CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 17749/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che genericamente denuncia il vizio di mancata e insufficiente motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito in sede di legittimità in quanto la sentenza impugnata è stata emessa seguito di annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 9685/2024, in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 10(02/2023, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80 D.p.r. 309/90, e con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio, il che comporta la definitività dell'accertamento di responsabilità dell'imputato, mentre non risulta essere contestata la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. Il Presidente