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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 01873/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di opposizione a decreto penale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contenente la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, dichiarava inammissibile la detta richiesta di sospensione del procedimento in quanto non corredata da un programma di trattamento o dalla richiesta di elaborazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 461, 464, 464-bis, 464-quater, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in quanto il giudice, a seguito di tempestiva opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di sospensione senza fissare l'udienza per la prosecuzione nelle forme del giudizio immediato, con conseguente abnormità funzionale del provvedimento, alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, posta la non impugnabilità del provvedimento e considerato, inoltre, che all'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non può conseguire anche l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale; 2.2 inosservanza di norme processuali, in riferimento agli artt. 456, 461, 464, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe dovuto compiere l'attività processuale prevista dal codice di rito, ossia, in assenza di richiesta subordinata di ulteriori riti alternativi, emettere il decreto di giudizio immediato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato.

Indiscussa appare la circostanza che l'opposizione al decreto penale, proposta nell'interesse del Mileto, non contenesse alcuna opzione per il patteggiamento o per il rito abbreviato - relativamente ai quali la difesa era munita di procura speciale -, con la conseguenza che, essendo stata richiesta unicamente la sospensione del procedimento per la messa alla prova, il giudice avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato, all'esito della declaratoria di inammissibilità della richiesta.

Come già affermato da questa Corte regolatrice, infatti, "Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità di tale istanza non comporta l'inammissibilità dell'opposizione stessa a decreto penale." (Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280068).

Ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., infatti, l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova - connotato da un duplice aspetto, sostanziale, da un lato, in quanto costituisce una causa di estinzione del reato, e processuale, dall'altro, in quanto è strutturata come ipotesi di definizione alternativa della vicenda processuale - fa sì che la richiesta possa essere formulata nel termine di quindici giorni previsto per l'opposizione a decreto penale dall'art. 461 cod. proc. pen.; l'art. 464-quater cod. proc. pen., inoltre, individua i criteri della decisione giudiziale sull'ammissione, basati sull'insussistenza delle ragioni che, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., impongono l'immediato proscioglimento e l'idoneità del programma di trattamento e la prognosi di risocializzazione.

Sotto altro aspetto, non vi è dubbio che, qualora, a seguito di opposizione, l'opponente non chieda il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure manchi per quest'ultimo il consenso del pubblico ministero, oppure sia rigettata la richiesta di applicazione della pena, perché non ritenuta congrua dal giudice, questi debba procedere al giudizio immediato, che costituisce l'esito necessario dell'opposizione quando difettino i presupposti per l'accesso agli altri riti, ed anche quando manchi del tutto ogni specifica richiesta nell'atto di opposizione (Sez. 4, n. 1027 del 20/10/2002, Botta, Rv. 223708; Sez. 4, n. 6574 del 16/01/2002, Pagliarini, Rv. 220796; Sez. 5, n. 1975 del 14/01/1997, Giachi, Rv. 208169).

Identico principio va applicato nel caso in esame, in cui la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova è stata dichiarata inammissibile, posto che identica è la ratio processuale, essendo peraltro evidente come ogni diverso esito processuale - quale, ad esempio la restituzione degli atti al pubblico ministero o la mera declaratoria di inammissibilità non seguita dall'emissione di decreto di giudizio immediato - determinerebbe una indebita regressione del procedimento o una stasi processuale, individuando, quindi, un atto abnorme.

Ragioni di coerenza sistematica, quindi, indurrebbero a ritenere abnorme il provvedimento di inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova a cui non faccia seguito l'emissione di decreto di giudizio immediato.

Tuttavia nessuna disposizione fonda una precisa scansione cronologica a cui il giudice deve attenersi in un caso come quello di specie, in cui l'emissione del decreto di giudizio immediato costituisce un atto processualmente distinto dalla declaratoria di inammissibilità e, quindi, ben può intervenire in un momento immediatamente successivo alla declaratoria di inammissibilità.

Va, infatti, rilevato che l'art. 464, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., prevede che il giudice debba emettere decreto di giudizio immediato, ma non indica alcun termine in tal senso, pur apparendo evidente come tale emissione debba seguire immediatamente o, comunque, in un breve arco temporale.

Il ricorso, tuttavia, non dimostra - tramite apposita attestazione cancelleria - che il giudice non abbia provveduto, contestualmente o subito dopo, alla emissione del decreto di giudizio immediato.

Neppure è stato dimostrato, né, comunque, risulta dagli atti, che il giudice abbia ordinato l'esecuzione del decreto penale, dichiarando inammissibile l'opposizione.

Il giudizio immediato costituisce, quindi, l'esito necessario dell'opposizione, in tutti i casi in cui difettino o non siano richiesti o consentiti gli altri riti, ma, come detto, tale esito fisiologico non risulta affatto escluso nel caso in esame, essendo onere della parte che denuncia l'abnormità del provvedimento impugnato dimostrarne le ragioni specifiche, cosa che non risulta verificata alla stregua delle deduzioni svolte e degli atti processuali trasmessi a questa Corte.

Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di opposizione a decreto penale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contenente la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, dichiarava inammissibile la detta richiesta di sospensione del procedimento in quanto non corredata da un programma di trattamento o dalla richiesta di elaborazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 461, 464, 464-bis, 464-quater, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in quanto il giudice, a seguito di tempestiva opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di sospensione senza fissare l'udienza per la prosecuzione nelle forme del giudizio immediato, con conseguente abnormità funzionale del provvedimento, alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, posta la non impugnabilità del provvedimento e considerato, inoltre, che all'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non può conseguire anche l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale; 2.2 inosservanza di norme processuali, in riferimento agli artt. 456, 461, 464, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe dovuto compiere l'attività processuale prevista dal codice di rito, ossia, in assenza di richiesta subordinata di ulteriori riti alternativi, emettere il decreto di giudizio immediato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. Indiscussa appare la circostanza che l'opposizione al decreto penale, proposta nell'interesse del Mileto, non contenesse alcuna opzione per il patteggiamento o per il rito abbreviato - relativamente ai quali la difesa era munita di procura speciale -, con la conseguenza che, essendo stata richiesta unicamente la sospensione del procedimento per la messa alla prova, il giudice avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato, all'esito della declaratoria di inammissibilità della richiesta. Come già affermato da questa Corte regolatrice, infatti, "Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità di tale istanza non comporta l'inammissibilità dell'opposizione stessa a decreto penale." (Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280068). Ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., infatti, l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova - connotato da un duplice aspetto, sostanziale, da un lato, in quanto costituisce una causa di estinzione del reato, e processuale, dall'altro, in quanto è strutturata come ipotesi di definizione alternativa della vicenda processuale - fa sì che la richiesta possa essere formulata nel termine di quindici giorni previsto per l'opposizione a decreto penale dall'art. 461 cod. proc. pen.; l'art. 464-quater cod. proc. pen., inoltre, individua i criteri della decisione giudiziale sull'ammissione, basati sull'insussistenza delle ragioni che, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., impongono l'immediato proscioglimento e l'idoneità del programma di trattamento e la prognosi di risocializzazione. Sotto altro aspetto, non vi è dubbio che, qualora, a seguito di opposizione, l'opponente non chieda il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure manchi per quest'ultimo il consenso del pubblico ministero, oppure sia rigettata la richiesta di applicazione della pena, perché non ritenuta congrua dal giudice, questi debba procedere al giudizio immediato, che costituisce l'esito necessario dell'opposizione quando difettino i presupposti per l'accesso agli altri riti, ed anche quando manchi del tutto ogni specifica richiesta nell'atto di opposizione (Sez. 4, n. 1027 del 20/10/2002, Botta, Rv. 223708; Sez. 4, n. 6574 del 16/01/2002, Pagliarini, Rv. 220796; Sez. 5, n. 1975 del 14/01/1997, Giachi, Rv. 208169). Identico principio va applicato nel caso in esame, in cui la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova è stata dichiarata inammissibile, posto che identica è la ratio processuale, essendo peraltro evidente come ogni diverso esito processuale - quale, ad esempio la restituzione degli atti al pubblico ministero o la mera declaratoria di inammissibilità non seguita dall'emissione di decreto di giudizio immediato - determinerebbe una indebita regressione del procedimento o una stasi processuale, individuando, quindi, un atto abnorme. Ragioni di coerenza sistematica, quindi, indurrebbero a ritenere abnorme il provvedimento di inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova a cui non faccia seguito l'emissione di decreto di giudizio immediato. Tuttavia nessuna disposizione fonda una precisa scansione cronologica a cui il giudice deve attenersi in un caso come quello di specie, in cui l'emissione del decreto di giudizio immediato costituisce un atto processualmente distinto dalla declaratoria di inammissibilità e, quindi, ben può intervenire in un momento immediatamente successivo alla declaratoria di inammissibilità. Va, infatti, rilevato che l'art. 464, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., prevede che il giudice debba emettere decreto di giudizio immediato, ma non indica alcun termine in tal senso, pur apparendo evidente come tale emissione debba seguire immediatamente o, comunque, in un breve arco temporale. Il ricorso, tuttavia, non dimostra - tramite apposita attestazione cancelleria - che il giudice non abbia provveduto, contestualmente o subito dopo, alla emissione del decreto di giudizio immediato. Neppure è stato dimostrato, né, comunque, risulta dagli atti, che il giudice abbia ordinato l'esecuzione del decreto penale, dichiarando inammissibile l'opposizione. Il giudizio immediato costituisce, quindi, l'esito necessario dell'opposizione, in tutti i casi in cui difettino o non siano richiesti o consentiti gli altri riti, ma, come detto, tale esito fisiologico non risulta affatto escluso nel caso in esame, essendo onere della parte che denuncia l'abnormità del provvedimento impugnato dimostrarne le ragioni specifiche, cosa che non risulta verificata alla stregua delle deduzioni svolte e degli atti processuali trasmessi a questa Corte. Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Decreto Cassazione n. 01873/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris