CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22558/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluiriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa, è inammissibile perché su di esso si riverbera, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen, l'evidente genericità intrinseca del relativo motivo di appello: quest'ultimo, infatti, consisteva in una indeterminata doglianza volta a contestare la sussistenza di "ogni circostanza aggravante"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOS0,7\TA WATh4 CPE18 liung' 6 Al 'Fere ik [OSCURATO:PERSONA]