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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 33317/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23285/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 1789/2024 depositata i l 17/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza n. 264 del 13/1/2023, con la quale il Tribunale di Roma l’aveva condannato al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , della somma di €. 1.933,99 oltre accessori, lo condannava al pagamento della minor somma di €. 795,33.

2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agìto in giudizio per l’adeguamento secondo le tariffe sindacali di settore della retribuzione per il lavoro carcerario reso in stato di detenzione presso vari istituti di pena.

Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di prescrizione estintiva ex art. 2948 c.c. sollevata dal Ministero, quanto alle differenze maturate prima del 14/3/2017 (quinquennio anteriore all’unico atto interruttivo, dato alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio).

3. La Corte territoriale aveva accolto nei termini predetti il gravame, applicando principio di diritto secondo il quale, sebbene in pendenza di stato carcerario il termine prescrizionale non decorresse in corso di rapporto di lavoro in ragione della naturale instabilità e delle condizioni di “metus” del primo, non di meno valeva la regola generale secondo la quale il termine comunque decorreva dalla cessazione del rapporto di lavoro; e giudicando che nel caso in esame, nel quale l’irregolarità retributiva era stata denunciata per i mesi di giugno, agosto e ottobre 2016, in cui il lavoratore aveva svolto mansioni di «facchino, e aiuto add. cucina», ed il mese di dicembre 2018, nel quale aveva svolto mansioni di «add. spesa detenuti», le prime differenze retributive erano prescritte, non trovando riscontro in atti l’assunto dell’unicità del rapporto, e trovando invece riscontro «numerose e significative pause temporali, anche di diversi mesi, oltre alla permanenza in diversi istituti».

Dette circostanze erano giudicate incompatibili con la configurabilità di un unico rapporto, sia pure inframezzato da periodi di sospensione.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre il Bella con atto notificato il 27/10/2024 affidato ad unico motivo.

5. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt.15, co.2, e 20, commi 1 e 3, della legge n.354/75; nonchè degli artt. 2697, co. 2, c.c., dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 118 d.a.c.p.c.

Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto l’eccezione di prescrizione parziale sollevata dal Ministero, contestando in buona sostanza la conformità a diritto degli argomenti sulla base dei quali la Corte territoriale ha giudicato che le prestazioni rese nel dicembre 2018 afferissero ad un rapporto di lavoro distinto da quello nel quale erano state rese le prestazioni dell’estate 2016, senza tener conto della funzione rieducativa del lavoro carcerario, e delle regole del funzionamento dello stesso, che imponevano di ritenere mere sospensioni, almeno fino a prova contraria, i meccanismi di rotazione ed interruzione.

Premette di aver allegato, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di aver reso lavoro carcerario ininterrotto dal giugno 2016 all’agosto 2021; e di aver limitato la domanda solo a certi mesi in ragione del fatto che solo per essi era riuscito a recuperare le buste paga.

Lamenta che la motivazione collide coi principi regolatrici della questione stabiliti da questa Corte, che aveva riconosciuto il nesso tra la situazione di attesa alla chiamata al lavoro e la condizione di metus imponente il non decorso del termine prescrizionale, e, di conseguenza, la necessità di considerare mere sospensioni le cc.dd. (pretese) cessazioni intermedie, in un unico contesto di detenzione; tanto più che singole chiamate al lavoro per periodi prefissati di tempo e secondo turni non potevano giudicarsi produttive di rapporti a tempo determinato, a ciò ostando il carattere comunque eccezionale della clausola del termine nei rapporti di lavoro.

Per altro verso, la Corte territoriale è andata in contrasto con insegnamento di questa Corte, che aveva già affermato che gravava sul datore di lavoro l’onere di provare la cessazione del rapporto; dando rilevanza al riguardo a fattori (il mutamento di istituto penitenziario; la diversità di mansioni) già detti del tutto inidonei allo scopo, anche per restare immutata la parte datoriale.

Ancora, la Corte territoriale ha violato il principio posto da univoco insegnamento di legittimità secondo il quale, anche in caso di successione di distinti rapporti di lavoro non minuti di stabilità con lo stesso datore, la prescrizione su diritti maturati nel primo, spirata nel corso del secondo, non opera finchè questo non suacessato.

Chiede la cassazione senza rinvio della sentenza, con accoglimento diretto della domanda di primo grado, anche perché il Ministero nemmeno aveva previamente ed argomentatamente criticato l’argomento contrario svolto dal giudice di primo grado.

2. Il ricorso è fondato.

3. Questa Corte, dopo aver affermato che nei cd. rapporti di lavoro carcerario inframurario il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto, essendo il rapporto privo di stabilità ed atteso che le particolarità del lavoro carcerario -nel quale la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero in considerazione delle modalità essenziali di esecuzione della pena e delle corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria - possono determinare nel lavoratore una situazione di metus giustificativa della sospensione della prescrizione (Cass. n. 21573/2007) ha poi precisato che, secondo i princìpi generali, la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione (Cass. nn. 2696/2015, 3062/2015, 3925/2015, 7147/2015, 27340/2019).

4. Successivamente questa Corte ha dovuto confrontarsi con l’ulteriore questione dei criteri di individuazione, in pendenza dello stato di carcerazione, della cessazione del rapporto di lavoro carcerario, in rapporto alle particolari caratteristiche di questo; e dell’onere della prova della cessazione del rapporto di lavoro in costanza di detenzione.

Cass. n. 2092/2024, esaminando un caso analogo a quello qui in esame nel quale un detenuto aveva prestato nel tempo, in modo discontinuo, varie mansioni presso diversi istituti di pena, ed in rapporto al quale il Ministero sosteneva che la discontinuità fosse determinata dall’esistenza di termini, disattese l’argomento, sebbene in punto di fatto, sull’assunto che il Ministero non avesse introdotto nel ricorso e nel processo gli elementi fattuali necessari al riscontro dell’assunto.

5. Il problema è poi stato affrontato in punto di diritto in Cass. nn. 17476/2024, 17478/2024, e 17484/2024, le quali, sempre a fronte di casi in cui nel tempo erano cambiate sia le mansioni che gli istituti di pena, ricostruendo le caratteristiche specifiche di tale tipo di rapporto, caratterizzato dal fatto che non c’è un contratto, ma una disponibilità al lavoro che si attiva, anche in ragione dello squilibrio tra domanda ed offerta, in modo ordinariamente discontinuo mediante meccanismi di chiamata/assegnazione al lavoro, di rotazione ed avvicendamento, sui quali il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta, con conseguente soggezione a condizione di metus, hanno specificato che in ragione di ciò ai fini prescrizionali le interruzioni intermedie come tali, che d’altronde non sono cessazioni, non essendo riconducibili a scadenze di termini concordati, né a licenziamenti né a dimissioni, non impediscono che il rapporto vada considerato unitario; ovviamente finché perduri lo stato di detenzione.

Si è ulteriormente affermato che tale unitarietà può trovare soluzione di continuità anche prima della cessazione dello stato di detenzione, facendo riferimento, sia pure esemplificativo, a casi di impossibilità oggettiva (età, stato di salute, inidoneità al lavoro); ma che tali fatti vanno eccepiti e provati dal Ministero.

6. Tali princìpi sono stati successivamente ribaditi in casi del tutto analoghi almeno da Cass. nn. 19007/2024 e 22076/2024; e da ultimo in Cass. n. 5510/2025, con espressa enunciazione di principio di diritto, che ha ulteriormente specificato che la cessazione da dimostrare deve attenere a “situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto”.

7. La sentenza impugnata, evincendo la cessazione del rapporto dalle inter6uzioni dal mutamento di mansioni, e dal variare degli istituti di pena, e caricando della prova contraria, in presenza di tali circostanze, il lavoratore, non si conforma a tali princìpi.

8. Non ritenendo il Collegio di poter escludere la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23285/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 1789/2024 depositata i l 17/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza n. 264 del 13/1/2023, con la quale il Tribunale di Roma l’aveva condannato al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , della somma di €. 1.933,99 oltre accessori, lo condannava al pagamento della minor somma di €. 795,33. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agìto in giudizio per l’adeguamento secondo le tariffe sindacali di settore della retribuzione per il lavoro carcerario reso in stato di detenzione presso vari istituti di pena. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di prescrizione estintiva ex art. 2948 c.c. sollevata dal Ministero, quanto alle differenze maturate prima del 14/3/2017 (quinquennio anteriore all’unico atto interruttivo, dato alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio). 3. La Corte territoriale aveva accolto nei termini predetti il gravame, applicando principio di diritto secondo il quale, sebbene in pendenza di stato carcerario il termine prescrizionale non decorresse in corso di rapporto di lavoro in ragione della naturale instabilità e delle condizioni di “metus” del primo, non di meno valeva la regola generale secondo la quale il termine comunque decorreva dalla cessazione del rapporto di lavoro; e giudicando che nel caso in esame, nel quale l’irregolarità retributiva era stata denunciata per i mesi di giugno, agosto e ottobre 2016, in cui il lavoratore aveva svolto mansioni di «facchino, e aiuto add. cucina», ed il mese di dicembre 2018, nel quale aveva svolto mansioni di «add. spesa detenuti», le prime differenze retributive erano prescritte, non trovando riscontro in atti l’assunto dell’unicità del rapporto, e trovando invece riscontro «numerose e significative pause temporali, anche di diversi mesi, oltre alla permanenza in diversi istituti». Dette circostanze erano giudicate incompatibili con la configurabilità di un unico rapporto, sia pure inframezzato da periodi di sospensione. 4. Per la cassazione della sentenza ricorre il Bella con atto notificato il 27/10/2024 affidato ad unico motivo. 5. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt.15, co.2, e 20, commi 1 e 3, della legge n.354/75; nonchè degli artt. 2697, co. 2, c.c., dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 118 d.a.c.p.c. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto l’eccezione di prescrizione parziale sollevata dal Ministero, contestando in buona sostanza la conformità a diritto degli argomenti sulla base dei quali la Corte territoriale ha giudicato che le prestazioni rese nel dicembre 2018 afferissero ad un rapporto di lavoro distinto da quello nel quale erano state rese le prestazioni dell’estate 2016, senza tener conto della funzione rieducativa del lavoro carcerario, e delle regole del funzionamento dello stesso, che imponevano di ritenere mere sospensioni, almeno fino a prova contraria, i meccanismi di rotazione ed interruzione. Premette di aver allegato, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di aver reso lavoro carcerario ininterrotto dal giugno 2016 all’agosto 2021; e di aver limitato la domanda solo a certi mesi in ragione del fatto che solo per essi era riuscito a recuperare le buste paga. Lamenta che la motivazione collide coi principi regolatrici della questione stabiliti da questa Corte, che aveva riconosciuto il nesso tra la situazione di attesa alla chiamata al lavoro e la condizione di metus imponente il non decorso del termine prescrizionale, e, di conseguenza, la necessità di considerare mere sospensioni le cc.dd. (pretese) cessazioni intermedie, in un unico contesto di detenzione; tanto più che singole chiamate al lavoro per periodi prefissati di tempo e secondo turni non potevano giudicarsi produttive di rapporti a tempo determinato, a ciò ostando il carattere comunque eccezionale della clausola del termine nei rapporti di lavoro. Per altro verso, la Corte territoriale è andata in contrasto con insegnamento di questa Corte, che aveva già affermato che gravava sul datore di lavoro l’onere di provare la cessazione del rapporto; dando rilevanza al riguardo a fattori (il mutamento di istituto penitenziario; la diversità di mansioni) già detti del tutto inidonei allo scopo, anche per restare immutata la parte datoriale. Ancora, la Corte territoriale ha violato il principio posto da univoco insegnamento di legittimità secondo il quale, anche in caso di successione di distinti rapporti di lavoro non minuti di stabilità con lo stesso datore, la prescrizione su diritti maturati nel primo, spirata nel corso del secondo, non opera finchè questo non suacessato. Chiede la cassazione senza rinvio della sentenza, con accoglimento diretto della domanda di primo grado, anche perché il Ministero nemmeno aveva previamente ed argomentatamente criticato l’argomento contrario svolto dal giudice di primo grado. 2. Il ricorso è fondato. 3. Questa Corte, dopo aver affermato che nei cd. rapporti di lavoro carcerario inframurario il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto, essendo il rapporto privo di stabilità ed atteso che le particolarità del lavoro carcerario -nel quale la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero in considerazione delle modalità essenziali di esecuzione della pena e delle corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria - possono determinare nel lavoratore una situazione di metus giustificativa della sospensione della prescrizione (Cass. n. 21573/2007) ha poi precisato che, secondo i princìpi generali, la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione (Cass. nn. 2696/2015, 3062/2015, 3925/2015, 7147/2015, 27340/2019). 4. Successivamente questa Corte ha dovuto confrontarsi con l’ulteriore questione dei criteri di individuazione, in pendenza dello stato di carcerazione, della cessazione del rapporto di lavoro carcerario, in rapporto alle particolari caratteristiche di questo; e dell’onere della prova della cessazione del rapporto di lavoro in costanza di detenzione. Cass. n. 2092/2024, esaminando un caso analogo a quello qui in esame nel quale un detenuto aveva prestato nel tempo, in modo discontinuo, varie mansioni presso diversi istituti di pena, ed in rapporto al quale il Ministero sosteneva che la discontinuità fosse determinata dall’esistenza di termini, disattese l’argomento, sebbene in punto di fatto, sull’assunto che il Ministero non avesse introdotto nel ricorso e nel processo gli elementi fattuali necessari al riscontro dell’assunto. 5. Il problema è poi stato affrontato in punto di diritto in Cass. nn. 17476/2024, 17478/2024, e 17484/2024, le quali, sempre a fronte di casi in cui nel tempo erano cambiate sia le mansioni che gli istituti di pena, ricostruendo le caratteristiche specifiche di tale tipo di rapporto, caratterizzato dal fatto che non c’è un contratto, ma una disponibilità al lavoro che si attiva, anche in ragione dello squilibrio tra domanda ed offerta, in modo ordinariamente discontinuo mediante meccanismi di chiamata/assegnazione al lavoro, di rotazione ed avvicendamento, sui quali il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta, con conseguente soggezione a condizione di metus, hanno specificato che in ragione di ciò ai fini prescrizionali le interruzioni intermedie come tali, che d’altronde non sono cessazioni, non essendo riconducibili a scadenze di termini concordati, né a licenziamenti né a dimissioni, non impediscono che il rapporto vada considerato unitario; ovviamente finché perduri lo stato di detenzione. Si è ulteriormente affermato che tale unitarietà può trovare soluzione di continuità anche prima della cessazione dello stato di detenzione, facendo riferimento, sia pure esemplificativo, a casi di impossibilità oggettiva (età, stato di salute, inidoneità al lavoro); ma che tali fatti vanno eccepiti e provati dal Ministero. 6. Tali princìpi sono stati successivamente ribaditi in casi del tutto analoghi almeno da Cass. nn. 19007/2024 e 22076/2024; e da ultimo in Cass. n. 5510/2025, con espressa enunciazione di principio di diritto, che ha ulteriormente specificato che la cessazione da dimostrare deve attenere a “situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto”. 7. La sentenza impugnata, evincendo la cessazione del rapporto dalle inter6uzioni dal mutamento di mansioni, e dal variare degli istituti di pena, e caricando della prova contraria, in presenza di tali circostanze, il lavoratore, non si conforma a tali princìpi. 8. Non ritenendo il Collegio di poter escludere la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello d
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