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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34294/2025

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 12683 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]Sanasi d’Arpe, in Roma, piazza del Popolo n. 3; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -resistente- Nonché Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore; -intimata- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di pagamento –Iva -2006 Motivazione apparente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6020/29/2017, depositata in data 19 ottobre 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 9385/57/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, avverso: 1) la cartella di pagamento con la quale l’Ufficio, in relazione agli acquisti effettuati da quest’ultima, per il 2006, a prezzi inferiori al valore di mercato (per complessivi euro 446.852,12, oltre Iva pari a euro 89.371,62) aveva iscritto la società ex art. 60bis del d.P.R. n. 633/70, quale obbligata in solido per gli importi Iva (euro 89.371,62) non versati dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA].; 2) il sottostante avviso – T070930180022057771 Ruolo ai sensi dell’art.60bis del DPR n. 633/72- cui faceva riferimento la cartella medesima – del quale si deduceva la mancata notifica alla contribuente; 3) in via cautelativa la nota prot. n. 389748/2011 del 22.12.2011 (già oggetto di impugnativa in altro giudizio pendente in Cassazione e iscritto al n.

RG 26415/2016).

2. Si è costituita con “atto di costituzione” l’Agenzia delle entrate.

E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate-Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disattesa l’istanza di riunione del presente procedimento a quello R.G. 26415/2016, avente ad oggetto l’impugnativa della nota prot. n. 389748/2011 con la quale l’Agenzia delle entrate informava [OSCURATO:SOCIETA]. che, in relazione agli acquisiti effettuati, a prezzi inferiori al valore di mercato (per complessivi euro 446.852,12, oltre Iva pari a euro 89.371,62) si sarebbe proceduto ad iscrivere a ruolo la società ex art. 60bis del d.P.R. n. 633/70, quale obbligata in solido per gli importi Iva (euro 89.371,62) non versati dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA].

Al riguardo, va, infatti, ricordato che nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 19, lett. f) decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice di più cause riunibili, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del "simultaneus processus" in senso tecnico (Sez.

L, n. 4357 del 23/02/2010, Rv. 612005 - 01), situazione nella specie sussistente, posto che le cause, per le quali la riunione è richiesta, sono state fissate per la medesima udienza innanzi a questa Sezione, con la conseguenza che, anche per ragioni di speditezza processuale, non appare necessario disporre la riunione dei procedimenti (ex multis, Cass. n. 28687 del 2017).

2. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR accolto l’appello dell’Agenzia con una motivazione apparente avendo fatto apoditticamente discendere dalla circostanza che la società avesse ricevuto il p.v.c. e che, pertanto, fosse a conoscenza di un procedimento di verifica e poi di accertamento e di riscossione a proprio carico, la conseguenza che “tutte le motivazioni esposte dalla società prodromiche e le cause pendenti erano infondate e che ogni altra argomentazione della parte veniva assorbita da questa stante il rispetto del diritto di difesa dell’appellante e le finalità dilatorie dell’appello”.

3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 per essere la CTR- nell’ipotesi si intravedesse nella sentenza impugnata una implicita declaratoria di inammissibilità del ricorso per avere la società conosciuto la pretesa erariale avendo ricevuto il p.v.c. della GDF del 24.02.2011- incorsa in un error in procedendo, costituendo il p.v.c. atto istruttorio a carattere endoprocedimentale, come tale non impugnabile autonomamente ex art. 19 cit.

4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR- nell’affermare che, avendo la società ricevuto il p.v.c.

“tutte le motivazioni esposte dalla società prodromiche e le cause pendenti erano infondate”- omesso di pronunciare sui motivi del ricorso originario, riproposti in sede di controdeduzioni in appello.

5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 101, comma 2, c.p.c. per avere la CTR fondato la decisione di accoglimento dell’appello sulla questione della notifica del p.v.c. rilevata d’ufficio, non essendo stata dedotta dall’Ufficio con l’atto di appello ( che verteva sul fatto che l’attività svolta ai sensi dell’art. 60-bis cit. fosse parte della riscossione in ragione del domicilio del cedente e non dell’Ufficio del cessionario quale debitore solidale), senza assegnare alle parti un termine – come prescritto dall’art. 101, comma 2, c.p.c. - per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

6. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR - posto che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società stante l’incompetenza territoriale dell’Ufficio di Roma e l’Agenzia aveva proposto appello aggredendo tale statuizione per essere competente, trattandosi di attività riscossiva, l’Ufficio del domicilio del cedente nonché chiedendo, nel merito, la conferma dell’atto impositivo – violato il giudicato implicito formatosi sulla questione dell’avvenuta conoscenza del p.v.c. e dunque sulla ammissibilità del gravame.

7. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR-dopo avere dichiarato l’infondatezza di tutte le motivazioni esposte dalla società- assorbita “ogni altra argomentazione della parte” con una motivazione apparente (“stante il rispetto del diritto di difesa dell’appellante e le finalità dilatorie dell’appello”).

8. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente assorbiti i motivi di ricorso dalla statuizione relativa alla ricezione del p.v.c., omettendo, in tal modo, di pronunciare sui motivi del ricorso introduttivo, riproposti in sede di controdeduzioni in appello.

9. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’error in procedendoper violazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 546/92 e 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla richiesta - avanzata dalla società in entrambi i gradi di appello - di riunione e/o trattazione congiunta del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa della nota prot. n. 389748/2011 del 22.12.2011 e di quello, in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento nonché degli atti ad essa presupposti, inclusa la suddetta nota.

La mancata riunione o trattazione congiunta – o quanto meno la sospensione del giudizio in esame in attesa della decisione sull’altro, incardinato precedentemente –aveva prodotto una duplicazione di giudizi sulla stessa materia sostanziale con conseguente error in procedendo.

9.1. La disposta trattazione congiunta nella medesima udienza della causa in esame e di quella recante il n.

RG 26415/2016 comporta l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’ottavo motivo.

10. Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti motivi (dal secondo al settimo).

10.1. Le Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez.

U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez.

U, 5/04/2016, n. 16599).

E’ stato pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica e che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411; Cass., Sez.3, Ordinanza n. 35257 del 2023).

10.2. Nella specie - a fronte della sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso per la ragione assorbente della incompetenza territoriale dell’Agenzia delle entrate, Ufficio di Roma, ad emettere il provvedimento impositivo e dei motivi di impugnazione dell’Agenzia che aveva aggredito la decisione di prime cure deducendo la competenza territoriale dell’Ufficio di Roma in ragione del domicilio del cedente, trattandosi di attività di riscossione, e, nel merito, la fondatezza della pretesa tributaria –la CTR, con una motivazione inidonea a disvelare la ratio decidendi e l'iter logico - giuridico sotteso alla decisione, si limitata apoditticamente ad affermare che “ [OSCURATO:PERSONA], esaminati i fatti suelencati, e relativa documentazione prodotta in atti, rileva che la società era a conoscenza dei fatti suesposti avendo ricevuto il PVC della G.d.E del 2410212011 e quindi era sin dall'inizio a conoscenza del procedimento poi confluito nell'accertamento e nella riscossione, pertanto tutte le motivazioni esposte dalla società prodromiche e le cause pendenti sono infondate.

Ogni altra argomentazione della parte viene assorbita da questa stante il rispetto deldiritto di difesa dell'appellante e le finalità dilatorie dell'appello”.

Trattasi dunque di un apparato argomentativo al di sotto del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez.

U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106del 06/04/2022).

11. In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i motivi dal secondo al settimo, dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse l’ottavo motivo, con cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

La Corte, accoglie il primo motivo, assorbiti i motivi dal secondo al settimo, dichiara inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’ottavo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la deter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 12683 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]Sanasi d’Arpe, in Roma, piazza del Popolo n. 3; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -resistente- Nonché Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore; -intimata- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di pagamento –Iva -2006 Motivazione apparente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6020/29/2017, depositata in data 19 ottobre 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 9385/57/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, avverso: 1) la cartella di pagamento con la quale l’Ufficio, in relazione agli acquisti effettuati da quest’ultima, per il 2006, a prezzi inferiori al valore di mercato (per complessivi euro 446.852,12, oltre Iva pari a euro 89.371,62) aveva iscritto la società ex art. 60bis del d.P.R. n. 633/70, quale obbligata in solido per gli importi Iva (euro 89.371,62) non versati dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA].; 2) il sottostante avviso – T070930180022057771 Ruolo ai sensi dell’art.60bis del DPR n. 633/72- cui faceva riferimento la cartella medesima – del quale si deduceva la mancata notifica alla contribuente; 3) in via cautelativa la nota prot. n. 389748/2011 del 22.12.2011 (già oggetto di impugnativa in altro giudizio pendente in Cassazione e iscritto al n. RG 26415/2016). 2. Si è costituita con “atto di costituzione” l’Agenzia delle entrate. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate-Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disattesa l’istanza di riunione del presente procedimento a quello R.G. 26415/2016, avente ad oggetto l’impugnativa della nota prot. n. 389748/2011 con la quale l’Agenzia delle entrate informava [OSCURATO:SOCIETA]. che, in relazione agli acquisiti effettuati, a prezzi inferiori al valore di mercato (per complessivi euro 446.852,12, oltre Iva pari a euro 89.371,62) si sarebbe proceduto ad iscrivere a ruolo la società ex art. 60bis del d.P.R. n. 633/70, quale obbligata in solido per gli importi Iva (euro 89.371,62) non versati dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. Al riguardo, va, infatti, ricordato che nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 19, lett. f) decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice di più cause riunibili, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del "simultaneus processus" in senso tecnico (Sez. L, n. 4357 del 23/02/2010, Rv. 612005 - 01), situazione nella specie sussistente, posto che le cause, per le quali la riunione è richiesta, sono state fissate per la medesima udienza innanzi a questa Sezione, con la conseguenza che, anche per ragioni di speditezza processuale, non appare necessario disporre la riunione dei procedimenti (ex multis, Cass. n. 28687 del 2017). 2. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR accolto l’appello dell’Agenzia con una motivazione apparente avendo fatto apoditticamente discendere dalla circostanza che la società avesse ricevuto il p.v.c. e che, pertanto, fosse a conoscenza di un procedimento di verifica e poi di accertamento e di riscossione a proprio carico, la conseguenza che “tutte le motivazioni esposte dalla società prodromiche e le cause pendenti erano infondate e che ogni altra argomentazione della parte veniva assorbita da questa stante il rispetto del diritto di difesa dell’appellante e le finalità dilatorie dell’appello”. 3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 per essere la CTR- nell’ipotesi si intravedesse nella sentenza impugnata una implicita declaratoria di inammissibilità del ricorso per avere la società conosciuto la pretesa erariale avendo ricevuto il p.v.c. della GDF del 24.02.2011- incorsa in un error in procedendo, costituendo il p.v.c. atto istruttorio a carattere endoprocedimentale, come tale non impugnabile autonomamente ex art. 19 cit. 4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR- nell’affermare che, avendo la società ricevuto il p.v.c. “tutte le motivazioni esposte dalla società prodromiche e le cause pendenti erano infondate”- omesso di pronunciare sui motivi del ricorso originario, riproposti in sede di controdeduzioni in appello. 5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 101, comma 2, c.p.c. per avere la CTR fondato la decisione di accoglimento dell’appello sulla questione della notifica del p.v.c. rilevata d’ufficio, non essendo stata dedotta dall’Ufficio con l’atto di appello ( che verteva sul fatto che l’attività svolta ai sensi dell’art. 60-bis cit. fosse parte della riscossione in ragione del domicilio del cedente e non dell’Ufficio del cessionario quale debitore solidale), senza assegnare alle parti un termine – come prescritto dall’art. 101, comma 2, c.p.c. - per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. 6. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR - posto che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società stante l’incompetenza territoriale dell’Ufficio di Roma e l’Agenzia aveva proposto appello aggredendo tale statuizione per essere competente, trattandosi di attività riscossiva, l’Ufficio del domicilio del cedente nonché chiedendo, nel merito, la conferma dell’atto impositivo – violato il giudicato implicito formatosi sulla questione dell’avvenuta conoscenza del p.v.c. e dunque sulla ammissibilità del gravame. 7. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR-dopo avere dichiarato l’infondatezza di tutte le motivazioni esposte dalla società- assorbita “ogni altra argomentazione della parte” con una motivazione apparente (“stante il rispetto del diritto di difesa dell’appellante e le finalità dilatorie dell’appello”). 8. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente assorbiti i motivi di ricorso dalla statuizione relativa alla ricezione del p.v.c., omettendo, in tal modo, di pronunciare sui motivi del ricorso introduttivo, riproposti in sede di controdeduzioni in appello. 9. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’error in procedendoper violazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 546/92 e 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla richiesta - avanzata dalla società in entrambi i gradi di appello - di riunione e/o trattazione congiunta del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa della nota prot. n. 389748/2011 del 22.12.2011 e di quello, in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento nonché degli atti ad essa presupposti, inclusa la suddetta nota. La mancata riunione o trattazione congiunta – o quanto meno la sospensione del giudizio in esame in attesa della decisione sull’altro, incardinato precedentemente –aveva prodotto una duplicazione di giudizi sulla stessa materia sostanziale con conseguente error in procedendo. 9.1. La disposta trattazione congiunta nella medesima udienza della causa in esame e di quella recante il n. RG 26415/2016 comporta l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’ottavo motivo. 10. Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti motivi (dal secondo al settimo). 10.1. Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599). E’ stato pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica e che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411; Cass., Sez.3, Ordinanza n. 35257 del 2023). 10.2. Nella specie - a fronte della sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso per la ragione assorbente della incompetenza territoriale dell’Agenzia delle entrate, Ufficio di Roma, ad emettere il provvedimento impositivo e dei motivi di impugnazione dell’Agenzia che aveva aggredito la decisione di prime cure deducendo la competenza territoriale dell’Ufficio di Roma in ragione del domicilio del cedente, trattandosi di attività di riscossione, e, nel merito, la fondatezza della pretesa tributaria –la CTR, con una motivazione inidonea a disvelare la ratio decidendi e l'iter logico - giuridico sotteso alla decisione, si limitata apoditticamente ad affermare che “ [OSCURATO:PERSONA], esaminati i fatti suelencati, e relativa documentazione prodotta in atti, rileva che la società era a conoscenza dei fatti suesposti avendo ricevuto il PVC della G.d.E del 2410212011 e quindi era sin dall'inizio a conoscenza del procedimento poi confluito nell'accertamento e nella riscossione, pertanto tutte le motivazioni esposte dalla società prodromiche e le cause pendenti sono infondate. Ogni altra argomentazione della parte viene assorbita da questa stante il rispetto deldiritto di difesa dell'appellante e le finalità dilatorie dell'appello”. Trattasi dunque di un apparato argomentativo al di sotto del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106del 06/04/2022). 11. In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i motivi dal secondo al settimo, dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse l’ottavo motivo, con cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. La Corte, accoglie il primo motivo, assorbiti i motivi dal secondo al settimo, dichiara inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’ottavo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la deter
Sentenza Cassazione n. 34294/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris