CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20286/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente;nei confronti diConsorzio per gli insediamenti produttivi ed artigianali Levego,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAndrea Manzi,controricorrente;Comune di Belluno, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 603/2022 resa in data 21 marzo 2022 dalla Corte diAppello di Venezia.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14030/2022Numero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 20286/2026Data pubblicazione 17/06/20261. — Nel 1992, il Comune di Belluno stipulò con il Consorzio per gliinsediamenti produttivi ed artigianali Levego una convenzione urbanistica perun’area di terreno destinato ad attività industriale e artigianale: la convenzionedemandava al Consorzio, in cambio della cessione della proprietà del terreno,l’attuazione del piano di lottizzazione, la realizzazione degli oneri diurbanizzazione e l’assegnazione dei lotti. Sorta controversia sul prezzo dicessione, la stessa venne definita dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia9 agosto 2004 n. 1334/04, passata in giudicato: la sentenza trasferì l’area alConsorzio subordinatamente al pagamento del residuo prezzo di euro744.405.27, saldato solo nel 2012.Nel corso del 2006, la consorziata [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, dinanzi alTribunale di Belluno, sia il Consorzio sia il Comune di Belluno al fine di otteneredal primo il trasferimento del lotto di sua spettanza “nell’esatta identità edestinazione urbanistico edilizia di cui alla sentenza della Corte d’Appello diVenezia n. 1334/04” e dal secondo il risarcimento del danno da ritardatoadempimento dell’obbligazione prevista dal preliminare 9 marzo 1992; insubordine per ottenere da entrambi il risarcimento del danno. Le domandevennero proposte anche in via surrogatoria dei diritti del Consorzio verso ilComune di Belluno.Il Tribunale di Belluno e poi la Corte di appello di Venezia ritennero lasussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensidell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998. A seguito del ricorso proposto dalla Imas.r.l., la Corte di cassazione dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario e,cassata la sentenza impugnata, rinviò le parti davanti al Tribunale di primo grado.Riassunto il giudizio, il Tribunale di Belluno ha rigettato le domandeoriginariamente proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]La Corte di appello di Venezia ha respinto l’appello principale propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento degli appelli incidentali, ha condannato l’attriceal pagamento delle spese processuali dei precedenti gradi di giudizio.2. — Avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi.Numero registro generale 14030/2022Numero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 20286/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il Consorzio ed il Comune di Belluno resistono con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il Comune di Belluno hanno depositato memoria.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale l’11 giugno2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il ricorso contiene i seguenti motivi.Con il primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 384, comma secondo, 324 c.p.c. e.105 c.p.c. Secondo la ricorrente, la sentenza n. 1334/2004 della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] con la quale sono stati trasferiti al Consorzio di Levego terreni usoindustriale - processo nel quale [OSCURATO:SOCIETA]. era intervenuta in primo gradoaderendo alla domanda del Consorzio e chiedendo i danni in via autonoma - nonpreclude ad [OSCURATO:SOCIETA]. una seconda o nuova diversa domanda risarcitoria attesoche l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]. in prima cure venne ritenuto inammissibile: infatti,una sentenza di rito (che ha dichiarato inammissibile l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA].) dàluogo soltanto ad un giudicato formale ed ha effetto limitato al rapportoprocessuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione delladomanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicatoin senso sostanziale.Con il secondo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 324 e 2909 c.c. Contrariamente aquanto statuito dalla gravata sentenza, l’azione risarcitoria contrattuale edextracontrattuale promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. non è, secondo la ricorrente, coperta dalgiudicato, costituito dalla sentenza del 2004 resa dalla Corte d’Appello diVenezia: e ciò perché causa petendi e petitum dell’odierna domanda contro ilConsorzio (per la prima volta) e contro il Comune di Belluno sono diversi daquelli azionati nel giudizio conclusosi con la sentenza asseritamente preclusiva.Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1372, secondo comma, 1411 e 1706,secondo comma, c.c. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA]., il Consorzio è stato inadempiente neiconfronti del suo consorziato oggi ricorrente, perché, in un indiscutibile edNumero registro generale 14030/2022Numero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 20286/2026Data pubblicazione 17/06/2026inammissibile tradimento del mandato, in un manifesto conflitto di interessi, hapreferito assecondare il Comune di Belluno e corrispondere allo stesso il prezzooriginario di cui al preliminare, quando per quantità e qualità i terreni promessi invendita erano diversi in peius. Al contrario, il Consorzio di Levego aveva l’obbligodi ritrasferire al consorziato [OSCURATO:SOCIETA]., quanto promesso.Con il quarto motivo, la Ima deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 40 c.p.c. La domanda risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. èstata respinta imputando ad essa la mancata impugnazione delle deliberazionicon le quali il Consorzio di Levego si era deciso a trasferire ai consorziati i terreniacquisiti all’esito del giudizio ex art. 2932 c.c. anche se diversi per quantità equalità rispetto al preliminare pagando l’originario prezzo. E questo sarebbeavvenuto illegittimamente, in quanto pende dinanzi a questa Corte, un diversogiudizio - non definitivo – volto ad accertare lo scioglimento del Consorzio al 31dicembre 1999 e l’invalidità delle successive deliberazioni.Con il quinto motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2043 c.c. per avere la Corte territorialerigettato la domanda di condanna del Consorzio e del Comune al risarcimentosubiti a titolo di responsabilità aquiliana.2. — Ancor prima di poter procedere allo scrutinio dei riportati motivi,rileva il Collegio, in via pregiudiziale, che l’odierno ricorso deve essere dichiaratoimprocedibile.[OSCURATO:SOCIETA]., pur affermando che la sentenza impugnata è stata notificata indata 30 marzo 2022, non ha depositato copia della corrispondente relazione dinotificazione.Come è noto, il secondo comma dell’art. 369 c.p.c. dispone che insieme colricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: 1) il decretodi concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica della sentenza o delladecisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta,tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica deiprovvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 362;3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4) gli attiprocessuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.Numero registro generale 14030/2022Numero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 20286/2026Data pubblicazione 17/06/2026Questa Corte, con indirizzo costante e ribadito di recente da Cass. Sez. 1,22/01/2026, n. 1389 (Rv. 676798 - 01), ha affermato che, in tema di giudizioper cassazione, il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenzaimpugnata, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., impedendo di verificare latempestività dell'impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato,determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, senza necessitàdi stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisitidi procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla partecontroricorrente, ovvero si verta in un'ipotesi in cui la legge, ancheimplicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimentodi attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nelfascicolo d'ufficio, ovvero ancora che la notificazione della sentenza si siaperfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla suapubblicazione. (Cass. Sez. 1, 22/10/2024, n. 27313, Rv. 672776 - 01; Cass. Sez.1, 17/01/2026, n. 1001, Rv. 676796 - 01).Così, la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata acura del ricorrente, ex art. 369 c.p.c., o eccezionalmente del controricorrente, exart. 370, comma 3, c.p.c., è funzionalmente preordinata all'immediato e direttoriscontro, da parte del giudicante, dell'ordinato svolgersi del giudizio di legittimitàmediante la verifica d'ufficio della tempestività dell'impugnazione e delconseguente formarsi del giudicato: tanto giustifica l’efficacia sanzionatoria delladeclaratoria di improcedibilità.Il difetto di procedibilità deve essere rilevato d'ufficio, e non può esseresanato dalla mancata contestazione ad opera della parte controricorrente perchél'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria,un comportamento omissivo di una parte che ostacola la stessa sequenza diavvio di un determinato processo (cfr. Cass., Cass. Sez. U., 16/04/2009, n. 9005,Rv. 607362 - 01; Cass. Sez. U., 02/05/2017, n. 10648, Rv. 643945 - 01; Cass.Sez. 3, 29/10/2024, n. 27883, Rv. 672552 - 01), sicché nessun valore puòassumere, al fine di escluderla, l'eventuale comportamento di non contestazionedi un'altra parte.E, infatti, il deposito nei termini della relata di notifica è finalizzato ad uncontrollo in tempi rapidi sulla tempestività dell’impugnazione, a tutelaNumero registro generale 14030/2022Numero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 20286/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell’intangibilità del giudicato. Sul punto, merita di essere evidenziato che, nelcaso in cui la sentenza non sia stata notificata, con riferimento alla data dipubblicazione, si applica il termine decadenziale di cui all'articolo 327 c.p.c. (cd.termine lungo); ma, ove la parte dichiari che la sentenza è stata notificata, nonpuò che eseguirsi con riferimento alla data della notificazione stessa, atteso cheda essa decorre il cd. termine breve (artt. 325, 326 c.p.c.); la data deve quindiessere debitamente certificata per mezzo della produzione del documento cheIn questa prospettiva, la dichiarazione, contenuta nel ricorso percassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un «fattoprocessuale» - la notificazione della sentenza, appunto - idoneo a far decorrere iltermine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di«autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenzedi quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, neltermine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita dellarelata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e diricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile ripararealla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione aisensi dell'art. 372 cod. civ. (cfr., Cass. Sez. 1, 22/10/2024, n. 27313, Rv. 672776- 01; Cass. Sez. 1, 22/01/2026, n. 1389, cit.).3. — Nel caso di specie, il ricorso per cassazione, notificato in data 30maggio 2022 e depositato in data 9 giugno 2022, contiene la dichiarazione che lasentenza impugnata è stata notificata in data 30 marzo 2022.Tuttavia, la parte ricorrente non ha depositato, nel termine previsto dall’art369 c.p.c., copia della sentenza munita di relata di notifica. Peraltro, nello stessoricorso, non si dà atto della produzione della relazione di notifica.Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, nonessendo la Corte nelle condizioni di potere verificare la tempestività del ricorsomedesimo. Né, d’altra parte, la tempestività del ricorso può essere accertatasulla base della «prova di resistenza» di cui si è detto, in quanto, tra la indicatadata di notificazione della sentenza impugnata (30 marzo 2022) ed il deposito delricorso (9 giugno 2022) sono trascorsi più di sessanta giorni.Numero registro generale 14030/2022Numero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 20286/2026Data pubblicazione 17/06/20263. — Il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere,dunque, dichiarato improcedibile con condanna di parte ricorrente alla refusione,in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte,dichiara improcedibile il ricorso,condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 6.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2026Il PresidenteEnrico Scoditti