CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35105/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3U6W1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2026 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 49)\:[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato per difetto di prova sulla capacità drogante della sostanza stupefacente. 2. Il motivo é manifestamente infondato. Ed invero la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui nella valutazione della rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto stupefacenti, occorre sempre verificare, nel rispetto del principio di offensività, che in concreto la sostanza oggetto di cessione abbia una reale efficacia drogante, vale a dire una effettiva attitudine a produrre effetti psicotropi. In tale ottica, pure richiamato quanto già sottolineato dalle Sezioni Unite (Sez. U. n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956) per le quali ai fini della configurabilità del reato di cui al citato art. 73 non rileva il superamento della dose media giornaliera ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente (Sez. U, n. 47472 del 29/11/2007, Rv. 237856; e, in senso conforme, con riferimento alla coltivazione domestica, Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Rv. 239920), si è sostenuto che, nell'ambito delle condotte di cessione di sostanze stupefacenti, rilevanti ai sensi dell'art. 73, d.P.R. cit., ciò che occorre verificare non è solo la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante (in questo senso Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015, dep. 2016, Rv. 265976). Ne consegue che il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. • 11 aprile 2006, con esclusione però di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Rv. 261160). Ebbene nella specie la sentenza impugnata ha posto in rilievo che, a seguito di perizia disposta in appello, é stata accertata la capacità psicotropa della sostanza in sequestro, sia pure di non particolare rilievo.3. Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dich P.Q.M