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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24518/2022

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nte COL. 24 5 ( 2 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20714/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via degli Scipioni n. 265; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; 1r ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, 45A- convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; 22.2- che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Roma, 1 agosto 2022 Il Presidente ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte COL. 24 5 ( 2 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20714/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via degli Scipioni n. 265; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; 1r ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, 45A- convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; 22.2- che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 1 agosto 2022 Il Presidente ti
Decreto Cassazione n. 24518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris