CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01558/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIi dato avviso alleparti; j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 30/6/2023, rideterminava la pena inflitta come concordata. Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per eccessività e sproporzione della pena, è inammissibile; il motivo non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d