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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 07529/2025

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 18367/24proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in proprio e quale rappresentante volontaria della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Tribunale di Firenzecon ordinanza 16 luglio 2024, pronunciata nel procedimento n.r.g. 13781/23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, ed in subordine per ladichiarazione della competenza del Tribunale di Massa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2009 la società [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . (i cui crediti saranno in seguito ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA]., nella presente sede volontariamente rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , attuale ricorrente) Oggetto: regolamento di competenza d’ufficio - azione revocatoria -conferimento di beni in società - competenza del tribunale o della sezione specializzata per le imprese - inammissibilità del regolamento.

N.R.G.: 18367/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 concesse in leasinga [OSCURATO:PERSONA] il natante modello AB68 denominato “ [OSCURATO:PERSONA]”.

Le obbligazioni dell’utilizzatore furono garantire con fideiussione da [OSCURATO:PERSONA], moglie del debitore.

2. Il 9.1.2014 [OSCURATO:PERSONA] costituì una società di diritto inglese, denominata [OSCURATO:PERSONA].ed avente sede a Londra.

Essa ne era l’unico socio, mentre il di lei marito ne era l’amministratore.

Il capitale sociale era di 6.000 euro.

3. Quattro mesi dopo la società [OSCURATO:PERSONA]. deliberò di aumentare il proprio capitale da 6.000 euro a 3 milioni di euro.

L’aumento fu sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], che conferì nella società la propria impresa individuale (“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”), comprensiva di: -)due fabbricati e sette terreni siti nel comune di Pietrasanta; -)sei terreni siti nel Comune di Montignoso.

4. Il 29.7.2015 la [OSCURATO:PERSONA] si avvalse della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, a causa della morosità dell’utilizzatore.

Richiese, ma vanamente, a [OSCURATO:PERSONA] ed alla moglie il pagamento delle obbligazioni sorte dall’inadempimento del contratto di leasing.

5. Nel 2019 la Aquileia, nella veste di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] (cessionaria, come s’è detto, dei crediti della [OSCURATO:PERSONA]) convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA]. chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] sottoscrisse l’aumento di capitale della [OSCURATO:PERSONA], conferendo nella società la propria azienda.

6. Il Tribunale di Massa con ordinanza 26.8.2023 declinò la propria competenza per materia a favore del Tribunale di Firenze, sezione specializzata ex art. 3 d. lgs. 168/03.

N.R.G.: 18367/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025

7. Il Tribunale di Firenze, sezione specializzataper le imprese, con ordinanza datata 16.7.2024 ha richiesto il regolamento di competenza d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita sostenendo la dichiarazione di incompetenza della sezione specializzata. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto rinviarsila causa a nuovo ruolo in attesa che le SS.UU. decidano il contrasto rilevato da questa corte con l’ordinanza interlocutoria n. 24237del 2023.

In subordine ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Massa. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ superfluo disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Sia perché il proposto regolamento, per quanto si dirà, è inammissibile; sia in ogni caso perché l’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 24237/23 ha sottoposto alle SS.UU. il dubbio circa la competenza a provvedere sull’azione pauliana proposta contro un atto di scissione societaria.

Ben diversa è la fattispecie oggi in esame, nella quale non si discute della competenza a decidere sulla revocazione di un atto di scissione, ma di un atto di sottoscrizione di un aumento di capitale mediante conferimento in natura di una azienda agricola.

2. Il regolamento richiesto dal Tribunale di Firenze, come anticipato, è inammissibile.

Il Tribunale di Massa ha declinato la propria competenza ratione materiae, qualificando la domanda attorea come “causa societaria”, rientrante perciò nella competenza del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa.

3. Il Tribunale di Firenze ha invece negato che la controversia introdotta dalla Aquileia potesse qualificarsi come “causa societaria”, e con l’ordinanza richiedente il regolamento d’ufficio ha ritenuto che la competenza dovesse attribuirsi “al Tribunale Ordinario” (così l’ordinanza richiedente il regolamento, p. 5, primo capoverso).

N.R.G.: 18367/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025

4. Il presente giudizio ha dunque ad oggetto una fattispecie processuale in cui: a) il primo giudice ha indicato in un diverso giudice quello competente per materia; b) il secondo giudice ha ritenuto che la competenza spettasse al primo giudice non per ragione di materia o di territorio inderogabile, ma in virtù delle regole generali sulla competenza per valore e territorio.

5. Ricorrendo questa ipotesi, le Sezioni Unite di questa Corte (per ben due volte) hanno ritenuto inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio (Cass. Sez.

U., 19/10/2011, n. 21582 e Cass. Sez.

U., 18/01/2018, n. 1202, entrambe ribaditeda innumerevoli decisioni successive tra le quali Cass. Sez. 6, 02/10/2018, n. 23913, in fattispecie identica alla presente; nonché, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 18883 del 10/07/2024; Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21808; Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21829; Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21829; Sez. 3, Ordinanza n. 30733 del 29/11/2024).

6. Il suddetto principio fu giustificato dalle Sezioni Unite con argomenti così riassumibili: -) l’art. 45 c.p.c. non consente di sollevare d’ufficio il conflitto negativo di competenza, quando il giudice adìto per primo e quello adìto per secondo non concordino sul riparto della competenza per valore o per territorio derogabile; -) ciò vuol dire che la legge consente il regolamento di competenza d’ufficio non per il solo fatto che uno dei due giudici in conflitto possa teoricamente essere competente per materia, ma solo quando tutti e due i giudici in conflitto siano teoricamente titolari d’una competenza speciale o funzionale, per materia o territorio inderogabile : ad esempio, nel caso di conflitto tra il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo (competenza funzionale) e il giudice del foro della pubblica amministrazione (competenza per territorio inderogabile).

N.R.G.: 18367/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025

7. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che il regolamento è stato richiesto d’ufficio (Cass. Sez.

U., 18/01/2018, n. 1202).

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il regolamento di competenza.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 18367/24proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in proprio e quale rappresentante volontaria della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Tribunale di Firenzecon ordinanza 16 luglio 2024, pronunciata nel procedimento n.r.g. 13781/23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, ed in subordine per ladichiarazione della competenza del Tribunale di Massa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2009 la società [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . (i cui crediti saranno in seguito ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA]., nella presente sede volontariamente rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , attuale ricorrente) Oggetto: regolamento di competenza d’ufficio - azione revocatoria -conferimento di beni in società - competenza del tribunale o della sezione specializzata per le imprese - inammissibilità del regolamento. N.R.G.: 18367/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 concesse in leasinga [OSCURATO:PERSONA] il natante modello AB68 denominato “ [OSCURATO:PERSONA]”. Le obbligazioni dell’utilizzatore furono garantire con fideiussione da [OSCURATO:PERSONA], moglie del debitore. 2. Il 9.1.2014 [OSCURATO:PERSONA] costituì una società di diritto inglese, denominata [OSCURATO:PERSONA].ed avente sede a Londra. Essa ne era l’unico socio, mentre il di lei marito ne era l’amministratore. Il capitale sociale era di 6.000 euro. 3. Quattro mesi dopo la società [OSCURATO:PERSONA]. deliberò di aumentare il proprio capitale da 6.000 euro a 3 milioni di euro. L’aumento fu sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], che conferì nella società la propria impresa individuale (“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”), comprensiva di: -)due fabbricati e sette terreni siti nel comune di Pietrasanta; -)sei terreni siti nel Comune di Montignoso. 4. Il 29.7.2015 la [OSCURATO:PERSONA] si avvalse della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, a causa della morosità dell’utilizzatore. Richiese, ma vanamente, a [OSCURATO:PERSONA] ed alla moglie il pagamento delle obbligazioni sorte dall’inadempimento del contratto di leasing. 5. Nel 2019 la Aquileia, nella veste di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] (cessionaria, come s’è detto, dei crediti della [OSCURATO:PERSONA]) convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA]. chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] sottoscrisse l’aumento di capitale della [OSCURATO:PERSONA], conferendo nella società la propria azienda. 6. Il Tribunale di Massa con ordinanza 26.8.2023 declinò la propria competenza per materia a favore del Tribunale di Firenze, sezione specializzata ex art. 3 d. lgs. 168/03. N.R.G.: 18367/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 7. Il Tribunale di Firenze, sezione specializzataper le imprese, con ordinanza datata 16.7.2024 ha richiesto il regolamento di competenza d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita sostenendo la dichiarazione di incompetenza della sezione specializzata. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto rinviarsila causa a nuovo ruolo in attesa che le SS.UU. decidano il contrasto rilevato da questa corte con l’ordinanza interlocutoria n. 24237del 2023. In subordine ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Massa. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ superfluo disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo. Sia perché il proposto regolamento, per quanto si dirà, è inammissibile; sia in ogni caso perché l’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 24237/23 ha sottoposto alle SS.UU. il dubbio circa la competenza a provvedere sull’azione pauliana proposta contro un atto di scissione societaria. Ben diversa è la fattispecie oggi in esame, nella quale non si discute della competenza a decidere sulla revocazione di un atto di scissione, ma di un atto di sottoscrizione di un aumento di capitale mediante conferimento in natura di una azienda agricola. 2. Il regolamento richiesto dal Tribunale di Firenze, come anticipato, è inammissibile. Il Tribunale di Massa ha declinato la propria competenza ratione materiae, qualificando la domanda attorea come “causa societaria”, rientrante perciò nella competenza del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa. 3. Il Tribunale di Firenze ha invece negato che la controversia introdotta dalla Aquileia potesse qualificarsi come “causa societaria”, e con l’ordinanza richiedente il regolamento d’ufficio ha ritenuto che la competenza dovesse attribuirsi “al Tribunale Ordinario” (così l’ordinanza richiedente il regolamento, p. 5, primo capoverso). N.R.G.: 18367/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 4. Il presente giudizio ha dunque ad oggetto una fattispecie processuale in cui: a) il primo giudice ha indicato in un diverso giudice quello competente per materia; b) il secondo giudice ha ritenuto che la competenza spettasse al primo giudice non per ragione di materia o di territorio inderogabile, ma in virtù delle regole generali sulla competenza per valore e territorio. 5. Ricorrendo questa ipotesi, le Sezioni Unite di questa Corte (per ben due volte) hanno ritenuto inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio (Cass. Sez. U., 19/10/2011, n. 21582 e Cass. Sez. U., 18/01/2018, n. 1202, entrambe ribaditeda innumerevoli decisioni successive tra le quali Cass. Sez. 6, 02/10/2018, n. 23913, in fattispecie identica alla presente; nonché, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 18883 del 10/07/2024; Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21808; Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21829; Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21829; Sez. 3, Ordinanza n. 30733 del 29/11/2024). 6. Il suddetto principio fu giustificato dalle Sezioni Unite con argomenti così riassumibili: -) l’art. 45 c.p.c. non consente di sollevare d’ufficio il conflitto negativo di competenza, quando il giudice adìto per primo e quello adìto per secondo non concordino sul riparto della competenza per valore o per territorio derogabile; -) ciò vuol dire che la legge consente il regolamento di competenza d’ufficio non per il solo fatto che uno dei due giudici in conflitto possa teoricamente essere competente per materia, ma solo quando tutti e due i giudici in conflitto siano teoricamente titolari d’una competenza speciale o funzionale, per materia o territorio inderogabile : ad esempio, nel caso di conflitto tra il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo (competenza funzionale) e il giudice del foro della pubblica amministrazione (competenza per territorio inderogabile). N.R.G.: 18367/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 7. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che il regolamento è stato richiesto d’ufficio (Cass. Sez. U., 18/01/2018, n. 1202). P.q.m. (-) dichiara inammissibile il regolamento di competenza. Cos
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