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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 38472/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERMEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Elato avviso alle par—tT1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del G.i.p. del 11/02/2021 con il quale quest'ultimo, a seguito della richiesta di archiviazione del PM nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., disponeva la restituzione degli atti alla Procura per la notifica dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. al denunciante "siccome soggetto danneggiato indirettamente dal reato.

Rileva il Pubblico Ministero come tale notifica sia dovuta unicamente al denunciante che sia anche persona offesa e non sia dovuta a che sia semplicemente "indirettamente" danneggiato dal reato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile.

Deve, infatti osservarsi che, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, quello in oggetto non è un provvedimento definitivo. 4.Va, pertanto, dichiarata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] relatore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERMEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Elato avviso alle par—tT1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del G.i.p. del 11/02/2021 con il quale quest'ultimo, a seguito della richiesta di archiviazione del PM nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., disponeva la restituzione degli atti alla Procura per la notifica dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. al denunciante "siccome soggetto danneggiato indirettamente dal reato. Rileva il Pubblico Ministero come tale notifica sia dovuta unicamente al denunciante che sia anche persona offesa e non sia dovuta a che sia semplicemente "indirettamente" danneggiato dal reato. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile. Deve, infatti osservarsi che, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, quello in oggetto non è un provvedimento definitivo. 4.Va, pertanto, dichiarata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] relatore I
Sentenza Cassazione n. 38472/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris