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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 19948/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 25 luglio 2023-4 gennaio 2024, la Corte di appello di Firenze rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (proposto) e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (terzi interessati) avverso il decreto emesso dal Tribunale di Firenze, con il quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni 3 e mesi 6 con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora abituale e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni mobili, immobili e beni mobili costituiti in azienda. 1.1 Avverso il decreto ricorrono per Cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'erroneità della decisione con la quale la Corte di appello aveva dichiarato inammissibili le produzioni documentali effettuate via pec nelle date del 21 aprile 2023 e del 14 giugno 2023 sul presupposto che il deposito era stato effettuato fuori termine, posto che nessun termine è previsto, nel rito delle misure di prevenzione, per le produzioni documentali o per la richiesta di prove nuove (viene citata la sentenza di questa Corte n. 5749/2021); osservano che la difesa aveva depositato i nuovi documenti e le SIT anche presso l'ufficio del Procuratore generale, precisando che si trattava di prove e documenti raccolti o scoperti dopo la proposizione dei motivi di appello e rilevanti ai fini del decidere; inoltre, le pec del 21 aprile 2023 e del 14 giugno 2023 non contenevano alcuna memoria, ma soltanto documenti inerenti attività di indagine difensiva, mentre la pec del 21 giugno 2023, contenente le memorie riepilogative, era stata autorizzata dalla Corte di appello all'udienza del 26 aprile 2023; se la Corte non avesse dichiarato inammissibili le produzioni e le sommarie informazioni testimoniali, sarebbe stata ricostruita una situazione patrimoniale diversa del nucleo familiare, e dunque si sarebbe potuti pervenire ad una decisione diversa in tema di sperequazione. 1.2 I difensori eccepiscono violazione ed erronea applicazione dell'art.24 D.Lgs. n. 159/2011 e art. 6 CEDU, violazione del principio devolutivo dell'appello ed omessa motivazione, violazione del principio della ripartizione dell'onere della prova: nella parte in cui i giudici di merito si erano affidati al solo parametro ISTAT per il calcolo della sperequazione economica, in assenza di qualsiasi valutazione delle censure difensive mosse con i motivi di appello, circa l'esagerata stima della spesa familiare media e dei diversi indici di calcolo indicati dalla difesa; nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto inidonee -senza alcuna motivazione- le fatture allegate alla consuenza tecnica di parte D'ippolito a scalfire il quadro di sperequazione economica ottenuto dall'applicazione irragionevole degli indici ISTAT per il costo della vita delle famiglie; rilevano che nessuna motivazione vi era neppure sulla ricostruzione economica della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], che non aveva richiesto alcun conferimento in denaro per l'avviamento, e quindi non vi era stato r 2 Ars, un esborso di C 200.000,00, come erroneamente ritenuto dall'organo proponente; non era stato motivato sui punti devoluti alla Corte, secondo cui: la famiglia [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ricorso a diversi finanziamenti per l'acquisto di beni; alcuni prelievi erano stati effettuati dai conti correnti/libretti postali dei genitore di Vitale, che avevano sempre svolto attività lavorativa; erano state allegate fatture relative all'attività di rivendita di macchine agricole con pagamenti in contanti e dimostraEe le elargizioni del padre della Galati; la ditta Vitale-Galati aveva generato un fatturato di C 140.000,00 a ridosso dell'acquisto dell'abitazione; [OSCURATO:PERSONA] aveva generato redditi nel 2008 pari ad C 1.700,00 mensili, quando il nucleo familiare era composto da due persone. 1.3 I difensori lamentano che la Corte di appello, nel dichiarare inammissibili le memorie e le produzioni difensive aveva negato a Vitale il diritto di difendersi anche sotto il profilo della misura di prevenzione personale, visto che tutte le dichiarazioni assunte in indagini difensive allegate alle memorie successive a quella del 20.4.2023 o prodotte direttamente in udienza avevano la potenzialità di influenzare la decisione circa la ritenuta pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]; rilevano che comunque era sempre stato rispettato il principio del contraddittorio e che, se anche si esclude.v4la parte argomentativa delle memorie depositate il 21 aprile ed il 24 aprile, le successive memorie del 14 e 21 giugno 2023 erano state depositate almeno cinque giorni prima della secondo udienza, tenutasi il 28 giugno 2023; il rinvio a nuova udienza aveva sanato l'ipotesi di un reale vulnus nel principio del contraddittorio, insito nel deposito delle suddette memorie in un termine inferiore a cinque giorni. 1.4 Premesso che erano irrilevanti le condanne irrevocabili che avevano attinto Vitale per delitti commessi dal 1987 al 1990, i difensori osservano che le richieste di prova si concentravano sull'assenza di attualità di pericolosità sociale di Vitale; ciò che emergeva dalla lettura del decreto impugnato era che le memorie difensive, i documenti allegati, le dichiarazioni difensive e gli esami testimoniali prodotti non erano stati minimamente valutati ai fini del giudizio sulla pericolosità sociale attuale del proposto; era quindi palese la violazione di legge denunciata per negazione del diritto di difesa del proposto.

2. Propone ricorso per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore eccepisce la violazione degli art. 127 e 666 cod. proc. pen., 7 comma 3, 23 comma 3 e 24 D.Lgs. n. 159/2011, 6 CEDU nella parte in cui la Corte di appello aveva dichiarato inammissibili le produzioni documentali effettuate dalla difesa via pec nelle date 21 aprile 2023 e 14 giugno 2023 sull'erroneo presupposto che si trattasse di produzioni "fuori termine", con argomentazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso del proposto.k"\-)1\r‘) 2.2 II difensore lamenta l'apparenza della motivazione relativamente alla sperequazione economica, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 159/2011 e 6 CEDU, violazione del principio devolutivo dell'appello e del principio della ripartizione dell'onere della prova, con argomentazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso del proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato 1.1 Devono essere ribaditi alcuni principi affermati dalla Suprema Corte, relativamente alla presentazione di memorie e documenti: quanto alle prime, "in tema di procedimento di prevenzione, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale prevista dall'art. 121 cod. proc. pen., ma da quella speciale di cui all'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. applicabile in ragione del rinvio dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 all'art. 678 cod. proc. pen. e, da questo, all'art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità della produzione, il termine di cinque giorni prima della udienza" (Sez. 5, n. 44930 del 18/10/2021 Scarlini, Rv. 282281); "in tema di impugnazioni, il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato viene ritualmente citato, a nulla rilevando che detta udienza sia rinviata per legittime esigenze di difesa" (Sez.2, n. 47108 del 04/11/2021, Iapicca, Rv. 282323); per quanto riguarda i secondi, "in tema di procedimento di prevenzione, la produzione di documenti, se effettuata nel rispetto del contraddittorio, non incontra il limite temporale dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. per il solo deposito di memorie. (Fattispecie relativa a procedimento iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); Sez. 5, n. 43382 del 19/09/2013, Punturiero, Rv. 258661; "in tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie" (Sez.5, n. 5458 del 09/01/2018, dep. 06/02/2018, Bernini, Rv. 272444).

Ciò premesso, è pertanto errata la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che i documenti avrebbero dovuto essere prodotti rispettando il termine di cinque giorni prima dell'udienza; peraltro, si deve rilevare che i ricorrenti hanno anche evidenziato che il principio del contraddittorio era stato rispettato con l'invio dei documenti presso l'ufficio del Procuratore generale ed illustratq, la possibile decisività dei documenti che intendevano produrre; per l'effetto deve disporsi l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze; stante l'accoglimento del primo motivo comune ad entrambi i ricorsi, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti.

La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (vedi Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015).

P.Q.M.

A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 25 luglio 2023-4 gennaio 2024, la Corte di appello di Firenze rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (proposto) e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (terzi interessati) avverso il decreto emesso dal Tribunale di Firenze, con il quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni 3 e mesi 6 con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora abituale e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni mobili, immobili e beni mobili costituiti in azienda. 1.1 Avverso il decreto ricorrono per Cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'erroneità della decisione con la quale la Corte di appello aveva dichiarato inammissibili le produzioni documentali effettuate via pec nelle date del 21 aprile 2023 e del 14 giugno 2023 sul presupposto che il deposito era stato effettuato fuori termine, posto che nessun termine è previsto, nel rito delle misure di prevenzione, per le produzioni documentali o per la richiesta di prove nuove (viene citata la sentenza di questa Corte n. 5749/2021); osservano che la difesa aveva depositato i nuovi documenti e le SIT anche presso l'ufficio del Procuratore generale, precisando che si trattava di prove e documenti raccolti o scoperti dopo la proposizione dei motivi di appello e rilevanti ai fini del decidere; inoltre, le pec del 21 aprile 2023 e del 14 giugno 2023 non contenevano alcuna memoria, ma soltanto documenti inerenti attività di indagine difensiva, mentre la pec del 21 giugno 2023, contenente le memorie riepilogative, era stata autorizzata dalla Corte di appello all'udienza del 26 aprile 2023; se la Corte non avesse dichiarato inammissibili le produzioni e le sommarie informazioni testimoniali, sarebbe stata ricostruita una situazione patrimoniale diversa del nucleo familiare, e dunque si sarebbe potuti pervenire ad una decisione diversa in tema di sperequazione. 1.2 I difensori eccepiscono violazione ed erronea applicazione dell'art.24 D.Lgs. n. 159/2011 e art. 6 CEDU, violazione del principio devolutivo dell'appello ed omessa motivazione, violazione del principio della ripartizione dell'onere della prova: nella parte in cui i giudici di merito si erano affidati al solo parametro ISTAT per il calcolo della sperequazione economica, in assenza di qualsiasi valutazione delle censure difensive mosse con i motivi di appello, circa l'esagerata stima della spesa familiare media e dei diversi indici di calcolo indicati dalla difesa; nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto inidonee -senza alcuna motivazione- le fatture allegate alla consuenza tecnica di parte D'ippolito a scalfire il quadro di sperequazione economica ottenuto dall'applicazione irragionevole degli indici ISTAT per il costo della vita delle famiglie; rilevano che nessuna motivazione vi era neppure sulla ricostruzione economica della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], che non aveva richiesto alcun conferimento in denaro per l'avviamento, e quindi non vi era stato r 2 Ars, un esborso di C 200.000,00, come erroneamente ritenuto dall'organo proponente; non era stato motivato sui punti devoluti alla Corte, secondo cui: la famiglia [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ricorso a diversi finanziamenti per l'acquisto di beni; alcuni prelievi erano stati effettuati dai conti correnti/libretti postali dei genitore di Vitale, che avevano sempre svolto attività lavorativa; erano state allegate fatture relative all'attività di rivendita di macchine agricole con pagamenti in contanti e dimostraEe le elargizioni del padre della Galati; la ditta Vitale-Galati aveva generato un fatturato di C 140.000,00 a ridosso dell'acquisto dell'abitazione; [OSCURATO:PERSONA] aveva generato redditi nel 2008 pari ad C 1.700,00 mensili, quando il nucleo familiare era composto da due persone. 1.3 I difensori lamentano che la Corte di appello, nel dichiarare inammissibili le memorie e le produzioni difensive aveva negato a Vitale il diritto di difendersi anche sotto il profilo della misura di prevenzione personale, visto che tutte le dichiarazioni assunte in indagini difensive allegate alle memorie successive a quella del 20.4.2023 o prodotte direttamente in udienza avevano la potenzialità di influenzare la decisione circa la ritenuta pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]; rilevano che comunque era sempre stato rispettato il principio del contraddittorio e che, se anche si esclude.v4la parte argomentativa delle memorie depositate il 21 aprile ed il 24 aprile, le successive memorie del 14 e 21 giugno 2023 erano state depositate almeno cinque giorni prima della secondo udienza, tenutasi il 28 giugno 2023; il rinvio a nuova udienza aveva sanato l'ipotesi di un reale vulnus nel principio del contraddittorio, insito nel deposito delle suddette memorie in un termine inferiore a cinque giorni. 1.4 Premesso che erano irrilevanti le condanne irrevocabili che avevano attinto Vitale per delitti commessi dal 1987 al 1990, i difensori osservano che le richieste di prova si concentravano sull'assenza di attualità di pericolosità sociale di Vitale; ciò che emergeva dalla lettura del decreto impugnato era che le memorie difensive, i documenti allegati, le dichiarazioni difensive e gli esami testimoniali prodotti non erano stati minimamente valutati ai fini del giudizio sulla pericolosità sociale attuale del proposto; era quindi palese la violazione di legge denunciata per negazione del diritto di difesa del proposto. 2. Propone ricorso per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore eccepisce la violazione degli art. 127 e 666 cod. proc. pen., 7 comma 3, 23 comma 3 e 24 D.Lgs. n. 159/2011, 6 CEDU nella parte in cui la Corte di appello aveva dichiarato inammissibili le produzioni documentali effettuate dalla difesa via pec nelle date 21 aprile 2023 e 14 giugno 2023 sull'erroneo presupposto che si trattasse di produzioni "fuori termine", con argomentazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso del proposto.k"\-)1\r‘) 2.2 II difensore lamenta l'apparenza della motivazione relativamente alla sperequazione economica, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 159/2011 e 6 CEDU, violazione del principio devolutivo dell'appello e del principio della ripartizione dell'onere della prova, con argomentazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso del proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato 1.1 Devono essere ribaditi alcuni principi affermati dalla Suprema Corte, relativamente alla presentazione di memorie e documenti: quanto alle prime, "in tema di procedimento di prevenzione, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale prevista dall'art. 121 cod. proc. pen., ma da quella speciale di cui all'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. applicabile in ragione del rinvio dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 all'art. 678 cod. proc. pen. e, da questo, all'art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità della produzione, il termine di cinque giorni prima della udienza" (Sez. 5, n. 44930 del 18/10/2021 Scarlini, Rv. 282281); "in tema di impugnazioni, il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato viene ritualmente citato, a nulla rilevando che detta udienza sia rinviata per legittime esigenze di difesa" (Sez.2, n. 47108 del 04/11/2021, Iapicca, Rv. 282323); per quanto riguarda i secondi, "in tema di procedimento di prevenzione, la produzione di documenti, se effettuata nel rispetto del contraddittorio, non incontra il limite temporale dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. per il solo deposito di memorie. (Fattispecie relativa a procedimento iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); Sez. 5, n. 43382 del 19/09/2013, Punturiero, Rv. 258661; "in tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie" (Sez.5, n. 5458 del 09/01/2018, dep. 06/02/2018, Bernini, Rv. 272444). Ciò premesso, è pertanto errata la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che i documenti avrebbero dovuto essere prodotti rispettando il termine di cinque giorni prima dell'udienza; peraltro, si deve rilevare che i ricorrenti hanno anche evidenziato che il principio del contraddittorio era stato rispettato con l'invio dei documenti presso l'ufficio del Procuratore generale ed illustratq, la possibile decisività dei documenti che intendevano produrre; per l'effetto deve disporsi l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze; stante l'accoglimento del primo motivo comune ad entrambi i ricorsi, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti. La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (vedi Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015). P.Q.M. A
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