CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Genova in data 3/11/2020, rigettava l'istanza di riparazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione in relazione alla custodia cautelare sofferta dal 19/2/2015 al 13/5/2015, nell'ambito del procedimento penale n. 12771/12 RGNR, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R, 309/90 all'esito del quale il ricorrente veniva assolto dal Tribunale di Ge- nova - Sezione Gip con sentenza emessa in data 7/6/2016. Il 19/2/2015 [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto a seguito di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze del 12/1/2015. A seguito di istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. il Tribunale del Riesame di Firenze dichiarava l'incompetenza territoriale dell'A.G. toscana, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica di Genova e in data 13/5/2015 la misura cautelare veniva revocata dal Tribunale del Riesame di Ge- nova. Il G.U.P. del Tribunale di Genova, con sentenza in data 7/6/2016 (depositata il 25/1/2019) assolveva il Galati dal reato di cui al capo 3) (art. 73 T.U. 309/90) per non aver commesso il fatto e dal reato sub 4) (art. 74 D.P.R. 309/90) perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Galati deducendo, con un unico motivo di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ragione del contrasto tra l'ordinanza impugnata e la motivazione del giudice della cognizione, che ha emesso la sentenza assolutoria. Il ricorrente ricorda essere noto che, secondo l'orientamento della giurispru- denza di legittimità, la condizione ostativa la riconoscimento del diritto all'inden- nizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della ripara- zione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere inter- pretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere posti quantomeno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (il richiamo è a Sez. 4 n. 53361/2018). La circostanza che gli incontri aventi ad oggetto l'attività illecita commessa da altri, avvenissero presso l'autofficina, che il ricorrente gestiva assieme al fratello, in sua presenza non può, però, per il ricorrente ritenersi alla base dell'adozione e al mantenimento del provvedimento cautelare.La Corte territoriale - ci si duole- non ha spiegato se questi incontri avessero inciso direttamente sulla valutazione del giudice in sede di emissione del provve- dimento restrittivo, ma si è limitata a una lettura diversa degli elementi probatori, ritendendo improbabile che il ricorrente fosse estraneo alla vicenda, non fornendo adeguata motivazione sulla concausalità tra gli stessi e il provvedimento restrittivo adottato dal giudice della cautela. Si lamenta che il giudice della riparazione si sia limitato ad evidenziare che il comportamento complessivo tenuto dall'imputato appare censurabile sul piano della colpa grave, nonostante l'insussistenza di alcuna condotta cosciente e volon- taria che avesse tratto in errore l'organo giudiziario. Ma -si obietta- il concetto e la conseguente area applicativa della colpa vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen. secondo cui, come noto, è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'or- dinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario La colpa grave, idonea ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione deve sostanziarsi in comportamenti specifici riferibili a dati di fatto certi, cioè elementi accertati o non negati, con esclusione di dati meramente congetturali. Si ricorda che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale: que- st'ultimo deve valutare la sussistenza o meno dell'ipotesi di reato ed eventual- mente la riconducibilità all'imputato; il giudice della riparazione, invece, deve va- lutare non già non se determinate condotte costituiscano meno reato, ma se esse hanno condizionato la produzione dell'evento. Infatti, il rapporto tra giudizio pe- nale e giudizio della riparazione si risolve nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro, spettando al giudice della riparazione una serie di accer- tamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte. Ebbene, la Corte d'Appello di Genova, nonostante l'indiscussa esistenza di questi principi, non avrebbe offerto una motivazione adeguata in tema di rapporto di causalità tra condotte colpose e custodia cautelare. In particolare, si lamenta che non sia stato adeguatamente focalizzato il rap- porto di causa ad effetto tra la condotta - ravvisata come gravemente colposa- ed il provvedimento restrittivo ingiustamente emesso. La Corte territoriale, a ben vedere, enuncerebbe circostanze di fatto generi- che, senza chiarire analiticamente quale sia il collegamento causale tra le stesse ed il provvedimento cautelare emesso. Ulteriore censura viene sollevata sulla mancata valutazione dell'autodifesa del ricorrente, resa in sede di interrogatorio di garanzia.La Corte territoriale -ci si duole- si è limitata ad una rivalutazione del materiale probatorio a carico del ricorrente, ignorando le dichiarazioni rese in sede di inter- rogatorio di garanzia, prese in considerazione, invece, dal Tribunale del riesame di Genova in relazione all'annullamento del provvedimento cautelare. Invero, il ricorrente venne assolto in base agii stessi elementi che erano stati, fin da subito, da lui evidenziati in sede di interrogatorio di garanzia. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 27/12/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte).3. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva e condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: 's ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 5. Il giudice della riparazione ricorda che la misura cautelare nei confronti del Galati venne emessa nell'ambito di procedimento penale originato da ampia atti- vità investigativa che aveva permesso di verificare un'articolata attività di impor- tazione di notevoli quantitativi di stupefacente dall'estero. Tale illecita attività ve- deva coinvolti soggetti a loro volta in rapporto di collaborazione con personaggi (segnatamente: [OSCURATO:PERSONA]) appartenenti alla cosca di "ndrangheta" Fac- chineri di Cittanova. In particolare emergevano significativi elementi a carico dei fratelli Avignone (Giuseppe, Salvatore e Domenico), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, i quali si avvalevano, come basi d'ap- poggio della loro illecita attività di alcuni siti , fra i quali l'autocarrozzeria dei fratelli Galati (Giuseppe e l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], detti Pino e Saro), ove le intercet- tazioni disposte a carico delle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- simo consentivano di accertare una frequentazione assai assidua (quasi quoti- diana). In tale contesto era possibile verificare un pieno e diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'illecita attività di importazione di stupefacente, di cui dà conto a pag. 2 il provvedimento impugnato. L'originaria ipotesi accusatoria considerava il coinvolgimento, in tale illecita attività, anche dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Si riteneva, infatti, che men- tre i fratelli Attisano avessero assunto il compito di trasportare il carico di droga, i loro cugini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero assunto il ruolo di interme- diari fra i primi e gli ulteriori soggetti coinvolti, a vario titolo, in tale illecita attività. Tale assunto si basava sulle seguenti risultanze investigative pure analiticamente indicate a pagg. 2-3 dell'ordinanza in esame, ma il Tribunale per il Riesame prima ed il G.U.P. in sede di sentenza poi hanno ritenuto tali elementi non sufficienti a dimostrare un pieno, consapevole e fattivo contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] nell'illecita attività che vedeva coinvolto il fratello Giuseppe e gli altri soggetti in precedenza indicati.Il G.U.P. perveniva al proscioglimento dell'odierno ricorrente ex art. 530 co. 2 cod. proc. pen., in riferimento al reato di concorso nell'importazione di Kg. 10 di cocaina (nascosti in un container contenente lastre di marmo, indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e provenienti da [OSCURATO:PERSONA]), ascrittogli al capo 3) della rubrica, in considerazione della assenta insufficienza degli elementi probatori che potessero provare un effettivo contributo concorsuale dello stesso nell'illecita atti- vità contestatagli (e non una semplice ipotesi di connivenza, indiscutibilmente emergente dalla sicura conoscenza, da parte sua, dell'illecito traffico in questione e dai sicuri e frequenti contatti intrattenuti dallo stesso con i soggetti risultati coin- volti - e per tale reato condannati). Sulla base dei presupposti di fatto in precedenza evidenziati - oggettivamente accertati - con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, il giudice della riparazione è perciò giunto alla conclusione della sussistenza, in capo al GALATI, di profili di colpa grave. La Corte ligure evidenzia che i frequenti incontri aventi ad oggetto l'illecita attività originariamente imputata anche a lui avvenissero presso l'autofficina che il Galati gestiva insieme al fratello (condannato per i fatti di importazione di stu- pefacente contestatigli), in sua presenza (circostanza, questa, che anche sotto il profilo logico, induce a ritenere assai improbabile una estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda, non essendo verosimile che i soggetti coinvolti nell'illecita attività potessero discutere ed accordarsi in presenza di un extraneus). Viene inoltre sottolineato come l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia logicamente incompatibile con una sua estraneità alla vicenda, non potendosi altrimenti spiegare le rassicurazioni dallo stesso fornite al Pellicanò circa il buon esito dell'affare e l'esplicita richiesta di poter ottenere "qualche cosa pure per noi". 6. Per il giudice della riparazione, non può dunque dubitarsi che, pur avendo il tribunale ritenuto non sufficienti gli elementi acquisiti per pervenire alla sua con- danna, mancando la prova della partecipazione attiva all'agire delittuoso, con la sua presenza a tutte le fasi dell'azione dei coimputati, abbia tenuto un comporta- mento quantomeno di connivenza a loro operato, gravemente colposo e del tutto adeguato ad indurre il giudice per le indagini preliminari a ritenere sussistente a sua carico il presupposto della gravità indiziaria necessario per l'emissione della misura della custodia cautelare e del rinvio a giudizio. L'ordinanza impugnata opera, dunque, un buon governo della costante giuri- sprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 17212 del 9/3/2017, Papini, non mass.) secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave può essere ravvisata anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva allorché esso risulti aver rafforzato la volontà criminosa dell'agente. Con specifico riferimento all'ipotesi della connivenza, in relazione al diritto all'equa riparazione, questa Corte, peraltro, già in precedenza, aveva avuto modo di affrontare la problematica della valenza della connivenza stessa ad essere con- dotta ostativa al riconoscimento della riparazione, riconoscendola: 1. nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (Sez. 4, n. 8993 del 15/1/2003, Lushay, Rv. 223688); 2. nel caso in cui la connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente ri- guardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consu- mato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecu- zione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia (Sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773); 3. nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è neces- saria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo (Sez. 4, n. 42039 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cambareri, rv. 235397). E ancora di recente tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui è stato ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del locatario del capan- none, il quale, ben a conoscenza che il locatore usava l'immobile come deposito di pezzi di ricambio per autovetture di provenienza furtiva, continuava ad utilizzare il bene locato per depositarvi oggetti di sua proprietà (sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). La connivenza richiede, evidentemente, per esser accertata, la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo (così questa Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011 dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725, in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della domanda riparatoria alla luce degli stretti e frequenti collegamenti telefonici tra l'imputata prosciolta e il cognato, personaggio di spicco di un'organizzazione cri- minale dedita al traffico di stupefacenti). Ma nel caso che ci occupa tale conoscenza appare in re ipsa, svolgendosi le azioni criminose alla sua presenza e, talvolta, coinvolgendolo. 7. Al rigetto del ri