CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 35133/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Rovigo, emessa il 9 giugno 2021, ha confermato la responsabilità della ricorrente per il reato di insolvenza fraudolenta, commesso ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti della quale si impegnava a corrispondere rate per la locazione di un immobile senza adempiere al suo obbligo, anche consegnando alla persona offesa cambiali poi risultate insolute. 2. Ricorre per cassazione l'imputata, deducendo, con unico motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza di appello del 22 novembre 2024 ed in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione leyv dibattimentale intesa ad ottenere l'acquisizione agli atti di documentazione volta a provare il difetto dell'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici. 1.Quanto alla prima censura di natura processuale, la ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato ampiamente il rigetto dell'istanza di rinvio proposta dal nuovo difensore di fiducia nominato dall'imputata. Nel ricorso non si articola alcuna censura inerente alla violazione delle prerogative difensive della difesa tecnica e nemmeno alcuna violazione di legge processuale, bensì e genericamente soltanto un vizio motivazionale che non si riscontra nel provvedimento impugnato. Sul punto, si richiama il principio secondo cui, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi). 2. Quanto alla seconda censura, il ricorso non si sofferma in alcun modo a spiegare la rilevanza dei documenti che la ricorrente avrebbe voluto produrre in grado di appello al fine di escludere il dolo del reato, specie a fronte della specifica motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, del tutto obliterata in ricorso ed, invece, assai pertinente nella misura in cui la Corte territoriale ha escluso, a fronte delle prove testimoniali e documentali raccolte in primo grado, ogni rilevanza ai fini di interesse di ciascuno dei documenti che l'imputata aveva richiesto di acquisire. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme