CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35569/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 10555/24 FtAHALI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che risulta congrua, non illogica e immune da vizi prospettabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerando a tal fine ostativa la circostanza che il ricorrente avesse posto in essere tre episodi di evasione nonché l'indefinita durata dell'allOnta na me nto; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inamì-nissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/