseguivano (dopo averlo colto a detenere arnesi da scasso) ma anche dei passanti, prova una sua accresciuta pericolosità sociale manifesta dalla pervicacia nel delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] reitera deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato la applicazione della recidiva non limitandosi a registrare la sussistenza dei precedenti penali I per reati contro il patrimonio), ma evidenziando che la specifica condotta (fuga a velocità elevata con l'auto, peraltro senza patente di guida e senza assicurazione) attuata per sottrarsi, con grave pericolo per l'incolumità non soltanto sua e dei militari che lo inseguivano (dopo averlo colto a detenere arnesi da scasso) ma anche dei passanti, prova una sua accresciuta pericolosità sociale manifesta dalla pervicacia nel delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente N
Sentenza Cassazione n. 03989/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris