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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15778/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la riassegnazione del ricorso ad altra sezione, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione al reato di truffa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo, ove ha sostenuto con argomenti non incongrui la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa, a prescindere dalla presentazione di prova contraria da parte del Giannico, in quanto la condotta è stata caratterizzata dall'aver indotto falsa convinzione della disponibilità dell'autovettura e della volontà di vendita attraverso inserzioni pubblicitarie e proposte di cessione, ottenendo l'integrale caparra richiesta e divenendo successivamente irreperibile, con conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie normativa; che la Corte ha correttamente affermato in base al principio di vicinanza della prova che l'eventuale assunto difensivo dell'effettiva disponibilità dell'auto venduta avrebbe dovuto essere dimostrato dall'imputato: rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la riassegnazione del ricorso ad altra sezione, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione al reato di truffa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo, ove ha sostenuto con argomenti non incongrui la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa, a prescindere dalla presentazione di prova contraria da parte del Giannico, in quanto la condotta è stata caratterizzata dall'aver indotto falsa convinzione della disponibilità dell'autovettura e della volontà di vendita attraverso inserzioni pubblicitarie e proposte di cessione, ottenendo l'integrale caparra richiesta e divenendo successivamente irreperibile, con conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie normativa; che la Corte ha correttamente affermato in base al principio di vicinanza della prova che l'eventuale assunto difensivo dell'effettiva disponibilità dell'auto venduta avrebbe dovuto essere dimostrato dall'imputato: rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 apri
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