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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16286/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, n. 64/7/13, depositata il 16 settembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata nell’odierna ricorrente, chiedeva in data 1° marzo 1999 il rimborso IRPEG relativo all’anno d’imposta 1997, determinato a suo dire da errore consistente nel non aver indicato nella relativa dichiarazione un [OSCURATO:PERSONA] censura valut importo a titolo di ritenute subite sugli interessi percepiti in relazione a operazioni di pronti contro termine, che infatti avrebbero dovuto scomputarsi dalla somma complessivamente dovuta a tal titolo.

La CTP respingeva il ricorso per difetto di prova, mentre la CTR, adìta in sede di gravame, disposta c.t.u., accoglieva la domanda.

2. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo.

La contribuente si è difesa a mezzo di controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo l’Agenzia assume falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

Osserva infatti la stessa come la decisione d’appello si sia basata su elementi non integranti prova della domanda di rimborso.

In particolare, la prova della domanda sarebbe stata tratta dalla CTR da documentazione già contestata dall’Agenzia e ritenuta carente dal giudice di primo grado, consistente in una dichiarazione della banca stessa circa le ritenute operate nel 1997; in un prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi, in cui erano evidenziate le ritenute operate su operazioni pronti contro termine per L. 1.167.709.061, prospetto che il consulente aveva ritenuto verosimile in ragione dell’importo di L. 1.377.000.000 riscontrato nel bilancio; infine nei tabulati estratti dalla contabilità della banca, datati 5 febbraio 1997.

A parere dell’Agenzia tali documenti erano di provenienza della contribuente, contrastanti con alcune deduzioni della stessa banca (che in un primo tempo aveva indicato le ritenute in L. 1.147.638.872), l’ultimo documento poi si riduceva ad una stampa su fogli excel.

A dire dell’Agenzia, al fine di adempiere correttamente al proprio onere probatorio, la banca avrebbe infatti dovuto depositare le scritture contabili, e dunque si sarebbe dovuto procedere sulla base di esse alla verifica di tutti i titoli acquistati dalla banca, di quelli ceduti ai clienti e determinare l’arco temporale durante il quale sono stati essi detenuti dai clienti.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Sotto la rubricazione di violazione di legge, ciò che l’Agenzia ricorrente richiede è un riesame nel merito della valutazione in fatto compiuta dalla CTR circa la prova offerta dalla contribuente.

È fermo infatti che in caso di azione di rimborso spetti a quest’ultimo l’onere della prova della pretesa, tanto nell’an quanto nel quantum debeatur.

Tuttavia, la CTR non ha affatto invertito l’onere della prova, come sostenuto dalla difesa erariale, violando così il disposto dell’art. 2697 cod. civ., ma ha ritenuto sufficienti gli elementi portati dalla contribuente stessa.

Quanto all’eventuale incongruità nella valutazione delle prove offerte dalla parte onerata, ricorrendone i presupposti, deve la stessa essere semmai inquadrata nel vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5 (così, da ultimo, Cass. 19/08/2020, n. 17313), nei limiti però di quanto consentito dalla vigente formulazione della norma, applicabile ratione temporis.

Presupposti che però nella specie non che dedotti non risultano neppure rappresentati.

In ogni caso non può neppure ritenersi che nella specie sia stata censurata la valutazione della prova sotto gli unici profili per i quali ciò è ammissibile in questa sede, cioè allorché il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 01/03/2022, n. 6774).

2. L’inammissibilità dell’unico motivo determina quella del ricorso, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente.

Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5.600,00, oltre rimborso forfettario nel 15 % dei compensi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, n. 64/7/13, depositata il 16 settembre 2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata nell’odierna ricorrente, chiedeva in data 1° marzo 1999 il rimborso IRPEG relativo all’anno d’imposta 1997, determinato a suo dire da errore consistente nel non aver indicato nella relativa dichiarazione un [OSCURATO:PERSONA] censura valut importo a titolo di ritenute subite sugli interessi percepiti in relazione a operazioni di pronti contro termine, che infatti avrebbero dovuto scomputarsi dalla somma complessivamente dovuta a tal titolo. La CTP respingeva il ricorso per difetto di prova, mentre la CTR, adìta in sede di gravame, disposta c.t.u., accoglieva la domanda. 2. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo. La contribuente si è difesa a mezzo di controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo l’Agenzia assume falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Osserva infatti la stessa come la decisione d’appello si sia basata su elementi non integranti prova della domanda di rimborso. In particolare, la prova della domanda sarebbe stata tratta dalla CTR da documentazione già contestata dall’Agenzia e ritenuta carente dal giudice di primo grado, consistente in una dichiarazione della banca stessa circa le ritenute operate nel 1997; in un prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi, in cui erano evidenziate le ritenute operate su operazioni pronti contro termine per L. 1.167.709.061, prospetto che il consulente aveva ritenuto verosimile in ragione dell’importo di L. 1.377.000.000 riscontrato nel bilancio; infine nei tabulati estratti dalla contabilità della banca, datati 5 febbraio 1997. A parere dell’Agenzia tali documenti erano di provenienza della contribuente, contrastanti con alcune deduzioni della stessa banca (che in un primo tempo aveva indicato le ritenute in L. 1.147.638.872), l’ultimo documento poi si riduceva ad una stampa su fogli excel. A dire dell’Agenzia, al fine di adempiere correttamente al proprio onere probatorio, la banca avrebbe infatti dovuto depositare le scritture contabili, e dunque si sarebbe dovuto procedere sulla base di esse alla verifica di tutti i titoli acquistati dalla banca, di quelli ceduti ai clienti e determinare l’arco temporale durante il quale sono stati essi detenuti dai clienti. 1.1. Il motivo è inammissibile. Sotto la rubricazione di violazione di legge, ciò che l’Agenzia ricorrente richiede è un riesame nel merito della valutazione in fatto compiuta dalla CTR circa la prova offerta dalla contribuente. È fermo infatti che in caso di azione di rimborso spetti a quest’ultimo l’onere della prova della pretesa, tanto nell’an quanto nel quantum debeatur. Tuttavia, la CTR non ha affatto invertito l’onere della prova, come sostenuto dalla difesa erariale, violando così il disposto dell’art. 2697 cod. civ., ma ha ritenuto sufficienti gli elementi portati dalla contribuente stessa. Quanto all’eventuale incongruità nella valutazione delle prove offerte dalla parte onerata, ricorrendone i presupposti, deve la stessa essere semmai inquadrata nel vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5 (così, da ultimo, Cass. 19/08/2020, n. 17313), nei limiti però di quanto consentito dalla vigente formulazione della norma, applicabile ratione temporis. Presupposti che però nella specie non che dedotti non risultano neppure rappresentati. In ogni caso non può neppure ritenersi che nella specie sia stata censurata la valutazione della prova sotto gli unici profili per i quali ciò è ammissibile in questa sede, cioè allorché il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 01/03/2022, n. 6774). 2. L’inammissibilità dell’unico motivo determina quella del ricorso, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29/01/2016, n. 1778). P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5.600,00, oltre rimborso forfettario nel 15 % dei compensi,
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