CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4812/09 in data 29/10/2021 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data J 10/05/2018, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflitta al medesimo, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628, commi primo e secondo, cod. pen. (capo A), 582, 585 cod. pen. in relazione all'art. 576, n. 1 cod. pen. (capo B), nella complessiva misura di mesi nove di reclusione ed euro 200 di multa (fatti di reato commessi in data 21/03/2011). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in ordine all'operato trattamento sanzionatorio. Evidenzia il ricorrente come il giudice di primo grado, avesse condannato l'imputato alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa, previa qualificazione del delitto di rapina nella forma tentata, con concessione delle circostanze attenuanti generiche e del danno di particolare tenuità prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestate, partendo dal riconosciuto minimo edittale di pena base ed operando la massima estensione della riduzione per il tentativo ed il minimo aumento per la continuazione, senza tuttavia procedere ad un calcolo nel dettaglio della determinazione della pena inflitta. Peraltro, nell'individuazione della pena finale, il Tribunale, errando, era partito dalla pena base di anni quattro di reclusione, anziché da quella di anni tre. La Corte territoriale aveva corretto l'errore riconoscendo il minimo edittale detentivo in anni tre di reclusione ma era ugualmente incorsa in errore determinando un aumento di pena ex art. 81 cod. pen. nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 50 di multa, non corrispondente al minimo edittale, come statuito dal primo giudice, con conseguente non consentita reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in dispositivo. 2. Evidenzia preliminarmente il Collegio come il minimo edittale per il reato di rapina semplice, avuto riguardo al tempus delicti commissi, è pari ad anni tre di reclusione ed euro 516 di multa. Con la riduzione massima per il tentativo, la pena sarebbe scesa ad anni uno di reclusione ed euro 172 di multa; con la diminuzione massima ex art. 62-bis cod. pen., la pena si sarebbe ulteriormente ridotta a mesi otto di reclusione ed euro 115 di multa, ed ulteriormente diminuita ex art. 62 n. 4 cod. pen. a mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 77 di multa; con il minimo aumento per la continuazione (giorni uno di reclusione ed euro 1 di multa), la pena — in questa sede emendabile, non comportando l'esercizio di alcun potere di valutazione discrezionale appartenente al solo giudice di merito - si sarebbe dovuta fissare a mesi cinque, giorni undici di reclusione ed euro 78 di multa. Invece, la pena è stata determinata in mesi nove di reclusione ed euro 200 di multa, con aumento ingiustificato ex art. 81 cod. pen. (di cui ci si lamenta) pari a mesi tre, giorni venti di reclusione ed euro 122 di multa. 3. Da qui l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio che si ridetermina in mesi cinque, giorni undici di reclusione ed euro 78 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi cinque, giorni undici di reclusione ed euro 78 di