CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di Lecce ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e, con il primo motivo di ricorso, deduce l'omessa attivazione dei poteri officiosi finalizzati alla verifica della situazione d'indigenza in relazione alla quale la difesa aveva allegato un principio di prova, ai fini del riconoscimento del giustificato motivo; rilevato che la censura non si confronta in alcun modo con l'articolata motivazione del Tribunale che ha indicato (p. 2) le ragioni per le quali né le asserite (ma non documentate) condizioni di salute del ricorrente, né la situazione d'indigenza nel proprio paese, potevano integrare motivo idoneo a giustificare l'inosservanza dell'ordine questorile e che tale motivazione si pone nel solco dei principi espressi in sede di legittimità secondo cui rilevano in via esclusiva condizioni, anche di natura soggettiva, di oggettiva impossibilità di adempiere che non risultano dedotte nel caso di specie (Cass. Sez. 1, n. 40827 del 5/2/2019, Markovic, Rv. 277449: «in tema di disciplina penale dell'immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l'inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, né acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso». Si è precisato che «la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14 -ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili» (Cass. Sez. 1 n. 37813 del 27/4/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268101; Sez. 1 n. 9929 del 11/2/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280679); ritenuto che, nel caso di specie, se è vero che l'impul:ato ha assolto il predetto onere, rappresentando una serie di situazioni che, in tesi, avrebbero giustificato l'inosservanza dell'intimazione ad allontanarsi dal territorio dello Stato italiano, deve nondimeno osservarsi che la sentenza impugnata ha escluso, con motivazione sintetica ma congrua, che tali situazioni potessero integrare la predetta clausola esimente; ricordato, quanto al secondo motivo, che la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 20100, che trova applicazione anche in relazione ai reati di pericolo astratto o presunto, va apprezzata per mezzo di un giudizio che deve avere a oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata e che attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore e che la «particolare tenuità» del fatto ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 de113/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv.244910; Sez. 4, n. 24387 de128/4/2006 Ciampa, Rev. 234577), infine che che sono stati enucleati alcuni indici sintomatici di particolare tenuità, che devono essere congiuntamente considerati con riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, tra i quali: l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato; l'occasionalità della violazione; il ridotto grado di colpevolezza; il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855); considerato che, ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è certamente applicabile al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 de115/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 35:742 del 5/7/2013, Ochinca,Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/:3/2011, Prisecari, Rv. 249855), ma la sua esclusione è conseguita a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita dell'imputato e del controllo di polizia dal quale traeva origine il presente procedimento penale e che tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse del ricorrente, non potendosi ipotizzare la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; rilevato, infine, quanto all'ultima censura, ancora una volta in adesione a consolidato orientamento applicativo, come «La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo» (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), sicché incensurabile appare la determinazione del giudice che, tenuto conto delle modalità del fatto e dell'assenza di elementi valutabili in senso favorevole al suo autore, ha ritenuto di non dovere mitigare la pena ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu