CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27345/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 novembre 1978, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della AM [OSCURATO:PERSONA]; avverso la ordinanza n. 41/2026 RIMCreali del Tribunale di Napoli del 26 gennaio 2026; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentiti, altresì, per il ricorrente, sia in proprio che nella spiegata qualità, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, i guai hanno entrambi insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, decidendo in ordine alla richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla società AM [OSCURATO:PERSONA], della quale n Napotitano è il legale rappresentante, avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto con ordinanza del 24 novembre 2025 dal Gip del Tribunale di Noia - si tratta di un secondo sequestro, essendone stato disposto un altro precedente in data 17 settembre 2025, confermato in sede di riesame cautelare il successivo 6 ottobre 2025 - nell'ambito del procedimento giudiziario che vede il [OSCURATO:PERSONA], in qualità, come detto, di legale rappresentante della citata AM [OSCURATO:PERSONA] i indagato in relazione al reato di cui all'art. 3 del dlgs n. 74 del 2000, ed avente ad oggetto il compendio aziendale, costituito da beni mobili ed immobili, riferibile alla citata società, ha confermato il provvedimento cautelare a suo tempo emesso. In sintesi il giudice del riesame ha osservato che, diversamente da quanto lamentato dai ricorrenti, gli elementi probatori rilevanti sono dimostrativi dell'avvenuta prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del ricorrente anche in epoca successiva alla esecuzione dei primi atti di indagini che lo hanno coinvolto, fattore questo dimostrativo della sua pervicacia della realizzazione di condotte violative della normativa in materia penal-tributaria; in particolare erano stigmatizzate le pressioni che il ricorrente aveva operato nei confronti dei suoi clienti, onde poter loro applicare condizioni di particolare convenienza economica, acciocché essi pagassero gli strumenti elettronici oggetto di compravendita sempre in contanti. A tali elementi il Tribunale del riesame ha aggiunto anche il fatto che la AM [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato, anche dopo le perquisizioni eseguite presso i suoi locali, ad intrattenere rapporti commerciali con società intermediarie di dubbia correttezza fiscale, quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Concludeva sul punto il Tribunale considerando che la spregiudicatezza dimostrata dall'indagato nel proseguire nella sua attività, sebbene consapevole dì essere bersaglio dì controlli dì carattere tributario, costituisce fattore tale da far ritenere altamente probabile la reiterazione di condotte dello stesso tipo di quelle già poste in essere ed in relazione alle quali già è stato disposto un sequestro preventivo, il quale, precisa il Tribunale, ha scopo di carattere impedítivo, essendo emersa la strumentalizzazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle strutture dell'ente da lui rappresentato al perseguimento di finalità illecite. 2Avverso detta ordinanza ha interposto due distinti ricorsi per cassazione la difesa fiduciaria dell'indagato agendo questo - ed essendo, pertanto, egli rappresentato - sia in proprio che quale legale rappresentante della AM [OSCURATO:PERSONA]. Con un primo ricorso, sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato sviluppato un solo motivo di impugnazione, mentre il secondo, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a 2 motivi. L'articolato motivo di impugnazione nel quale si compendia il primo dei due ricorsi presentati, nella duplice qualità, dal [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto la dichiarata violazione di legge per avere il Tribunale offerto una motivazione del provvedimento errata in relazione alla sussistenza del pericolo nel ritardo ed in relazione all'utilizzo di prove non confluite nel fascicolo ad esso trasmesso dalla Procura della Repubblica. In particolare il ricorrente, il quale ha ricordato come un primo sequestro preventivo a suo carico sia stato eseguito nel settembre 2025, ha contestato il fatto che gli elementi addotti in sede di richiesta di ulteriore misura cautelare fossero sopraggiunti rispetto al materiale giù acquisito in occasione delle adozione del primo provvedimento segregativo, trattandosi di "filmati" eseguiti fra il giugno e l'agosto 2025; l'unico elemento di indagine relativo ad un periodo successivo al settembre 2025 ha ad oggetto un ulteriore filmato pubblicitario, databile al 26 settembre 2025, il cui contenuto non risulta essere stato, però, riversato negli atti in base ai quali è stata formulata dai Pm la richiesta del secondo sequestro probatorio. Aggiunge, ancora, il ricorrente, che in ogni caso tale "filmato", nel quale l'indagato avrebbe, attraverso un linguaggio coloritamente allusivo, invitato la propria clientela a corrispondere il prezzo dei beni acquistati presso il suo magazzino attraverso il pagamento in contanti, era stato oggetto di una interpretazione da parte degli organi inquirenti e, comunque, che il suo contenuto, al di là della sua equivocità, non era stato adeguatamente documentato né acquisito dal Tribunale prima di provvedere. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha censurato anche la valenza dimostrativa del successivo elemento valorizzato dal Tribunale onde ritenere la sussistenza del fumus delicti, cioè la esistenza di rapporti commerciali fra l'indagato e società "cartiere"; infatti, il Tribunale non riferisce sul contenuto di tali rapporti né sul tenore delle fatture per operazioni inesistenti che nella esecuzione di essi sarebbero state emesse. 3Segnala, peraltro, la difesa ricorrente quanto alla [OSCURATO:PERSONA] che essa risulta essere una società operativa, il cui oggetto è la commercializzazione di prodotti elettronici; peraltro, aggiunge la ricorrente difesa, parte di tali rapporti si sciA0 realizzata anteriormente ai 17 settembre 2025, essendo stata solamente emessa successivamente a tale data - ma comunque nei termini previsti per tale adempimento - la fattura da parte della AM [OSCURATO:PERSONA] per un affare che era stato, invece, concluso il precedente 16 settembre. Riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], rileva il ricorrente che anche in relazione ad essa l'oggetto sociale, vendita di materiale elettronico, è conforme ai prodotti acquistati presso la AM [OSCURATO:PERSONA] e si tratta di impresa operativa, dotata di tre dipendenti, attiva presso il deposito di Giugliano di Campania e non presso la sede legale di Qualiano, ove sono stata eseguite le infruttuose indagini. Segnala, infine, il ricorrente come sarebbe stata opportuna la nomina, sollecitata dalla stessa Procura della Repubblica procedente, di un amministratore giudiziario per consentire la prosecuzione dell'attività di impresa della AM [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo ricorso, sviluppato, come detto, attraverso 2 motivi di doglianza, la difesa del ricorrente ha lamentato, in prima battuta, la carenza del requisito della proporzionalità della misura cautelare disposta: il Tribunale, pur segnalando la opportunità di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, non ha valutato la possibilità di ottenere il medesimo risultato con strumenti meno drastici del sequestro dell'intero compendio aziendale. Il secondo motivo di doglianza concerne la acritica interpretazione del contenuto dei filmati richiamati dal Tribunale partenopeo quale prova di richiesta di pagamento in contanti finalizzatei all'evasione delle imposte; omette di considerare il Tribunale o, comunque, non offre alcuna motivazione da cui emerga la illecita finalizzazione della circostanza che la esigenza di conseguire i pagamenti delle merci vendute in contanti, peraltro entro il limite consentito per tale modalità di movimentazione finanziaria, era una diretta conseguenza dell'avvenuto blocco del conto corrente bancario intestato ad AM [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'esecuzione del primo sequestro preventivo. Anche il secondo ricorso lamenta la non significatività /ai fini della esistenza del pericolo nel ritardo / del fatto che la AM Distributton abbia intrattenuto rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di rapporti pienamente leciti o, comunque, dei quali 4non è stata dimostrata la opacità; conclude il ricorrente segnalando, quanto alla fatture del 22 settembre 2025, che lo stesso Tribunale riconosce trattarsi di fattura avente ad oggetto un'operazione commerciale realizzata anteriormente alla esecuzione del precedente sequestro, senza, tuttavia, trarne le dovute conseguenze a livello di sopravvenienza di elementi di pericolo. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi proposti dalle difese del [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della AM [OSCURATO:PERSONA], sono infondati. Va segnalato che il sequestro oggetto della impugnazione in sede di riesame cautelare che ha dato causa alla adozione della ordinanza ora sottoposta alle impugnazioni in attuale scrutinio è stato adottato dal Gip del Tribunale di Noia nell'ambito di una indagine preliminare che vede il [OSCURATO:PERSONA], nella citata qualità, indagato in relazione alla violazione dell'art. 3 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, con riferimento agli anni di imposta 2023 e 2024, avvalendosi di mezzi fraudolenti, omesso di indicare nelle dichiarazioni Iva da lui presentate gli importi a debito riguardanti la imposta in questione in misura superiore, in entrambi i casi, ad C 30.000,00. Va, altresì, ricordato che il sequestro ha riguardato il compendio aziendale, comprensivo di beni mobili ed immobili, riferito alla citata società commerciale rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA]. /14 Ciò detto, osserva il Collegio che i due ricorsi, essendo state sollevate con gli stessi questioni di analogo contenuto, possono essere congiuntamente esaminati. Va prioritariamente considerato che il disposto sequestro, secondo quanto riportato dal Tribunale di Napoli con la ordinanza ora censurata, è finalizzato ad impedire la prosecuzione dell'attività di carattere illecito posta in essere, secondo l'ipotesi accusatoria, dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di omettere il versamento delle imposte da lui dovute nella spiegata qualità; esso, pertanto, ha un precipuo carattere impedítivo. Ciò ribadito; si rileva che entrambi i ricorsi ora presentati, pur formalmente rubricati come tendenti a denunziare il vizio di violazione di legge, sono in realtà per lo più diretti a censurare, in relazione alta effettiva sussistenza del periculum in mora quale condizione legittimante la adozione 5della misura disposta, la motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha rigettato le doglianze di fronte ad esso fatte valere dall'attuale ricorrente. In particolare, il ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta in prima battuta la asserita sproporzione della misura ablatoria adottata, sostenendo che sarebbe stato possibile adottare misure meno invasive al fine di garantire la continuità aziendale, ivi compresa la nomina di un amministratore giudiziario; si tratta, come è evidente, di doglianza volta, quanto al primo aspetto, a lamentare la congruità della motivazione della ordinanza impugnata, la quale, lungi dal non giustificare la adeguatezza a fini impeditivi del sequestro, ha evidenziato come la segnalata prosecuzione dell'attività commerciale svolta dalla AM [OSCURATO:PERSONA] con le medesime metodiche adottate in precedenza (e che già avevano determinato la autorità giudiziaria ad emettere un precedente provvedimento cautelare reale avente ad oggetto le liquidità finanziarie riferibili alla citata compagine sociale) rendeva evidente che solamente la, sia pur momentanea, ablazione degli strumenti imprenditoriali nella disponibilità dell'indagato avrebbe consentito di escludere che la condotta criminosa fosse proseguita con un conseguente aggravamento dei suoi effetti. La direzione della doglianza verso la motivazione dei provvedimento impugnato ne rende manifesta la inammissibilità, posto che, secondo la previsione di cui all'art. 325 cod. proc. pen., i provvedimenti cautelari di carattere reale, quale è evidentemente quello ora in esame, sono suscettibili di essere impugnati in sede di legittimità solo in quanto sia dedotto il vizio di violazione di legge; quanto alla possibile nomina di un Amministratore giudiziario il cui compito sarebbe stato quello di consentire, ovviamente nel rispetto della normativa vigente, la attività di impresa della AM [OSCURATO:PERSONA], non è chiaro in quale modo una eventualità di tale genere si porrebbe in contrasto con l'avvenuto sequestro, dovendosi, viceversa ritenere che solo in quanto vi sia stato lo spossessamento dell'attività aziendale ed il conseguente "azzeramento" operativo delle cariche sociali della predetta impresa sarebbe possibile nominare un Amministratore giudiziario con il compito di assicurare la corretta gestione della impresa. Con riferimento alla doglianza articolata nel ricorso a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], riguardante, sotto il profilo della violazione di legge, la non completa trasmissione al Tribunale del riesame della documentazione in base alla quale è stato disposto il sequestro ora in questione - in particolare si lamenta la mancata trasmissione di un "filmato" datato 26 settembre 2025 6che ritrarrebbe l'indagato nell'atto di invitare, pubblicizzando la vendita di taluni prodotti commerciati dalla AM [OSCURATO:PERSONA], i soggetti interessati all'acquisto a pagare sempre in contanti i beni loro ceduti - si rileva che - anche a volere dare credito al dato riportato nei ricorso a confutazione dell'argomento speso nella ordinanza onde privare di rilievo la doglianza formulata dalla ora ricorrente difesa in sede di riesame cautelare, cioè che non rispondeva al vero il fatto che del contenuto di tale "filmato" vi è una esauriente ricostruzione nella annotazione di indagine redatta dalla Guardia di Finanza in relazione al presente caso - in ogni caso il Tribunale del riesame ha evidenziato numerosi altri filmati il cui contenuto, analogo a quello della cui mancata presenza fra gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica al giudice del riesame il ricorrente si lamenta, è dimostrativo della prosecuzione da parte del [OSCURATO:PERSONA], anche dopo l'attivazione delle indagini a suo carico, delle metodiche commerciali portate aventi con lo scopo di frodare il Fisco. La doglianza segnalata dal ricorrente non ha perciò fondamento, stante la non decísività del documento in questione, tale da non postularne la necessaria allegazione agli atti esaminati dal Tribunale del riesame. Anche la doglianza, sviluppata sia dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] che da quella [OSCURATO:PERSONA], riguardante il fatto che la fattura emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 settembre 2025 sia riferita ad un affare concluso in data 16 settembre 2025, quindi anteriormente alla esecuzione del precedente sequestro preventivo emesso in danno della AM [OSCURATO:PERSONA], e volta a dimostrare la assenza del periculum, non ha pregio, atteso che ciò che rileva è che il [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante di AM [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato ad intessere rapporti commerciali, pur nella consapevolezza dello svolgimento di indagini penali a su 43 carico, con società sostanzialmente cartiere; elemento questo che in termini di affidabile plausibilità rende necessario, allo scopo di perseguire i fini impeditivi propri del provvedimento ora in discorso, il sequestro dei beni aziendali dei quali l'indagato potrebbe, diversamente, ancora disporre, proseguendo nella attività delittuosa. Oggetto di valutazione di merito, non suscettibile di sindacato nella presente sede, è la circostanza - peraltro plausibilmente posta dal Tribunale partenopeo a fondamento, unitamente ad altre, del provvedimento segregativo, essendo indicativa della spregiudicatezza fiscale del ricorrente - che presso la sede della altra società con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era in apparenti rapporti di affari, la [OSCURATO:PERSONA], non siano state trovate 7tracce tali da far pensare ad una impresa regolarmente operativa, e non, invece, ad una mera "cartiera", non potendo ritenersi che tutte la attività si potessero svolgere, come invece il ricorrente parrebbe postulare, lì dove sarebbe ubicato il magazzino della predetta compagine sociale. Venendo al secondo dei motivi di impugnazione rassegnati nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio che esso, nel censurare la riconducibilità delle espressioni utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] nei numerosi "filmati" acquisiti agli atti alla volontà di indurre gli acquirenti della AM [OSCURATO:PERSONA] a pagare le merci da essi acquistate in contanti, in tal modo rendendo più agevole la evasione delle imposte stante la mancata tracciabilità degli introiti da quella conseguiti, va direttamente a censurare un profilo motivazionale e valutativo della ordinanza in questione, operazione questa che, come detto, non è consentita in occasione della impugnazione in sede di legittimità dei provvedimenti cautelari reali. Entrambi i ricorsi, con riferimento alle duplici soggettività agenti in giudizio, essendo risutati inammissibili ed, in un caso, infondato i motivi dì impugnazione articolati nell'interesse dell'indagato, debbono essere rigettati ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i P.Q.M