CassazionedecretoSezione 4Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 03627/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 121/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38251/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 novembre 1974, avverso il decreto dell’8 settembre 2025 del Tribunale di Pisa; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto delll’8 settembre 2025 il Tribunale di Pisa, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, ed in ragione del fatto che il reddito dell'imputata aveva superato i limiti previsti, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come deliberata in favore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 2410/2020 r.g.n.r. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, commi 1 e 2, e art. 79. Più in particolare la ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca in quanto, poiché l’istanza fu presentata il 29 marzo 2024, il reddito da prendere in considerazione non era quello relativo all’anno 2022 (effettivamente valutato dai CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3627/2026 Roma, lì, 29/01/2026 giudici), ma quello relativo all’anno 2023, inferiore alla soglia prevista per l’ammissione al beneficio, anche in considerazione dell’incremento previsto per ciascun familiare convivente. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il ricorso per cassazione è ammissibile quale rimedio previsto, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nei casi di revoca su richiesta dell’ufficio finanziario, e ciò in via alternativa rispetto all’opposizione (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 - 01). In tali casi, però, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice, come precisato da questa Sezione a proposito del ricorso proposto ex art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000 – 01; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372 - 01). 4.2. Passando allo scrutinio dei motivi di ricorso, il Tribunale, ricevuta la nota dell’Agenzia delle Entrate (riguardante l’esistenza di redditi in capo ai conviventi della [OSCURATO:PERSONA]) ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo superato il limite previsto dall’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riguardo ai redditi percepiti nell’anno 2022. 4.3. Il ricorso, con cui si deduce l’errata individuazione dell’annualità alla quale devono essere riferiti i redditi dichiarati ai fini dell’ammissione, è manifestamente infondato. Nel caso di specie, infatti, l’istanza di ammissione è stata presentata il 29 marzo 2024; pertanto, i redditi che l’istante doveva autocertificare erano quelli percepiti nell’anno 2022 (non nell’anno 2023), che la stessa ricorrente non contesta essere superiori al limite previsto dalla legge. Invero, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l’ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma del citato art. 76, è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, essendo possibile tenere conto di una diversa annualità soltanto se, nel momento in cui l’istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi è già stata effettivamente presentata (Sez. 4, n. 472 del 19/11/2025, dep. 2026, D’Agata, non mass.; Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, Ruggiero, Rv. 287208 - 01; Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177 - 01; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Dalponte, Rv. 287073 – 01). Su questo specifico profilo la ricorrente neppure deduce di aver già presentato, alla data del 29 marzo 2024, la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2023. D’altra parte, all’istanza di ammissione non è allegata alcuna dichiarazione dei redditi, essendo in atti le sole certificazioni di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6- quater, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che come noto sono relative ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte (richiamate anche in ricorso, p. 4), e pertanto, come sottolineato anche da questa Corte, non equiparabili alle dichiarazioni indicate dall’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 24294 del 24/06/2025, Tullio, non mass.). 5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]