CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2024
Cassazione n. 45639/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul conflitto negativo di competenza sollevato, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal Tribunale di Torino, nei confronti del Tribunale di Ivrea, nell’ambito del procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]’OLIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Ivrea [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 04/07/2024, il Tribunale di Ivrea in composizione collegiale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in relazione a tutti i reati contestati, enunciando quella del Tribunale di Torino in composizione collegiale, al quale ha disposto trasmettersi gli atti, nell’ambito del processo instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, imputati dei delitti di cui agli artt. 416- bis, 640, 648 e 629 cod. pen. Il Tribunale di Ivrea ha ritenuto applicabile la deroga alle ordinarie regole di determinazione della competenza territoriale, ex art. 328 cod. proc. pen., in correlazione alla presenza, fra quelle contestate, di fattispecie rientranti nel novero di quelle di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.; la competenza per territorio, pertanto, è stata individuata a norma dell’art. 16 comma 1 cod. proc. pen. Tutti i reati contestati sono stati reputati tra loro connessi, o in quanto volti ad agevolare l’associazione ex art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1), ovvero per esser stati posti in essere nel medesimo contesto criminale. È stata poi individuata - a norma dell’art. 16 commi 3 e 4 cod. proc. pen. - quale fattispecie di maggior gravità, quella di cui al capo 10), che risulta aggravata sia ai sensi dell’art. 629 secondo comma cod. pen., sia ex art. 416-bis.1 cod. pen. ed è stata anche considerata, tale fattispecie, di pari gravità, rispetto ai fatti contestati sub 12). Quest’ultimo fatto estorsivo, però, ha attratto definitivamente la competenza territoriale presso il Tribunale di Torino, per essere - rispetto al fatto di pari gravità sub 10 – maggiormente risalente nel tempo. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, con decreto del 12/04/2024, ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati, con riferimento ai capi di imputazione sub 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 15, e 17 della rubrica [dovendosi precisare come, relativamente al reato ex art. 416-bis cod. pen., contestato sub 1) della rubrica, oltre che in ordine ai fatti sub 6), contestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché in ordine ai reati di cui ai capi 14) e 16), ascritti al solo Alvaro, si sia proceduto separatamente]. 3. Con ordinanza ex art. 30 cod. proc. pen. del 07/10/2024, il Tribunale di Torino in composizione collegiale ha rilevato la sussistenza di un conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Ivrea, quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato ascritto sub 10 [delitto di cui agli artt. 81, 110, 629 secondo comma, in relazione all’art. 628 terzo comma n. 1), 416-bis.1 cod. pen. della rubrica], nonché relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento agli episodi di ricettazione contestati ai capi 7 e 8 del medesimo procedimento penale. Tale decisione si fonda sulla ritenuta insussistenza del presupposto della connessione ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen., fra i fatti contestati al capo 10 e alcuna delle ulteriori fattispecie criminose contestate nel decreto che dispone il giudizio. I fratelli [OSCURATO:PERSONA], infatti, non sono accusati di essere organici alla cosca di Sinopoli di cui al capo 1) della rubrica originaria, né di averla agevolata; anzi, essi sono considerati esponenti del diverso clan omonimo, quale ramificazione della associazione mafiosa principale radicata in [OSCURATO:PERSONA]. Addirittura, l’estorsione contestata sub 10 sarebbe stata posta in essere - secondo la contestazione - in danno di [OSCURATO:PERSONA], che al capo 2) si ipotizza essere concorrente esterno dell’associazione delineata sub 1), oltre che allo scopo di recuperare i proventi di una truffa da quest’ultimo commessa. I capi 7) e 8) ineriscono, invece, alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA] e attengono al prodromico reato di truffa contestato sub 4) della rubrica; si tratta, però, di due episodi di mera ricettazione del provento di tale delitto, realizzati ad opera di soggetti estranei all’associazione contestata sub 1). Il Tribunale di Torino ha trasmesso, inoltre, la denuncia ex art. 30 comma 2 cod. proc. pen., relativa alla sussistenza di conflitto negativo di competenza, tra i Tribunali di Ivrea e di Torino, formulata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto al reato di cui al capo 10 del decreto che dispone il giudizio sopra detto. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, hanno parimenti contestato la competenza del Tribunale di Torino, quanto al reato riportato in rubrica sub 10), rappresentando trattarsi di ipotesi concorsuale, che si vuole realizzata in concorso con soggetti (Danese e Ottaviani) non chiamati a rispondere di alcun altro reato. L’aggravante mafiosa, inoltre, è contestata nella sola declinazione del metodo. Speranza è indicato, peraltro, quale persona offesa dell’estorsione, essendo invece imputato di concorso esterno in associazione mafiosa sub 2 e di altre ipotesi delittuose. Si viene a realizzare, in sostanza, una mera ipotesi di collegamento investigativo ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. 4. Il Procuratore generale ha chiesto – quanto al conflitto negativo proposto con riferimento ai capi nn. 7 e 8, contestati a [OSCURATO:PERSONA] e al capo n. 10, contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui al decreto che dispone il giudizio del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino del 12/4/2024 - dichiararsi la competenza del Tribunale di Ivrea, con trasmissione allo stesso degli atti. Quanto ai capi 7 e 8, non ricorre alcuna connessione probatoria ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., né il fine di agevolazione della associazione citata (agevolazione che, peraltro, non è neppure contestata). Con riferimento al capo n. 10), l’estorsione ivi contestata ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’essere ascrivibile ad appartenenti alla cosca di cui al capo n. 1), riguarda una diversa famiglia malavitosa. Relativamente ai tre reati suddetti, sussiste quindi un semplice collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., non idoneo a spostare la competenza per territorio, che si radica presso il Tribunale di Ivrea. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza; l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile senza l'intervento di questa Corte regolatrice. Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Ivrea. 2. Nell’ambito del processo instaurato, tra gli altri, a carico degli imputati indicati in epigrafe, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato la propria incompetenza, sul rilievo della contestazione anche di reati inseriti nel novero di quelli che, ai sensi dell’art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., determinano il radicamento della competenza distrettuale. La decisione si fonda sul rilievo che – con riferimento alle regole determinative della competenza per territorio, laddove questa venga determinata in forza del fenomeno della connessione – la succitata norma contenga, limitatamente al numerus clausus dei reati in essa contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva, rispetto agli ordinari criteri di determinazione della competenza; allorquando si proceda, pertanto, in relazione a uno dei modelli legali inseriti in tale elenco e per reati connessi, anche di maggior gravità, il radicamento della competenza territoriale su base distrettuale, stabilita per il primo, esercita una "vis attractiva", anche in punto di individuazione della competenza territoriale afferente alle ulteriori ipotesi di reato (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276391). 2.1. Ritenuta la connessione fra i vari reati ascritti in rubrica, il Tribunale di Ivrea ha individuato, in primo luogo, la presenza di estorsioni pluriaggravate, contestate sub 10) e 12); considerando poi che l’estorsione contestata al capo 12), commessa in territorio ricadente nella competenza del Tribunale di Torino, si colloca in epoca più risalente, rispetto all’altro fatto, il Tribunale di Ivrea ha declinato la propria competenza – con riferimento a tutti i reati oggetto di contestazione - in favore di tale Ufficio. 2.2. Il Tribunale di Torino, nel sollevare conflitto negativo di competenza, ha invece preso in considerazione esclusivamente tre reati, ossia quelli rispettivamente contestati sub 7), 8) e 10). Ha poi precisato come: - l’episodio di carattere estorsivo contestato sub 10) non possa essere ricondotto alla competenza del Tribunale di Torino, vista l’estraneità – già stando al tenore stesso della contestazione - degli imputati [OSCURATO:PERSONA] alla organizzazione mafiosa descritta sub 1) della rubrica [e anzi, sottolinea il Giudice dell’udienza preliminare, sul punto, come tale estorsione sia stata posta in essere – in ipotesi d’accusa - in danno di [OSCURATO:PERSONA], al quale sub 2) della rubrica è attribuita la veste di concorrente esterno di tale clan]; - ai capi 7) e 8) della rubrica, che riguardano il solo Chiruzzi, si contesta la ricettazione del provento della truffa ascritta sub 4); l’episodio di truffa descritto in rubrica sub 4) è ascritto, però, a tali Brevi, Cerrelli e altri, riguardando la contestazione per ricettazione il solo [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo tanto all’associazione contestata sub 1), quanto alla fattispecie estorsiva riportata sub 12), determinativa della competenza del Tribunale di Torino, secondo quanto ritenuto dal Tribunale di Ivrea. Trattasi, dunque, di un fatto del tutto isolato, rispetto alle residue contestazioni. 3. Giova allora ricordare il dictum di Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, secondo la quale: ‹‹Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato››. Nel caso di specie, la descrizione dei fatti contenuta ai capi 7) e 8) non contempla alcuna forma di connessione, rispetto al fatto associativo contestato sub 1), né tale dato emerge aliunde, tanto che lo stesso Tribunale di Ivrea non si sofferma sullo specifico tema. 3.1. Quanto all’estorsione contestata sub 10), è esatta l’osservazione inerente alla estraneità di Francesco e [OSCURATO:PERSONA] all’associazione sub 1), rimanendo del tutto vago e di scarsa significazione, il richiamo alla situazione di “contesto” associativo che, secondo l’assunto del Tribunale di Ivrea, attrarrebbe tutti i fatti nella sfera della competenza distrettuale. Corretto è anche il rilievo ulteriore, che si incentra sulla inconciliabilità di tale ricostruzione, con l’esser stata l’estorsione – attenendosi sempre all’impianto accusatorio - consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA], che il capo 2) della rubrica indica invece quale concorrente esterno dell’associazione sub 1). 3.2. Per ciò che attiene, insomma, ai reati contestati in rubrica sub 7), 8) e 10), non ricorre alcuna forma di connessione probatoria, rilevante in vista dello spostamento della competenza territoriale, ai sensi dell’art. 12 lett. c) cod. proc. pen., potendosi ravvisare la presenza di un mero collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., che si concretizza allorquando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria, in relazione a una molteplicità di illeciti penali (Sez. 2, n. 18241 del 26/01/2022, Arzu, Rv. 283405). Tale situazione, però, non è idonea a riverberare effetti in tema di competenza, a norma del terzo comma del succitato art. 371 cod. proc. pen. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata – quanto ai reati sub 7), 8) e 10) del decreto che dispone il giudizio, emesso il 12 aprile 2024 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino - la competenza del Tribunale di Ivrea, laddove dovranno essere trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Ivrea, in relazione ai reati di cui ai capi 7), 8 e 10) del decreto che dispone il giudizio emesso dal Gup del Tribunale di Torino del 12 aprile 2024. Dispone trasmettersi gli atti relativi al Tribunale di Ivr