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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36437/2021

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto dei ricorsi ab-[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità dei restanti ricorsi lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha preliminarmente chiesto di dichiarare estinto per prescrizione il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e in ogni caso l'accoglimento del ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di assise di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado emessa dalla Corte di assise di Bologna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alle pene di legge, in quanto ritenuti responsabili, previa esclusione per tutte le imputazioni dell'aggravante della trasnazionalità: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 416 cod. pen. di cui al capo A, i primi due quali organizzatori e promotori, con esclusione per tutti delle aggravanti dell'uso di servizi di trasporto internazionali e di documenti falsificati; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 12, comma 3 lett. d). d.

Igs. n. 286 del 1998 ascrittogli al capo D); tutti gli imputati dei reati di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, aggravato dal concorso di persone, così riqualificati i fatti loro rispettivamente ascritti ai capi E, F, G, N e M (per tale ultimo capo, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai fatti riguardanti la permanenza in Italia di [OSCURATO:PERSONA]).

2. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta provata dai giudici di merito, gli imputati ritenuti responsabili del reato contestato al capo A facevano parte, insieme ad altri soggetti, di un'organizzazione criminale, avente come fulcro il gruppo familiare Razzaq, dedita a Bologna alla formazione di numerose pratiche di emersione ai sensi del d.l. n. 109 del 2012, riguardanti cittadini pakistani e fondate sul rilascio di false attestazioni da parte di datori di lavoro.

Il sodalizio si avvaleva di esercizi commerciali gestiti dalla famiglia Razzaq a Bologna per i quali alcuni degli extracomunitari in posizione irregolare lavoravano "in nero", nonché di diversi immobili ove gli stessi erano alloggiati in consistente numero.

Nell'ambito di tale programma venivano posti in essere i reati fine, contestati negli altri capi, in concorso con gli altri imputati non facenti parte del sodalizio.

La prova dei fatti, come sopra ritenuti, era desunta dall'esame della documentazione relativa alle suddette pratiche fraudolente (acquisita tramite l'accesso ai computer di alcuni imputati e presso gli uffici interessati) e alle società in favore di cui figuravano le assunzioni, da esiti di servizi di intercettazione, da attività di osservazione e di ispezione riferite dalla polizia giudiziaria, dalle dichiarazioni testimoniali di alcuni cittadini pakistani irregolari.

3. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati di cui sopra, a mezzo dei rispettivi difensori.4.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] espone due motivi.

4.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, in ragione della mancata risposta alle doglianze e alle richieste contenute in una memoria depositata in primo grado e richiamata nell'atto di appello, riguardante la riqualificazione dei fatti ex art. 33, comma 1, legge n. 189 del 2002.

4.2. Il secondo motivo denuncia vizi della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità in ordine al reato associativo (capo A).

Rileva che la ricostruzione dei giudici di merito, senza fornire spiegazioni in ordine all'utilizzo da parte del ricorrente di un'utenza individuata nel corso delle indagini, ha travisato le risultanze processuali, poiché esse rappresentavano solamente iniziative volte al reperimento di alcuni lavoratori che in seguito neppure si erano concretizzate.

Nessuna motivazione si coglie quando la sentenza richiama il contenuto di un file presente nel computer asseritamente in uso del ricorrente.

E' stata affermata la responsabilità dello stesso solo per altri tre capi di imputazione non potendo esistere altri fatti, posto che era stata semplicemente offerta un'abitazione ad alcuni concittadini pakistani, giunti autonomamente in Italia secondo le loro libere scelte e per la maggior parte poi regolarmente assunti.

La motivazione di merito ignora che il ricorrente è titolare di attività lecite regolarmente costituite con i parenti.

Egli, fuori da questo contesto, cercava semplicemente occupazioni lavorative per i connazionali effettivamente concretizzatesi.

Nessuna risposta è stata fornita in ordine ai rilievi che avevano dimostrato l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Shabbaz, divenuto testimone dopo essere stato indagato e avere fornito versioni del tutto false in ordine al suo ingresso in Italia.

Né, quanto alle intercettazioni, ci si è misurati con la totale assenza di riscontri circa la loro lettura, così come con la circostanza che erano due i Razzaq coinvolti nel processo.

I piccoli abusi eventualmente intervenuti avevano soltanto fatto emergere la posizione di alcuni clandestini in Italia secondo gli intendimenti legislativi, sicché di per sé non potevano mai fare ritenere la condotta associativa così come contestata.

5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo che denuncia vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità di tale imputato anche in ordine al reato associativo contestato al capo A. Rileva che le affermazion della Corte di secondo grado a proposito della sussistenza di un'associazione per delinquere non trovano alcun riscontro, in particolare quanto alla ricezione delle dazioni in denaro menzionate dai testi, e ciò anche nel caso delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], giacché la ricevuta di versamento esibita da questi riportava un importo notevolmente inferiore a quello che asseritamente sarebbe stato corrisposto per l'ingresso in Italia, così da potersi più plausibilmente ricondurre tale pagamento a debiti pregressi.

Aggiunge che, in assenza di riscontri, le eventuali compravendite di immobili e cessioni di quote o di attività commerciali non assumevano le connotazioni illecite che erano state ad esse immotivatamente attribuite dai giudici di merito.

6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo che lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Deduce che i Giudici di secondo grado non solo hanno omesso di rispondere a specifici rilievi mossi in sede di appello in punto di affermazione della responsabilità che avevano evidenziato i legami di parentela tra gli imputati e gli altri soggetti indicati nei capi di imputazione, ma anche hanno contraddittoriamente desunto il coinvolgimento nel sodalizio criminale del ricorrente dal suo interessamento alle stesse pratiche di sanatoria dei cittadini pakistani in relazione alle quali è intervenuta assoluzione, essendosi riscontrata la loro non regolarità, trattandosi di lavoratori risultati effettivamente occupati.

La difesa conclude che ciò ha compromesso la motivazione adottata in appello, risultando essa mancante di spiegazioni su decisivi elementi probatori.

7. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], proposti con un unico atto d'impugnazione dal comune difensore di tali imputati.

7.1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 416 cod. pen. e 12 d.

Igs. n. 286 del 1998, nonché vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti a lui ascritti ai capi A e N. Deduce che non è stata osservata la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, una volta che si è continuato a sostenere il coinvolgimento del ricorrente nei fatti contestati solamente in ragione dello svolgimento di occasionali incarichi per conto dei parenti, senza che fosse emersa la consapevolezza dell'illiceità delle pratiche di emersione e delle condizioni di una partecipazione associativa.

7.2. Il secondo motivo, sempre nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA], lamenta vizi della motivazione in punto di diniego della concessione delle attenuanti generiche e di determinazione in concreto della pena, deducendo che sono state opposte al riguardo considerazioni che non hanno preso in esame i molteplici, convergenti e precisi indicatori favorevoli rappresentati dalla difesa.

7.3. Il terzo motivo, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], lamenta vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dello stesso in ordine al reato di cui all'art. 12, comma 5, d.

Igs. n. 286 del 1998 (fatto contestato al capo F), deducendo che la condotta delittuosa è stata ritenuta sulla base di inconsistenti indizi, senza tener conto che il ricorrente non aveva ottenuto alcun compenso in relazione all'accordo asseritamente illecito e che risultavano inattendibili le dichiarazioni del teste (il cittadino extracomunitario Qamar) sulle quali si era fondata la ricostruzione dei fatti.

8. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi.

8.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 5 lett. d-bis) cod. proc. pen. e vizi della motivazione, con riferimento al rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia già sollevata nel corso del giudizio di primo grado.

Premette che la Corte di secondo grado ha ritenuto corretto tale rigetto in quanto sarebbe stata contestata in fatto al capo A l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 cod. pen.

Ciò però in relazione a originari addebiti dei reati fine previsti dall'art. 12, comma 1, d.

Igs. n. 286 del 1998, contestati e sempre ritenuti come aggravati ai sensi del comma 3 e non del comma 3-bis, che richiede invece più ipotesi di quelle di cui al precedente comma 3 e comporta, quanto al reato associativo, il radicamento della competenza per materia in capo alla corte di assise, secondo quanto previsto dall'art. 5 lett. d-bis) cod. proc. pen. laddove esso fa riferimento alla fattispecie dell'art. 416, sesto comma, cod. pen.

Rileva al riguardo che i Giudici di merito, nel rigettare l'eccezione, hanno in particolare ritenuto configurata in fatto anche l'ipotesi della condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata relativa all'ingresso o alla permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, sulla base del solo rilievo che nella vicenda processuale risultavano coinvolte più di cinque persone; ma ciò non poteva comunque comportare lo spostamento della competenza ex art. 5 lett. d-bis) cod. proc. pen., potendo esso derivare solo da un'espressa menzione del comma 3-bis dell'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998.

8.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 12, comma 5, d.

Igs. n. 286 del 1998 e vizi motivazionali in punto di affermazione della responsabilità quanto all'unico fatto, ascritto al capo M, per cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna.

Deduce che l'ingiusto profitto richiesto dal comma 5 dell'art. 12 cit, è stato apoditticamente ritenuto, facendo genericamente cenno alla "garanzia" della continuità dei rapporti commerciali con i membri dell'organizzazione ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] in cambio della condotta illecita, benché tali ipotetici rapporti avrebbero riguardato forniture e relativi pagamenti secondo normali prezzi di mercato.

8.3. Il terzo motivo denuncia anch'esso violazione dell'art. 12 comma 5 cit. e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, sul rilievo che è rimasta priva di qualsiasi risposta l'obiezione difensiva che aveva rappresentato come, secondo le risultanze, l'istanza di emersione presa in considerazione dall'addebito, riguardante [OSCURATO:PERSONA], non aveva sortito alcun esito, quanto alla permanenza in Italia di tale cittadino extracomunitario, mentre tale sviluppo era stato considerato ai fini dell'assoluzione per gli altri addebiti.

8.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in punto di diniego della sospensione condizionale della pena, sul rilievo che, per un verso, è stato erroneamente ritenuta ostativa al beneficio una precedente sentenza di applicazione della pena nonostante fossero stati dimostrati gli effetti estintivi di cui a detta norma, per altro verso per la prima volta in appello, sono state formulate valutazioni negative quanto alle future condotte prive di agganci a fatti e a circostanze concrete desumibili dagli atti.

8.5. Con memoria depositata in data 12 febbraio 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il fatto per cui lo stesso era stato condannato risultava commesso in data 24 settembre 2012 (data di inoltro per via telematica dell'istanza di emersione, secondo quanto riportato nelle motivazioni delle sentenze di merito e attestato dai documenti allegati alla stessa memoria), chiede che sia dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.

9. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, che denuncia vizi della motivazione relativamente al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche riconosciute in primo grado, non essendo intervenute le valutazioni e le spiegazione richieste dal genere di decisione.

10. Si è proceduto alla trattazione scritta dei ricorsi all'udienza del 7 aprile 2021, prima della quale le parti hanno depositato le conclusioni di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito illustrate

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il primo motivo premette che, come viene riportato nella sentenza impugnata, l'atto di appello richiamava in ultimo anche le doglianze e le richieste precedentemente esplicitate in una memoria depositata in primo grado.

Rileva poi che in tale memoria era stata richiesta la riqualificazione dei fatti ascritti ai capi d) e f) ai sensi dell'art. 33, comma 1, legge n. 189 del 2002.

Lamenta, infine, che nessuna risposta al riguardo è intervenuta in sentenza.

Ma l'intero argomentare difensivo non precisa le ragioni alla base della suddetta richiesta.

Il motivo così formulato risulta chiaramente inammissibile, poiché, facendo generico riferimento alla memoria solo richiamata dai motivi di appello, svolge doglianze dalla cui lettura non è in alcun modo possibile comprendere il percorso in fatto e in diritto che non sarebbe stato neppure implicitamente disatteso dalle ampie motivazioni intervenute in primo grado e poi nella sentenza di appello.

2.2. Quanto ai rilievi mossi con il secondo motivo, va rilevato che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella conforme di appello (pagg. 38 - 43) hanno diffusamente esposto e apprezzato l'attendibilità e la convergenza delle risultanze derivanti da diverse fonti, da cui è stata desunta l'esistenza dell'associazione per delinquere e la partecipazione del ricorrente.

A fronte di ciò, le censure mosse con il ricorso si basano sull'introduzione di nuovi argomenti rivalutativi o sulla riproposizione di quelli già disattesi, senza minimamente considerare le risposte intervenute, opponendosi discorsivamente a esse o estrapolando singoli apprezzamenti su certi elementi di prova dall'intero contesto valutativo che si è fondato su una composita base di dati convergenti.

La difesa, seguendo tale approccio, estraneo alla rappresentazione dei vizi che possono essere fatti valere in sede di legittimità, asserisce mancanze di certezze nell'attribuzione di una certa utenza al ricorrente e svolge altri personali apprezzamenti che sempre labialnnente negano la significatività dei molteplici elementi valorizzati, quanto ai legami familiari, alla predisposizione delle basi di ricovero degli immigrati, allo strumento operativo costituito dalle attività commerciali, alla serialità delle condotte delittuose come programmate, alle ragioni lucrative delle stesse, all'individuazione della persona del ricorrente come interlocutore in certe eloquenti conversazioni, a reali tratti della valutazione dell'attendibilità di uno dei denuncianti, al senso dei dialoghi captati (solo genericamente evocati), alla valenza probatoria del rinvenimento dei file nel computer attribuito alla disponibilità del ricorrente e ancora prima a tale effettiva disponibilità, alla composizione del sodalizio da parte di numerosi soggetti.

Tanto seguendo un iter meramente assertivo che finisce per leggere nella motivazione dei giudici di merito solo certi apprezzamenti e isolarli dagli altri.

Da tutto ciò, dunque, la chiara inammissibilità anche del secondo motivo.

3. L'unico motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] pone rilievi solo in punto di affermazione della responsabilità in ordine al reato associativo.

Essi, oltre ad opporsi discorsivamente ad alcune affermazioni estrapolate dalle articolate motivazioni dei giudici di merito che hanno ampiamente illustrato l'esistenza dell'associazione e il ruolo qualificato in essa svolto dal ricorrente, si soffermano a svolgere nuove considerazioni sul significato attribuibile alla dazione cui aveva fatto riferimento il teste [OSCURATO:PERSONA] e alle intestazioni di immobili, quote societarie e attività commerciali, per giungere ad assertive conclusioni, sotto ogni profilo prive di confronto con le risposte intervenute nella sentenza di appello o meramente rivalutative rispetto ad esse, a fronte delle chiare smentite delle tesi difensive già ampiamente intervenute in primo grado.

Anche in tal caso, dunque, le censure risultano inammissibili, non avendo alcuna idoneità a dimostrare i vizi che possono esser fatti valere in questa sede.

4. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] proposti con un unico atto d'impugnazione dal comune difensore di tali imputati

4.1. Quanto al primo motivo, che si riferisce all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti contestatigli ai capi A e N, va dato atto che le doglianze al riguardo mosse con i motivi di appello sono state disattese in sede di merito in forza di una precisa ed esaustiva motivazione.

Relativamente al reato associativo la sentenza di appello ha nuovamente richiamato e illustrato le risultanze delle intercettazioni, dando puntualmente conto che da esse, ad esempio, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] si era recato all'aeroporto per prendere in consegna i cittadini pakistani, aveva procurato all'organizzazione le schede telefoniche necessarie, seguito i pagamenti in favore di affiliati o di soggetti che cooperavano dall'esterno ai fini dell'attività del sodalizio, raccolto il denaro (seguendo le disposizioni dei capi) dai destinatari delle pratiche di regolarizzazione della permanenza in Italia, tutelato i passaporti attinenti a tali pratiche consegnandoli al capo (Choudhry) dell'organizzazione.

Le censure mosse in questa sede, ignorando o ridimensionando tale chiara rappresentazione della consapevole condotta partecipativa addebitata ad [OSCURATO:PERSONA], esprimono generiche e assertive perplessità sulla certezza della prova.

Si tratta pertanto di rilievi con evidenza privi dei requisiti di inammissibilità.

4.2. Il secondo motivo, che contesta il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena inflitta sempre con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], risulta anch'esso inammissibile, poiché introduce valutazioni di merito alternative in opposizione alle ragionevoli spiegazioni intervenute sul punto, che, coerentemente alla rappresentazione della condotta partecipativa del ricorrente, ne evidenziano le potenzialità criminali e il disvalore ai fini della determinazione della pena ed escludono, in forza di ciò e in assenza di segnali positivi dopo la commissione del fatto, l'esistenza dei presupposti delle attenuanti generiche.

4.3. Il terzo motivo, che si rivolge all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 12, comma 5, d.

Igs. n. 286 c:el 1998 (fatto contestato al capo F), ripropone le stesse doglianze già disattese dalla sentenza di appello (pagg. 53 - 55), ribadendo tesi circa l'esistenza del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] rimaste motivatamente smentite in forza di articolati ragionamenti che invero non si basano solo sulle dichiarazioni di quest'ultimo.Né, per il resto, le censure considerano gli altri argomenti logici che hanno portato a desumere, dalle modalità della condotta e da altri rapporti del genere, la conferma che il ricorrente si prestava alle fittizie assunzioni dietro compenso.

I rilievi, dunque, risultano inammissibili in quanto rivalutativi e aspecifici.

5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] motivo di tale ricorso richiama, a supporto dei rilievi riferiti alla motivazione, passi dell'appello che avevano investito la lettura del contenuto di alcune conversazioni intercettate, per giungere a sostenere che [OSCURATO:PERSONA] era stato solo notiziato dei retroscena illeciti relativi alla permanenza in Italia di [OSCURATO:PERSONA] di cui si era interessato (fatti considerati a capo N) e inoltre che lo stesso neppure risultava a conoscenza del trasporto dei connazionali pakistani, da ciò dunque derivando l'inconfigurabilità della ritenuta condotta associativa.

Tuttavia, come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado, il cui contenuto si salda con quella conforme di secondo grado, i ragionamenti di merito che portavano ad affermare la responsabilità del ricorrente non riguardavano solamente quelli concernenti la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] come riportati nella pagina 64 della stessa sentenza citata dalle doglianze in sede di appello che, a loro volta, vengono richiamate nel ricorso per cassazione.

Infatti, nella successiva pagina 65, in cui continuava a trattarsi il tema della prova della condotta associativa, si faceva riferimento ad altri comportamenti, ritenuti ugualmente accertati - e non riferiti solo alle persone citate al capo N - da cui si desumeva lo stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione, in ragione di un più ampio e attivo coinvolgimento nei relativi meccanismi illeciti.

Alcune delle conversazioni relative a tali comportamenti vengono nuovamente richiamati nelle pagine 44 e 45 della sentenza di secondo grado, così dando già conto la Corte di come la parziale lettura dell'appello trovasse smentita nelle più ampie risultanze già considerate dai Giudici di primo grado.

Le censure in questa sede dunque non si misurano con l'iter motivazionale quando, lamentando mancate spiegazioni circa il consapevole coinvolgimento nell'attività associativa, finiscono per riferirsi ai soli fatti evocati nel capo N. Per le stesse ragioni i rilievi relativi alla motivazione continuano a sottrarsi alla dimostrazione della decisività avuto riguardo all'intero percorso giustificativo, quando concentrano l'attenzione sulle sole osservazioni aggiuntive da parte dei Giudici di appello relative al rinvenimento di nove pratiche di sanatoria a nome del ricorrente fra quelle di cui si occupava Choudhry per il sodalizio criminale.

Tantomeno la questione può rilevare una volta che le critiche si limitano a indicare il successivo accertamento della destinazione al lavoro di tre dei nove cittadini pakistani interessati da dette pratiche a nome del ricorrente, senza nulla illustrare conseguentemente in ordine alle restanti sei pratiche in questione.

Inoltre, le doglianze, allorché fanno riferimento alla mancata considerazione dei rilievi svolti in appello circa la condotta riguardante [OSCURATO:PERSONA] (capo N), non si rapportano minimamente alle risposte come motivatamente intervenute nella sentenza di secondo grado (pagg. 56-57), che hanno puntualmente disatteso le discolpe in proposito - che vengono ora solo ribadite nel ricorso - svolgendo, all'esito, ulteriori considerazioni di merito che ragionevolmente hanno letto alcune delle risultanze valutate a riguardo quale conferma della "consolidata gestione collettiva dei clandestini di cui [OSCURATO:PERSONA] era parte attiva".

Il ricorso quindi nemmeno dimostra di confrontarsi con tali ultime osservazioni, ove, per escludere la prova del reato associativo, si riferisce a fatti derivanti da meri legami parentali (ossia quegli stessi riferiti ad [OSCURATO:PERSONA]), quando peraltro tali legami, riscontrati fra più compartecipi, sono stati sempre interpretati quale dato significativo (e ancora a pag. 39 della sentenza di appello) della solidità dei rapporti illeciti associativi che nell'ambito di essi si innestavano.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, le censure mosse con il ricorso risultano aspecifiche o manifestamente infondate, non possedendo alcuna idoneità a rappresentare i difetti motivazionali che intendono denunciare.

6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

6.1. In ordine alle doglianze dedotte con il primo motivo che ripropongono la questione dell'attribuzione della competenza, va rilevato che essa, come ancora ribadito nella sentenza di appello, si determinata con riguardo al momento dell'esercizio dell'azione penale e pertanto occorre far riferimento al fatto come allora contestato (fra le altre, Sez. 6, n. 1870 del 31/03/2016, Bonaglia, Rv. 266987), senza che dunque rilevino le determinazioni poi assunte in sentenza.

Altrettanto correttamente i Giudici di merito, già nella sentenza di primo grado, hanno ritenuto a tal riguardo per nulla decisivi i riferimenti normativi nell'imputazione, poiché la contestazione, per la funzione che gli è propria, si sostanzia nell'addebito di un fatto specifico come concretamente descritto e non nel riferimento al comando generale e astratto che invece connota la norma giuridica (in tal senso già Sez. 6, n. 3166 del 10/09/1992, [OSCURATO:PERSONA]. 191759).

Tanto non rileva al riguardo la mera definizione giuridica tramite i richiami normativi nel capo di imputazione che il giudice di merito, in sede di decisione, può ravvisarne una diversa senza che si abbia difetto di correlazione fra imputazione contestata e sentenza all'esito del giudizio di primo grado (art. 521 cod. proc. pen.), o si incorra in sede di appello nella violazione del divieto di reformatio in peius garantito all'imputato (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.).Nel caso in trattazione non solo risultava specificatamente contestata la fattispecie aggravata ex art. 416, sesto comma, cod. pen., richiamata dall'art. 5 lett. d-bis) cod. proc. pen. ai fini dell'attribuzione della competenza alla corte di assise, ma anche è stato appropriatamente rilevato che, alla stregua della lettura dell'intera descrizione del fatto nell'imputazione, risultava delineato un programma associativo comportante l'ingresso e la permanenza nel territorio italiano, mediante le false attestazioni, unitariamente orientato, in ragione di condotte seriali riguardanti ventitré cittadini pakistani, verso un gran numero di soggetti, così avendosi l'illustrazione in fatto della fattispecie di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 12 citato, in aggiunta a quella relativa alla lett. d) dello stesso comma che viene indicata normativamente e pacificamente descritta con riguardo al fatto commesso da tre o più persone in concorso fra loro, all'utilizzo di mezzi di trasporto internazionali, nonché all'utilizzo di documenti contraffati.

Di talché, si ricadeva nell'addebito della condotta di cui al comma 3-bis dell'art. 12 d.

Igs. n. 286 del 1998 implicante la competenza della corte d'assise.

A ciò si aggiunga la considerazione che la declinazione delle diverse ipotesi nel comma 3 dell'art. 12 citato, attraverso la loro elencazione in cinque lettere, non assume alcun rilevanza sul piano sostanziale, posto che in sé il verificarsi di una sola delle ipotesi inclusa in dette lettere realizza l'aggravante prevista da tale comma.

Il successivo comma 3-bis, nel prevedere un'ulteriore aggravante speciale, richiede la sussistenza invece di più ipotesi fra quelle di cui sopra.

Esso richiama semplicemente tutte le lettere che via via le elencano secondo la formulazione del comma 3, sì che per ciò solo non si richiede che le diverse ipotesi in tal caso richieste debbano essere riportate sempre in lettere diverse.

Ne deriva che l'aggravante di cui al comma 3-bis si configura anche nel caso in cui ricorrano più ipotesi fra quelle incluse nella lett. d) del comma 3 (fatto commesso da tre o più persone in concorso, utilizzo di servizi di trasporti internazionali, utilizzo di documenti contraffatti, alterati o illegalmente ottenuti), afferenti a condotte estranee a rapporti di continenza, poiché del tutto autonome sul piano sia materiale, sia dell'espressione del maggior disvalore del fatto.

Da ciò discende che nella specie l'eccezione di incompetenza, a fronte della pacifica contestazione di tre delle ipotesi riportate nel comma 3, dell'irrilevanza della loro descrizione nella stessa lett. d) e del coerente riferimento al comma sesto dell'art. 416 cod. pen., poggiava già all'inizio su un percorso in chiaro contrasto con gli enunciati normativi in materia e con la loro corretta lettura.

Le doglianze svolte in questa sede dalla difesa risultano comunque manifestamente infondate laddove intendono rilevare l'erroneità delle risposte come sopra fornite dai giudici di merito, posto che in primo luogo neppure si misurano con il significato delle osservazioni che hanno individuato la descrizione delle finalità unitariamente rivolte all'ingresso di connazionali sul piano programmatico che caratterizza il reato associativo in un ambito che prescinde dalle caratteristiche poi in effetti assunte, secondo quanto ritenuto, dai reati fine.

In secondo luogo, la difesa continua a illustrare letture che, in palese contrasto con i principi operanti in tema di determinazione della competenza e perciò ancora in termini manifestamente infondati, intendono attribuire decisività ai riferimenti normativi piuttosto che al fatto in cui si sostanzia la contestazione.

Ne deriva l'inammissibilità delle doglianze mosse con il primo motivo.

6.2. Il secondo motivo espone iniziali rilievi con evidenza rivalutativi, poiché intendono opporsi al significato attribuito dai giudici di merito ad alcune asserzioni del ricorrente, nel senso dell'assicurazione (indicata appunto come "garanzia") in favore dello stesso della somministrazione di certe forniture nei confronti dei correi, quale contropartita per l'apporto materialmente prestato alla realizzazione della condotta descritta dall'art. 12, comma 5, del d Igs. n. 286.

La difesa deduce altresì che tale orientamento della condotta non varrebbe comunque a integrare per [OSCURATO:PERSONA] il requisito del fine di trarre un ingiusto profitto richiesto per l'integrazione del reato, trattandosi di forniture che sarebbero state erogate secondo i prezzi di mercato praticati a tutti i clienti.

L'assunto sconta un primo manifesto difetto di impostazione in diritto, poiché non considera che risponde del concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico anche il soggetto che apporta un contributo che non sia soggettivamente animato dal particolare fine richiesto dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale fine e che dello stesso fine il primo sia consapevole (fra le altre, Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954).

E al riguardo non possono che rilevare le considerazioni di merito svolte in sentenza (pag. 5) che evidenziano come in sé la serialità dei fatti relativi alle pratiche di emersione gestite dalla famiglia Razzaq potesse valere ad escludere l'ignoranza di [OSCURATO:PERSONA] dei contorni dell'attività illecita in forma associata dei suoi correi, i quali lucravano programmaticamente da simili pratiche di emersione.

Quel che, dunque, si sottolinea in termini in sé già decisivi è correttamente il dolo specifico in capo ai correi di cui era consapevole [OSCURATO:PERSONA], laddove egli mostrava di prestarsi a figurare come fittizio datore di lavoro anche di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò nonostante, la motivazione della Corte di appello ha poi inteso ugualmente soffermasi sul contenuto delle asserzioni di Calafino circa il predetto intendimento personale riferito alla forniture da lui citate in favore delle pizzerie.

A tal riguardo - e con tutte le riserve sopra rappresentate sulla rilevanza di tale risvolto - mette conto di osservare che è altrettanto evidente che l'ingiustizia del profitto di cui si discute deriva dal trarre una qualsiasi utilità dalla condotta illecita in modo che ci si avvantaggi tramite essa di una contropartita che di certo non si riduce alle sole remunerazioni dirette dello straniero.

Sicché, sul piano meramente finalistico da considerare con riguardo al dolo specifico, il profitto ingiusto, secondo l'intendimento riferibile al singolo concorrente nel reato, ben può essere veicolato dai correi con l'assicurazione di un diversa utilità, come lo smercio di prodotti che determina ricavi per chi esercita un'attività commerciale.

Ne deriva che anche sotto tale profilo ci si oppone alle risposte di merito intervenute facendo riferimento a letture con tutta evidenza inconferenti.

Dunque, anche le doglianze svolte con tale motivo risultano inammissibili poiché in parte meramente rivalutative e per il resto manifestamente infondate.

6.3. Il terzo motivo pone rilievi che, facendo riferimento all'esito della pratica di emersione riguardante [OSCURATO:PERSONA] e mettendo in dubbio le condizioni di favoreggiamento dello stesso, evocano valutazioni in ordine all'estensibilità a tale fatto delle ragioni delle diverse determinazioni assunte in primo grado per gli altri stranieri indicati nello stesso capo M contestato in concorso a [OSCURATO:PERSONA].

Tanto a fronte di precise illustrazioni, ancora ribadite nella sentenza di appello, che delineano la consapevole condotta posta in essere dal ricorrente con riferimento all'inoltro della pratica di emersione fittizia relativa a [OSCURATO:PERSONA].

Ciò chiarito, i rilievi mossi in questa sede, al netto della mere sovrapposizioni valutative, vengono a contestare conclusioni che si sono chiaramente uniformate al costante orientamento di legittimità ancora ribadito da Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Rv. 274991, secondo cui per la configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di stranieri, previsto dall'art. 12 comma 5, d.

Igs. n. 286 del 1998, al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità, è irrilevante che si attivi la procedura di regolarizzazione della loro posizione e che essa pervenga ad un esito positivo mediante il rilascio del permesso di soggiorno, non essendo tanto richiesto dalla norma incriminatrice, che contempla qualsiasi attività con cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato.

Tale pronunzia richiama, fra l'altro, Sez. 1, n. 40320 del 09/10/2008, Russo, Rv. 241434, riguardante attività propedeutiche a pratiche di regolarizzazione di lavoratori stranieri per i quali erano stati stipulati fittizi rapporti di lavoro, nonché Sez. 1, n. 2934 del 11/10/2013 dep. 2014, Riu, Rv. 258387, laddove si è specificatamente affermato che la condotta di presentazione di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare, sorretta dal fine di trarre un ingiusto profitto dalla permanenza illegale del cittadino extracomunitario, è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 2008, in quanto già impedisce l'attivazione della procedura di espulsione, così da non potersi configurare in seguito neppure le condizioni della desistenza volontaria.Anche in tal caso, dunque, le censure mosse si rivelano inammissibili.

6.4. Il quarto motivo, riguardante il diniego della sospensione condizionale, risulta parimenti inammissibile.

Infatti, anch'esso pone doglianze manifestamente infondate, svolgendo inconferenti considerazioni sulla natura, l'epoca dei fatti, le pene e la data di emissione delle precedenti sentenze, che non possono minimamente valere a smentire l'applicabilità nella specie del consolidato e condivisibile insegnamento di legittimità richiamato dai giudici di merito, secondo cui in tema di sentenza di patteggiamento l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (tale principio è stato già affermato da Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529, e in seguito è stato ancora ribadito, senza distinzioni, dalla giurisprudenza di legittimità).

Fermo restando che, per il resto, si oppongono solo rivalutazioni che intendono sovrapporsi agli apprezzamenti di merito (pag. 62 della sentenza) - devoluti senza limiti al giudice di appello ai fini della rappresentazione dei motivi della decisione di conferma - che comunque danno ampio conto delle ragioni dell'impossibilità di formulare la prognosi favorevole sui futuri comportamenti.

6.5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di esaminare le questioni relative alla maturazione del termine di prescrizione dopo la proposizione del ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), come sollevate dalla difesa a mezzo dell'articolata memoria in seguito depositata, con la quale si afferma che le condotte di [OSCURATO:PERSONA], pur in concorso con le altre, siano state configurate, in sede di riqualificazione, avuto riguardo al solo inoltro della fittizia domanda di emersione relativa al cittadino pakistano [OSCURATO:PERSONA].

7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] censure lamentano l'assenza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle circostanze generiche sulle contestate aggravanti, richiamando la richiesta in tal senso avanzata in appello e indicando a suo fondamento ragioni di cui viene specificata solo quella relativa al ruolo marginale del ricorrente.

Tali generici rilievi ignorano però che la motivazione della sentenza di appello (pag. 62) ha invece fornito specifica risposta sul punto, dando conto, conformemente a quanto già espressamente rilevato in primo grado, che il ruolo indicato dalla difesa e l'assenza dell'inserimento nel sodalizio del ricorrente già apprezzati ai fini della concessione delle attenuanti generiche, non potevano consentire di ritenerle prevalenti, neppure tenuto conto dell'incensuratezza, a ciò contrapponendosi la valutazione della gravità dei fatti in precedenza descritta.

Pertanto, anche le doglianze mosse con tale ricorso risultano inammissibili.

8. Dalla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, discende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto dei ricorsi ab-[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità dei restanti ricorsi lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha preliminarmente chiesto di dichiarare estinto per prescrizione il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e in ogni caso l'accoglimento del ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado emessa dalla Corte di assise di Bologna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alle pene di legge, in quanto ritenuti responsabili, previa esclusione per tutte le imputazioni dell'aggravante della trasnazionalità: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 416 cod. pen. di cui al capo A, i primi due quali organizzatori e promotori, con esclusione per tutti delle aggravanti dell'uso di servizi di trasporto internazionali e di documenti falsificati; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 12, comma 3 lett. d). d. Igs. n. 286 del 1998 ascrittogli al capo D); tutti gli imputati dei reati di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, aggravato dal concorso di persone, così riqualificati i fatti loro rispettivamente ascritti ai capi E, F, G, N e M (per tale ultimo capo, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai fatti riguardanti la permanenza in Italia di [OSCURATO:PERSONA]). 2. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta provata dai giudici di merito, gli imputati ritenuti responsabili del reato contestato al capo A facevano parte, insieme ad altri soggetti, di un'organizzazione criminale, avente come fulcro il gruppo familiare Razzaq, dedita a Bologna alla formazione di numerose pratiche di emersione ai sensi del d.l. n. 109 del 2012, riguardanti cittadini pakistani e fondate sul rilascio di false attestazioni da parte di datori di lavoro. Il sodalizio si avvaleva di esercizi commerciali gestiti dalla famiglia Razzaq a Bologna per i quali alcuni degli extracomunitari in posizione irregolare lavoravano "in nero", nonché di diversi immobili ove gli stessi erano alloggiati in consistente numero. Nell'ambito di tale programma venivano posti in essere i reati fine, contestati negli altri capi, in concorso con gli altri imputati non facenti parte del sodalizio. La prova dei fatti, come sopra ritenuti, era desunta dall'esame della documentazione relativa alle suddette pratiche fraudolente (acquisita tramite l'accesso ai computer di alcuni imputati e presso gli uffici interessati) e alle società in favore di cui figuravano le assunzioni, da esiti di servizi di intercettazione, da attività di osservazione e di ispezione riferite dalla polizia giudiziaria, dalle dichiarazioni testimoniali di alcuni cittadini pakistani irregolari. 3. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati di cui sopra, a mezzo dei rispettivi difensori.4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] espone due motivi. 4.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, in ragione della mancata risposta alle doglianze e alle richieste contenute in una memoria depositata in primo grado e richiamata nell'atto di appello, riguardante la riqualificazione dei fatti ex art. 33, comma 1, legge n. 189 del 2002. 4.2. Il secondo motivo denuncia vizi della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità in ordine al reato associativo (capo A). Rileva che la ricostruzione dei giudici di merito, senza fornire spiegazioni in ordine all'utilizzo da parte del ricorrente di un'utenza individuata nel corso delle indagini, ha travisato le risultanze processuali, poiché esse rappresentavano solamente iniziative volte al reperimento di alcuni lavoratori che in seguito neppure si erano concretizzate. Nessuna motivazione si coglie quando la sentenza richiama il contenuto di un file presente nel computer asseritamente in uso del ricorrente. E' stata affermata la responsabilità dello stesso solo per altri tre capi di imputazione non potendo esistere altri fatti, posto che era stata semplicemente offerta un'abitazione ad alcuni concittadini pakistani, giunti autonomamente in Italia secondo le loro libere scelte e per la maggior parte poi regolarmente assunti. La motivazione di merito ignora che il ricorrente è titolare di attività lecite regolarmente costituite con i parenti. Egli, fuori da questo contesto, cercava semplicemente occupazioni lavorative per i connazionali effettivamente concretizzatesi. Nessuna risposta è stata fornita in ordine ai rilievi che avevano dimostrato l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Shabbaz, divenuto testimone dopo essere stato indagato e avere fornito versioni del tutto false in ordine al suo ingresso in Italia. Né, quanto alle intercettazioni, ci si è misurati con la totale assenza di riscontri circa la loro lettura, così come con la circostanza che erano due i Razzaq coinvolti nel processo. I piccoli abusi eventualmente intervenuti avevano soltanto fatto emergere la posizione di alcuni clandestini in Italia secondo gli intendimenti legislativi, sicché di per sé non potevano mai fare ritenere la condotta associativa così come contestata. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo che denuncia vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità di tale imputato anche in ordine al reato associativo contestato al capo A. Rileva che le affermazion della Corte di secondo grado a proposito della sussistenza di un'associazione per delinquere non trovano alcun riscontro, in particolare quanto alla ricezione delle dazioni in denaro menzionate dai testi, e ciò anche nel caso delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], giacché la ricevuta di versamento esibita da questi riportava un importo notevolmente inferiore a quello che asseritamente sarebbe stato corrisposto per l'ingresso in Italia, così da potersi più plausibilmente ricondurre tale pagamento a debiti pregressi. Aggiunge che, in assenza di riscontri, le eventuali compravendite di immobili e cessioni di quote o di attività commerciali non assumevano le connotazioni illecite che erano state ad esse immotivatamente attribuite dai giudici di merito. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo che lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che i Giudici di secondo grado non solo hanno omesso di rispondere a specifici rilievi mossi in sede di appello in punto di affermazione della responsabilità che avevano evidenziato i legami di parentela tra gli imputati e gli altri soggetti indicati nei capi di imputazione, ma anche hanno contraddittoriamente desunto il coinvolgimento nel sodalizio criminale del ricorrente dal suo interessamento alle stesse pratiche di sanatoria dei cittadini pakistani in relazione alle quali è intervenuta assoluzione, essendosi riscontrata la loro non regolarità, trattandosi di lavoratori risultati effettivamente occupati. La difesa conclude che ciò ha compromesso la motivazione adottata in appello, risultando essa mancante di spiegazioni su decisivi elementi probatori. 7. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], proposti con un unico atto d'impugnazione dal comune difensore di tali imputati. 7.1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 416 cod. pen. e 12 d. Igs. n. 286 del 1998, nonché vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti a lui ascritti ai capi A e N. Deduce che non è stata osservata la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, una volta che si è continuato a sostenere il coinvolgimento del ricorrente nei fatti contestati solamente in ragione dello svolgimento di occasionali incarichi per conto dei parenti, senza che fosse emersa la consapevolezza dell'illiceità delle pratiche di emersione e delle condizioni di una partecipazione associativa. 7.2. Il secondo motivo, sempre nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA], lamenta vizi della motivazione in punto di diniego della concessione delle attenuanti generiche e di determinazione in concreto della pena, deducendo che sono state opposte al riguardo considerazioni che non hanno preso in esame i molteplici, convergenti e precisi indicatori favorevoli rappresentati dalla difesa. 7.3. Il terzo motivo, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], lamenta vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dello stesso in ordine al reato di cui all'art. 12, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998 (fatto contestato al capo F), deducendo che la condotta delittuosa è stata ritenuta sulla base di inconsistenti indizi, senza tener conto che il ricorrente non aveva ottenuto alcun compenso in relazione all'accordo asseritamente illecito e che risultavano inattendibili le dichiarazioni del teste (il cittadino extracomunitario Qamar) sulle quali si era fondata la ricostruzione dei fatti. 8. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 8.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 5 lett. d-bis) cod. proc. pen. e vizi della motivazione, con riferimento al rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia già sollevata nel corso del giudizio di primo grado. Premette che la Corte di secondo grado ha ritenuto corretto tale rigetto in quanto sarebbe stata contestata in fatto al capo A l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 cod. pen. Ciò però in relazione a originari addebiti dei reati fine previsti dall'art. 12, comma 1, d. Igs. n. 286 del 1998, contestati e sempre ritenuti come aggravati ai sensi del comma 3 e non del comma 3-bis, che richiede invece più ipotesi di quelle di cui al precedente comma 3 e comporta, quanto al reato associativo, il radicamento della competenza per materia in capo alla corte di assise, secondo quanto previsto dall'art. 5 lett. d-bis) cod. proc. pen. laddove esso fa riferimento alla fattispecie dell'art. 416, sesto comma, cod. pen. Rileva al riguardo che i Giudici di merito, nel rigettare l'eccezione, hanno in particolare ritenuto configurata in fatto anche l'ipotesi della condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata relativa all'ingresso o alla permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, sulla base del solo rilievo che nella vicenda processuale risultavano coinvolte più di cinque persone; ma ciò non poteva comunque comportare lo spostamento della competenza ex art. 5 lett. d-bis) cod. proc. pen., potendo esso derivare solo da un'espressa menzione del comma 3-bis dell'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998. 8.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 12, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998 e vizi motivazionali in punto di affermazione della responsabilità quanto all'unico fatto, ascritto al capo M, per cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna. Deduce che l'ingiusto profitto richiesto dal comma 5 dell'art. 12 cit, è stato apoditticamente ritenuto, facendo genericamente cenno alla "garanzia" della continuità dei rapporti commerciali con i membri dell'organizzazione ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] in cambio della condotta illecita, benché tali ipotetici rapporti avrebbero riguardato forniture e relativi pagamenti secondo normali prezzi di mercato. 8.3. Il terzo motivo denuncia anch'esso violazione dell'art. 12 comma 5 cit. e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, sul rilievo che è rimasta priva di qualsiasi risposta l'obiezione difensiva che aveva rappresentato come, secondo le risultanze, l'istanza di emersione presa in considerazione dall'addebito, riguardante [OSCURATO:PERSONA], non aveva sortito alcun esito, quanto alla permanenza in Italia di tale cittadino extracomunitario, mentre tale sviluppo era stato considerato ai fini dell'assoluzione per gli altri addebiti. 8.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in punto di diniego della sospensione condizionale della pena, sul rilievo che, per un verso, è stato erroneamente ritenuta ostativa al beneficio una precedente sentenza di applicazione della pena nonostante fossero stati dimostrati gli effetti estintivi di cui a detta norma, per altro verso per la prima volta in appello, sono state formulate valutazioni negative quanto alle future condotte prive di agganci a fatti e a circostanze concrete desumibili dagli atti. 8.5. Con memoria depositata in data 12 febbraio 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il fatto per cui lo stesso era stato condannato risultava commesso in data 24 settembre 2012 (data di inoltro per via telematica dell'istanza di emersione, secondo quanto riportato nelle motivazioni delle sentenze di merito e attestato dai documenti allegati alla stessa memoria), chiede che sia dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione. 9. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, che denuncia vizi della motivazione relativamente al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche riconosciute in primo grado, non essendo intervenute le valutazioni e le spiegazione richieste dal genere di decisione. 10. Si è proceduto alla trattazione scritta dei ricorsi all'udienza del 7 aprile 2021, prima della quale le parti hanno depositato le conclusioni di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito illustrate 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo premette che, come viene riportato nella sentenza impugnata, l'atto di appello richiamava in ultimo anche le doglianze e le richieste precedentemente esplicitate in una memoria depositata in primo grado. Rileva poi che in tale memoria era stata richiesta la riqualificazione dei fatti ascritti ai capi d) e f) ai sensi dell'art. 33, comma 1, legge n. 189 del 2002. Lamenta, infine, che nessuna risposta al riguardo è intervenuta in sentenza. Ma l'intero argomentare difensivo non precisa le ragioni alla base della suddetta richiesta. Il motivo così formulato risulta chiaramente inammissibile, poiché, facendo generico riferimento alla memoria solo richiamata dai motivi di appello, svolge doglianze dalla cui lettura non è in alcun modo possibile comprendere il percorso in fatto e in diritto che non sarebbe stato neppure implicitamente disatteso dalle ampie motivazioni intervenute in primo grado e poi nella sentenza di appello. 2.2. Quanto ai rilievi mossi con il secondo motivo, va rilevato che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella conforme di appello (pagg. 38 - 43) hanno diffusamente esposto e apprezzato l'attendibilità e la convergenza delle risultanze derivanti da diverse fonti, da cui è stata desunta l'esistenza dell'associazione per delinquere e la partecipazione del ricorrente. A fronte di ciò, le censure mosse con il ricorso si basano sull'introduzione di nuovi argomenti rivalutativi o sulla riproposizione di quelli già disattesi, senza minimamente considerare le risposte intervenute, opponendosi discorsivamente a esse o estrapolando singoli apprezzamenti su certi elementi di prova dall'intero contesto valutativo che si è fondato su una composita base di dati convergenti. La difesa, seguendo tale approccio, estraneo alla rappresentazione dei vizi che possono essere fatti valere in sede di legittimità, asserisce mancanze di certezze nell'attribuzione di una certa utenza al ricorrente e svolge altri personali apprezzamenti che sempre labialnnente negano la significatività dei molteplici elementi valorizzati, quanto ai legami familiari, alla predisposizione delle basi di ricovero degli immigrati, allo strumento operativo costituito dalle attività commerciali, alla serialità delle condotte delittuose come programmate, alle ragioni lucrative delle stesse, all'individuazione della persona del ricorrente come interlocutore in certe eloquenti conversazioni, a reali tratti della valutazione dell'attendibilità di uno dei denuncianti, al senso dei dialoghi captati (solo genericamente evocati), alla valenza probatoria del rinvenimento dei file nel computer attribuito alla disponibilità del ricorrente e ancora prima a tale effettiva disponibilità, alla composizione del sodalizio da parte di numerosi soggetti. Tanto seguendo un iter meramente assertivo che finisce per leggere nella motivazione dei giudici di merito solo certi apprezzamenti e isolarli dagli altri. Da tutto ciò, dunque, la chiara inammissibilità anche del secondo motivo. 3. L'unico motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] pone rilievi solo in punto di affermazione della responsabilità in ordine al reato associativo. Essi, oltre ad opporsi discorsivamente ad alcune affermazioni estrapolate dalle articolate motivazioni dei giudici di merito che hanno ampiamente illustrato l'esistenza dell'associazione e il ruolo qualificato in essa svolto dal ricorrente, si soffermano a svolgere nuove considerazioni sul significato attribuibile alla dazione cui aveva fatto riferimento il teste [OSCURATO:PERSONA] e alle intestazioni di immobili, quote societarie e attività commerciali, per giungere ad assertive conclusioni, sotto ogni profilo prive di confronto con le risposte intervenute nella sentenza di appello o meramente rivalutative rispetto ad esse, a fronte delle chiare smentite delle tesi difensive già ampiamente intervenute in primo grado. Anche in tal caso, dunque, le censure risultano inammissibili, non avendo alcuna idoneità a dimostrare i vizi che possono esser fatti valere in questa sede. 4. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] proposti con un unico atto d'impugnazione dal comune difensore di tali imputati 4.1. Quanto al primo motivo, che si riferisce all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti contestatigli ai capi A e N, va dato atto che le doglianze al riguardo mosse con i motivi di appello sono state disattese in sede di merito in forza di una precisa ed esaustiva motivazione. Relativamente al reato associativo la sentenza di appello ha nuovamente richiamato e illustrato le risultanze delle intercettazioni, dando puntualmente conto che da esse, ad esempio, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] si era recato all'aeroporto per prendere in consegna i cittadini pakistani, aveva procurato all'organizzazione le schede telefoniche necessarie, seguito i pagamenti in favore di affiliati o di soggetti che cooperavano dall'esterno ai fini dell'attività del sodalizio, raccolto il denaro (seguendo le disposizioni dei capi) dai destinatari delle pratiche di regolarizzazione della permanenza in Italia, tutelato i passaporti attinenti a tali pratiche consegnandoli al capo (Choudhry) dell'organizzazione. Le censure mosse in questa sede, ignorando o ridimensionando tale chiara rappresentazione della consapevole condotta partecipativa addebitata ad [OSCURATO:PERSONA], esprimono generiche e assertive perplessità sulla certezza della prova. Si tratta pertanto di rilievi con evidenza privi dei requisiti di inammissibilità. 4.2. Il secondo motivo, che contesta il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena inflitta sempre con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], risulta anch'esso inammissibile, poiché introduce valutazioni di merito alternative in opposizione alle ragionevoli spiegazioni intervenute sul punto, che, coerentemente alla rappresentazione della condotta partecipativa del ricorrente, ne evidenziano le potenzialità criminali e il disvalore ai fini della determinazione della pena ed escludono, in forza di ciò e in assenza di segnali positivi dopo la commissione del fatto, l'esistenza dei presupposti delle attenuanti generiche. 4.3. Il terzo motivo, che si rivolge all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 12, comma 5, d. Igs. n. 286 c:el 1998 (fatto contestato al capo F), ripropone le stesse doglianze già disattese dalla sentenza di appello (pagg. 53 - 55), ribadendo tesi circa l'esistenza del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] rimaste motivatamente smentite in forza di articolati ragionamenti che invero non si basano solo sulle dichiarazioni di quest'ultimo.Né, per il resto, le censure considerano gli altri argomenti logici che hanno portato a desumere, dalle modalità della condotta e da altri rapporti del genere, la conferma che il ricorrente si prestava alle fittizie assunzioni dietro compenso. I rilievi, dunque, risultano inammissibili in quanto rivalutativi e aspecifici. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] motivo di tale ricorso richiama, a supporto dei rilievi riferiti alla motivazione, passi dell'appello che avevano investito la lettura del contenuto di alcune conversazioni intercettate, per giungere a sostenere che [OSCURATO:PERSONA] era stato solo notiziato dei retroscena illeciti relativi alla permanenza in Italia di [OSCURATO:PERSONA] di cui si era interessato (fatti considerati a capo N) e inoltre che lo stesso neppure risultava a conoscenza del trasporto dei connazionali pakistani, da ciò dunque derivando l'inconfigurabilità della ritenuta condotta associativa. Tuttavia, come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado, il cui contenuto si salda con quella conforme di secondo grado, i ragionamenti di merito che portavano ad affermare la responsabilità del ricorrente non riguardavano solamente quelli concernenti la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] come riportati nella pagina 64 della stessa sentenza citata dalle doglianze in sede di appello che, a loro volta, vengono richiamate nel ricorso per cassazione. Infatti, nella successiva pagina 65, in cui continuava a trattarsi il tema della prova della condotta associativa, si faceva riferimento ad altri comportamenti, ritenuti ugualmente accertati - e non riferiti solo alle persone citate al capo N - da cui si desumeva lo stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione, in ragione di un più ampio e attivo coinvolgimento nei relativi meccanismi illeciti. Alcune delle conversazioni relative a tali comportamenti vengono nuovamente richiamati nelle pagine 44 e 45 della sentenza di secondo grado, così dando già conto la Corte di come la parziale lettura dell'appello trovasse smentita nelle più ampie risultanze già considerate dai Giudici di primo grado. Le censure in questa sede dunque non si misurano con l'iter motivazionale quando, lamentando mancate spiegazioni circa il consapevole coinvolgimento nell'attività associativa, finiscono per riferirsi ai soli fatti evocati nel capo N. Per le stesse ragioni i rilievi relativi alla motivazione continuano a sottrarsi alla dimostrazione della decisività avuto riguardo all'intero percorso giustificativo, quando concentrano l'attenzione sulle sole osservazioni aggiuntive da parte dei Giudici di appello relative al rinvenimento di nove pratiche di sanatoria a nome del ricorrente fra quelle di cui si occupava Choudhry per il sodalizio criminale. Tantomeno la questione può rilevare una volta che le critiche si limitano a indicare il successivo accertamento della destinazione al lavoro di tre dei nove cittadini pakistani interessati da dette pratiche a nome del ricorrente, senza nulla illustrare conseguentemente in ordine alle restanti sei pratiche in questione. Inoltre, le doglianze, allorché fanno riferimento alla mancata considerazione dei rilievi svolti in appello circa la condotta riguardante [OSCURATO:PERSONA] (capo N), non si rapportano minimamente alle risposte come motivatamente intervenute nella sentenza di secondo grado (pagg. 56-57), che hanno puntualmente disatteso le discolpe in proposito - che vengono ora solo ribadite nel ricorso - svolgendo, all'esito, ulteriori considerazioni di merito che ragionevolmente hanno letto alcune delle risultanze valutate a riguardo quale conferma della "consolidata gestione collettiva dei clandestini di cui [OSCURATO:PERSONA] era parte attiva". Il ricorso quindi nemmeno dimostra di confrontarsi con tali ultime osservazioni, ove, per escludere la prova del reato associativo, si riferisce a fatti derivanti da meri legami parentali (ossia quegli stessi riferiti ad [OSCURATO:PERSONA]), quando peraltro tali legami, riscontrati fra più compartecipi, sono stati sempre interpretati quale dato significativo (e ancora a pag. 39 della sentenza di appello) della solidità dei rapporti illeciti associativi che nell'ambito di essi si innestavano. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, le censure mosse con il ricorso risultano aspecifiche o manifestamente infondate, non possedendo alcuna idoneità a rappresentare i difetti motivazionali che intendono denunciare. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 6.1. In ordine alle doglianze dedotte con il primo motivo che ripropongono la questione dell'attribuzione della competenza, va rilevato che essa, come ancora ribadito nella sentenza di appello, si determinata con riguardo al momento dell'esercizio dell'azione penale e pertanto occorre far riferimento al fatto come allora contestato (fra le altre, Sez. 6, n. 1870 del 31/03/2016, Bonaglia, Rv. 266987), senza che dunque rilevino le determinazioni poi assunte in sentenza. Altrettanto correttamente i Giudici di merito, già nella sentenza di primo grado, hanno ritenuto a tal riguardo per nulla decisivi i riferimenti normativi nell'imputazione, poiché la contestazione, per la funzione che gli è propria, si sostanzia nell'addebito di un fatto specifico come concretamente descritto e non nel riferimento al comando generale e astratto che invece connota la norma giuridica (in tal senso già Sez. 6, n. 3166 del 10/09/1992, [OSCURATO:PERSONA]. 191759). Tanto non rileva al riguardo la mera definizione giuridica tramite i richiami normativi nel capo di imputazione che il giudice di merito, in sede di decisione, può ravvisarne una diversa senza che si abbia difetto di correlazione fra imputazione contestata e sentenza all'esito del giudizio di primo grado (art. 521 cod. proc. pen.), o si incorra in sede di appello nella violazione del divieto di reformatio in peius garantito all'imputato (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.).Nel caso in trattazione non solo risultava specificatamente contestata la fattispecie aggravata ex art. 416, sesto comma, cod. pen., richiamata dall'art. 5 lett. d-bis) cod. proc. pen. ai fini dell'attribuzione della competenza alla corte di assise, ma anche è stato appropriatamente rilevato che, alla stregua della lettura dell'intera descrizione del fatto nell'imputazione, risultava delineato un programma associativo comportante l'ingresso e la permanenza nel territorio italiano, mediante le false attestazioni, unitariamente orientato, in ragione di condotte seriali riguardanti ventitré cittadini pakistani, verso un gran numero di soggetti, così avendosi l'illustrazione in fatto della fattispecie di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 12 citato, in aggiunta a quella relativa alla lett. d) dello stesso comma che viene indicata normativamente e pacificamente descritta con riguardo al fatto commesso da tre o più persone in concorso fra loro, all'utilizzo di mezzi di trasporto internazionali, nonché all'utilizzo di documenti contraffati. Di talché, si ricadeva nell'addebito della condotta di cui al comma 3-bis dell'art. 12 d. Igs. n. 286 del 1998 implicante la competenza della corte d'assise. A ciò si aggiunga la considerazione che la declinazione delle diverse ipotesi nel comma 3 dell'art. 12 citato, attraverso la loro elencazione in cinque lettere, non assume alcun rilevanza sul piano sostanziale, posto che in sé il verificarsi di una sola delle ipotesi inclusa in dette lettere realizza l'aggravante prevista da tale comma. Il successivo comma 3-bis, nel prevedere un'ulteriore aggravante speciale, richiede la sussistenza invece di più ipotesi fra quelle di cui sopra. Esso richiama semplicemente tutte le lettere che via via le elencano secondo la formulazione del comma 3, sì che per ciò solo non si richiede che le diverse ipotesi in tal caso richieste debbano essere riportate sempre in lettere diverse. Ne deriva che l'aggravante di cui al comma 3-bis si configura anche nel caso in cui ricorrano più ipotesi fra quelle incluse nella lett. d) del comma 3 (fatto commesso da tre o più persone in concorso, utilizzo di servizi di trasporti internazionali, utilizzo di documenti contraffatti, alterati o illegalmente ottenuti), afferenti a condotte estranee a rapporti di continenza, poiché del tutto autonome sul piano sia materiale, sia dell'espressione del maggior disvalore del fatto. Da ciò discende che nella specie l'eccezione di incompetenza, a fronte della pacifica contestazione di tre delle ipotesi riportate nel comma 3, dell'irrilevanza della loro descrizione nella stessa lett. d) e del coerente riferimento al comma sesto dell'art. 416 cod. pen., poggiava già all'inizio su un percorso in chiaro contrasto con gli enunciati normativi in materia e con la loro corretta lettura. Le doglianze svolte in questa sede dalla difesa risultano comunque manifestamente infondate laddove intendono rilevare l'erroneità delle risposte come sopra fornite dai giudici di merito, posto che in primo luogo neppure si misurano con il significato delle osservazioni che hanno individuato la descrizione delle finalità unitariamente rivolte all'ingresso di connazionali sul piano programmatico che caratterizza il reato associativo in un ambito che prescinde dalle caratteristiche poi in effetti assunte, secondo quanto ritenuto, dai reati fine. In secondo luogo, la difesa continua a illustrare letture che, in palese contrasto con i principi operanti in tema di determinazione della competenza e perciò ancora in termini manifestamente infondati, intendono attribuire decisività ai riferimenti normativi piuttosto che al fatto in cui si sostanzia la contestazione. Ne deriva l'inammissibilità delle doglianze mosse con il primo motivo. 6.2. Il secondo motivo espone iniziali rilievi con evidenza rivalutativi, poiché intendono opporsi al significato attribuito dai giudici di merito ad alcune asserzioni del ricorrente, nel senso dell'assicurazione (indicata appunto come "garanzia") in favore dello stesso della somministrazione di certe forniture nei confronti dei correi, quale contropartita per l'apporto materialmente prestato alla realizzazione della condotta descritta dall'art. 12, comma 5, del d Igs. n. 286. La difesa deduce altresì che tale orientamento della condotta non varrebbe comunque a integrare per [OSCURATO:PERSONA] il requisito del fine di trarre un ingiusto profitto richiesto per l'integrazione del reato, trattandosi di forniture che sarebbero state erogate secondo i prezzi di mercato praticati a tutti i clienti. L'assunto sconta un primo manifesto difetto di impostazione in diritto, poiché non considera che risponde del concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico anche il soggetto che apporta un contributo che non sia soggettivamente animato dal particolare fine richiesto dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale fine e che dello stesso fine il primo sia consapevole (fra le altre, Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954). E al riguardo non possono che rilevare le considerazioni di merito svolte in sentenza (pag. 5) che evidenziano come in sé la serialità dei fatti relativi alle pratiche di emersione gestite dalla famiglia Razzaq potesse valere ad escludere l'ignoranza di [OSCURATO:PERSONA] dei contorni dell'attività illecita in forma associata dei suoi correi, i quali lucravano programmaticamente da simili pratiche di emersione. Quel che, dunque, si sottolinea in termini in sé già decisivi è correttamente il dolo specifico in capo ai correi di cui era consapevole [OSCURATO:PERSONA], laddove egli mostrava di prestarsi a figurare come fittizio datore di lavoro anche di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò nonostante, la motivazione della Corte di appello ha poi inteso ugualmente soffermasi sul contenuto delle asserzioni di Calafino circa il predetto intendimento personale riferito alla forniture da lui citate in favore delle pizzerie. A tal riguardo - e con tutte le riserve sopra rappresentate sulla rilevanza di tale risvolto - mette conto di osservare che è altrettanto evidente che l'ingiustizia del profitto di cui si discute deriva dal trarre una qualsiasi utilità dalla condotta illecita in modo che ci si avvantaggi tramite essa di una contropartita che di certo non si riduce alle sole remunerazioni dirette dello straniero. Sicché, sul piano meramente finalistico da considerare con riguardo al dolo specifico, il profitto ingiusto, secondo l'intendimento riferibile al singolo concorrente nel reato, ben può essere veicolato dai correi con l'assicurazione di un diversa utilità, come lo smercio di prodotti che determina ricavi per chi esercita un'attività commerciale. Ne deriva che anche sotto tale profilo ci si oppone alle risposte di merito intervenute facendo riferimento a letture con tutta evidenza inconferenti. Dunque, anche le doglianze svolte con tale motivo risultano inammissibili poiché in parte meramente rivalutative e per il resto manifestamente infondate. 6.3. Il terzo motivo pone rilievi che, facendo riferimento all'esito della pratica di emersione riguardante [OSCURATO:PERSONA] e mettendo in dubbio le condizioni di favoreggiamento dello stesso, evocano valutazioni in ordine all'estensibilità a tale fatto delle ragioni delle diverse determinazioni assunte in primo grado per gli altri stranieri indicati nello stesso capo M contestato in concorso a [OSCURATO:PERSONA]. Tanto a fronte di precise illustrazioni, ancora ribadite nella sentenza di appello, che delineano la consapevole condotta posta in essere dal ricorrente con riferimento all'inoltro della pratica di emersione fittizia relativa a [OSCURATO:PERSONA]. Ciò chiarito, i rilievi mossi in questa sede, al netto della mere sovrapposizioni valutative, vengono a contestare conclusioni che si sono chiaramente uniformate al costante orientamento di legittimità ancora ribadito da Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Rv. 274991, secondo cui per la configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di stranieri, previsto dall'art. 12 comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998, al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità, è irrilevante che si attivi la procedura di regolarizzazione della loro posizione e che essa pervenga ad un esito positivo mediante il rilascio del permesso di soggiorno, non essendo tanto richiesto dalla norma incriminatrice, che contempla qualsiasi attività con cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato. Tale pronunzia richiama, fra l'altro, Sez. 1, n. 40320 del 09/10/2008, Russo, Rv. 241434, riguardante attività propedeutiche a pratiche di regolarizzazione di lavoratori stranieri per i quali erano stati stipulati fittizi rapporti di lavoro, nonché Sez. 1, n. 2934 del 11/10/2013 dep. 2014, Riu, Rv. 258387, laddove si è specificatamente affermato che la condotta di presentazione di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare, sorretta dal fine di trarre un ingiusto profitto dalla permanenza illegale del cittadino extracomunitario, è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 2008, in quanto già impedisce l'attivazione della procedura di espulsione, così da non potersi configurare in seguito neppure le condizioni della desistenza volontaria.Anche in tal caso, dunque, le censure mosse si rivelano inammissibili. 6.4. Il quarto motivo, riguardante il diniego della sospensione condizionale, risulta parimenti inammissibile. Infatti, anch'esso pone doglianze manifestamente infondate, svolgendo inconferenti considerazioni sulla natura, l'epoca dei fatti, le pene e la data di emissione delle precedenti sentenze, che non possono minimamente valere a smentire l'applicabilità nella specie del consolidato e condivisibile insegnamento di legittimità richiamato dai giudici di merito, secondo cui in tema di sentenza di patteggiamento l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (tale principio è stato già affermato da Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529, e in seguito è stato ancora ribadito, senza distinzioni, dalla giurisprudenza di legittimità). Fermo restando che, per il resto, si oppongono solo rivalutazioni che intendono sovrapporsi agli apprezzamenti di merito (pag. 62 della sentenza) - devoluti senza limiti al giudice di appello ai fini della rappresentazione dei motivi della decisione di conferma - che comunque danno ampio conto delle ragioni dell'impossibilità di formulare la prognosi favorevole sui futuri comportamenti. 6.5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di esaminare le questioni relative alla maturazione del termine di prescrizione dopo la proposizione del ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), come sollevate dalla difesa a mezzo dell'articolata memoria in seguito depositata, con la quale si afferma che le condotte di [OSCURATO:PERSONA], pur in concorso con le altre, siano state configurate, in sede di riqualificazione, avuto riguardo al solo inoltro della fittizia domanda di emersione relativa al cittadino pakistano [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] censure lamentano l'assenza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle circostanze generiche sulle contestate aggravanti, richiamando la richiesta in tal senso avanzata in appello e indicando a suo fondamento ragioni di cui viene specificata solo quella relativa al ruolo marginale del ricorrente. Tali generici rilievi ignorano però che la motivazione della sentenza di appello (pag. 62) ha invece fornito specifica risposta sul punto, dando conto, conformemente a quanto già espressamente rilevato in primo grado, che il ruolo indicato dalla difesa e l'assenza dell'inserimento nel sodalizio del ricorrente già apprezzati ai fini della concessione delle attenuanti generiche, non potevano consentire di ritenerle prevalenti, neppure tenuto conto dell'incensuratezza, a ciò contrapponendosi la valutazione della gravità dei fatti in precedenza descritta. Pertanto, anche le doglianze mosse con tale ricorso risultano inammissibili. 8. Dalla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, discende
Sentenza Cassazione n. 36437/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris