CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2026
Cassazione n. 36269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a VENEZIA il 02/04/1992 avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia di conferma della sentenza con la quale il Tribunale locale lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 d.lgs. 285/1992, aggra-vato dalla reiterazione della violazione nel biennio, per aver guidato un'autovettura sfornito di patente di guida, seppur già sanzionato nel biennio precedente per la . medesima infrazione.. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, difforme dal minimo edittale. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone censure già dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza im-pugnata che è adeguata, coerente e priva di vizi logici. Il motivo proposto, inoltre, non tiene conto del consolidato orientamento di questa Corte - dal quale non vi è ragione di discostarsi - secondo cui «la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è in-sindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (ex plurimis, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Seratore, Rv. 256197 e più recentemente Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 01). Nel caso di specie la Corte territoriale, respingendo gli argomenti volti a invocare un trattamento aderente al limite edittale inferiore ha posto l'accento sui precedenti penali che gravano sull'imputato, sintomatici di generica pericolosità evidenziando peraltro come la pena fosse stata determinata dal primo giudice in misura ade-rente alla mediana edittale. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pa-gamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa, valu-tati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M