Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 settembre 2022

Cassazione n. 03402/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di due magistrati del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale egli è imputato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nel processo convenzionalmente denominato "Rinascita-Scott"

1.1. La ricusazione si fondava sull'accoglirnento, da parte della medesima Corte d'appello, di analoga dichiarazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], imputato del medesimo reato, quale aderente alla stessa cosca cui apparterrebbe Mazzotta, entrambi in posizione apicale.

La decisione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] era stata giustificata dal fatto che quei magistrati componevano il Tribunale che ne aveva valutato la posizione nell'ambito di altro procedimento - c.d.

"Nemea" - ritenendo esistente l'articolazione di "ndrangheta" oggetto dell'analoga imputazione a lui mossa nel processo "Rinascita-Scott".

1.2. La Corte d'appello ha ritenuto tardiva la dichiarazione del Romano, poiché resa oltre il termine di tre giorni da quando sarebbe divenuta nota la causa della ricusazione, a norma dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen.: il che - secondo quei giudici - si sarebbe verificato con il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale nel processo "Nemea", avvenuto il 5 marzo 2021, della quale Mazzotta comunque non indica quando abbia avuto conoscenza.

Inoltre, la Corte d'appello ha negato l'effetto estensivo della pronuncia di accoglimento della ricusazione promossa da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che tale decisione non era ancora definitiva; che, inoltre, riguardava un profilo «eminentemente soggettivo»; e che, comunque, Mazzotta, nella sua dichiarazione di ricusazione, non indicava le ragioni dell'asserita incompatibilità di quei giudici pure nei suoi confronti.

2. Mazzotta ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo: — che ha appreso della causa d'incompatibilità dei due giudici soltanto all'udienza del 2 settembre 2022, allorché il Tribunale ha comunicato in udienza l'avvenuto accoglimento della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]; — che tale pronuncia ha una portata oggettiva, investendo tutti gli imputati del medesimo reato, trattandosi di fattispecie a concorso necessario, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 371 del 1996; ciò dicasi, particolarmente, nel caso specifico, essendo confluito nel processo "Nemea" uno stralcio del processo "Rinascita"; — che la causa di ricusazione, qualora derivi da vicende accadute fuori dall'udienza, anche solo in parte, può reputarsi nota soltanto quando sia effettivamente conosciuta dalla parte interessata, e non solamente da essa conoscibile; — che l'onere della prova della conoscenza spetta a chi contesti la tempestività della ricusazione; — che, nel caso specifico, avendo i giudici raccolto l'invito ad astenersi loro rivolto dalle parti, il termine per la dichiarazione di ricusazione decorreva da quando è stato reso noto il rigetto della loro dichiarazione di astensione (secondo - 7 / / il principio stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 36847 del 2014).

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa del ricorrente, insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso riguardante l'estensione delle ragioni dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è ammissibile.

2. Alla censura rivolta verso il giudizio d'intempestività della dichiarazione di ricusazione formulato dalla Corte d'appello ha sostanzialmente rinunciato la stessa difesa ricorrente, che, nelle sue argomentate conclusioni scritte, ha finito addirittura per condividere quella valutazione.

Sul punto, dunque, non v'è necessità di trattenersi.

3. La difesa insiste, invece, sulla doglianza riguardante la mancata estensione della ricusazione proposta con successo da [OSCURATO:PERSONA].

Anche tale censura, però, è inammissibile, poiché generica.

Non è sufficiente, infatti, il semplice richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996, nel quale sostanzialmente il motivo di ricorso si esaurisce, non potendo tale decisione trovare applicazione - per così dire - automatica in tutti i casi di reati a concorso necessario.

Essa, infatti, riguarda soltanto le ipotesi in cui, indipendentemente dalla natura del reato, il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di soggetti diversi dall'imputato, nella quale la posizione di quest'ultimo in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque già valutata.

Tanto dicasi, in particolare, anche nel caso di delitto associativo, riferendosi quella pronuncia alla peculiare ipotesi di un'associazione composta dal numero minimo legale di tre persone, in cui l'affermazione della colpevolezza di uno degli imputati necessariamente implica un giudizio di colpevolezza - indiretto, ma inequivoco - anche degli altri.

Nel caso di specie, invece, il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni della ricusazione proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e del provvedimento che l'ha accolta, né a maggior ragione spiega per quale motivo le statuizioni contenute nella sentenza "Nemea" implicherebbero necessariamente un pre-giudizio anche sull'imputazione elevata in questo processo al Mazzotta.

E' d'immediata evidenza logica, infatti, che il riconoscimento dell'esistenza di una data articolazione di "ndrangheta" - quale sarebbe avvenuto con quella precedente sentenza - non comporta necessariamente che siano ritenuti aderenti ad essa tutti coloro ai quali, in un diverso processo, sia contestato di avervi preso parte.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di due magistrati del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale egli è imputato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nel processo convenzionalmente denominato "Rinascita-Scott" 1.1. La ricusazione si fondava sull'accoglirnento, da parte della medesima Corte d'appello, di analoga dichiarazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], imputato del medesimo reato, quale aderente alla stessa cosca cui apparterrebbe Mazzotta, entrambi in posizione apicale. La decisione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] era stata giustificata dal fatto che quei magistrati componevano il Tribunale che ne aveva valutato la posizione nell'ambito di altro procedimento - c.d. "Nemea" - ritenendo esistente l'articolazione di "ndrangheta" oggetto dell'analoga imputazione a lui mossa nel processo "Rinascita-Scott". 1.2. La Corte d'appello ha ritenuto tardiva la dichiarazione del Romano, poiché resa oltre il termine di tre giorni da quando sarebbe divenuta nota la causa della ricusazione, a norma dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen.: il che - secondo quei giudici - si sarebbe verificato con il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale nel processo "Nemea", avvenuto il 5 marzo 2021, della quale Mazzotta comunque non indica quando abbia avuto conoscenza. Inoltre, la Corte d'appello ha negato l'effetto estensivo della pronuncia di accoglimento della ricusazione promossa da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che tale decisione non era ancora definitiva; che, inoltre, riguardava un profilo «eminentemente soggettivo»; e che, comunque, Mazzotta, nella sua dichiarazione di ricusazione, non indicava le ragioni dell'asserita incompatibilità di quei giudici pure nei suoi confronti. 2. Mazzotta ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo: — che ha appreso della causa d'incompatibilità dei due giudici soltanto all'udienza del 2 settembre 2022, allorché il Tribunale ha comunicato in udienza l'avvenuto accoglimento della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]; — che tale pronuncia ha una portata oggettiva, investendo tutti gli imputati del medesimo reato, trattandosi di fattispecie a concorso necessario, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 371 del 1996; ciò dicasi, particolarmente, nel caso specifico, essendo confluito nel processo "Nemea" uno stralcio del processo "Rinascita"; — che la causa di ricusazione, qualora derivi da vicende accadute fuori dall'udienza, anche solo in parte, può reputarsi nota soltanto quando sia effettivamente conosciuta dalla parte interessata, e non solamente da essa conoscibile; — che l'onere della prova della conoscenza spetta a chi contesti la tempestività della ricusazione; — che, nel caso specifico, avendo i giudici raccolto l'invito ad astenersi loro rivolto dalle parti, il termine per la dichiarazione di ricusazione decorreva da quando è stato reso noto il rigetto della loro dichiarazione di astensione (secondo - 7 / / il principio stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 36847 del 2014). 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa del ricorrente, insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso riguardante l'estensione delle ragioni dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è ammissibile. 2. Alla censura rivolta verso il giudizio d'intempestività della dichiarazione di ricusazione formulato dalla Corte d'appello ha sostanzialmente rinunciato la stessa difesa ricorrente, che, nelle sue argomentate conclusioni scritte, ha finito addirittura per condividere quella valutazione. Sul punto, dunque, non v'è necessità di trattenersi. 3. La difesa insiste, invece, sulla doglianza riguardante la mancata estensione della ricusazione proposta con successo da [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale censura, però, è inammissibile, poiché generica. Non è sufficiente, infatti, il semplice richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996, nel quale sostanzialmente il motivo di ricorso si esaurisce, non potendo tale decisione trovare applicazione - per così dire - automatica in tutti i casi di reati a concorso necessario. Essa, infatti, riguarda soltanto le ipotesi in cui, indipendentemente dalla natura del reato, il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di soggetti diversi dall'imputato, nella quale la posizione di quest'ultimo in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque già valutata. Tanto dicasi, in particolare, anche nel caso di delitto associativo, riferendosi quella pronuncia alla peculiare ipotesi di un'associazione composta dal numero minimo legale di tre persone, in cui l'affermazione della colpevolezza di uno degli imputati necessariamente implica un giudizio di colpevolezza - indiretto, ma inequivoco - anche degli altri. Nel caso di specie, invece, il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni della ricusazione proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e del provvedimento che l'ha accolta, né a maggior ragione spiega per quale motivo le statuizioni contenute nella sentenza "Nemea" implicherebbero necessariamente un pre-giudizio anche sull'imputazione elevata in questo processo al Mazzotta. E' d'immediata evidenza logica, infatti, che il riconoscimento dell'esistenza di una data articolazione di "ndrangheta" - quale sarebbe avvenuto con quella precedente sentenza - non comporta necessariamente che siano ritenuti aderenti ad essa tutti coloro ai quali, in un diverso processo, sia contestato di avervi preso parte. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
Sentenza Cassazione n. 03402/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris