CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 27 gennaio 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alle recidive loro rispettivamente contestate, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso degli imputati, che si dolgono della qualificazione del fatto come furto consumato, anziché tentato, è inammissibile, atteso che la Corte di appello ha affermato che i due imputati hanno conseguito, sia pure per un breve periodo di tempo, il possesso della cosa sottratta e la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art. 609 comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità, solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rv. 259730); - considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sia in relazione all'applicazione della recidiva, sia in relazione alla graduazione della pena; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec