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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 27921/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 18 luglio 2024 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 3 febbraio 2023 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'errore di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen. che con il terzo motivo deduceva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con l'ultimo motivo eccepiva l'errore di legge con riferimento alla previsione dell'allontanamento dal territorio nazionale espiata la pena principale.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente argomentato il proprio convincimento in ordine alla destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto dando rilievo alla sua qualità ed al dato ponderale pari a 91,5 gr di hashish da cui possono ricavarsi oltre 1.500 dosi medie singole; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla sussistenza di precedenti penali gravanti sul prevenuto ed al quantitativo di stupefacente non esiguo di cui è stato trovato in possesso; che il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte milanese, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la ricorrenza delle invocate circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla sussistenza dei già citati precedenti penali gravanti sul [OSCURATO:PERSONA] per i quali ha applicato la recidiva di cui all'art. 99, comma 3, cod. pen.; che il quarto motivo risulta manifestamente infondato in quanto, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, la Corte territoriale ha ritenuto non sufficientemente documentato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa da parte dell'imputato, dando rilievo al fatto che in atti questo viene indicato come sprovvisto di occupazione e che una tale indicazione non è stata sentita dal prevenuto; che il ricorso devirperciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della' Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 18 luglio 2024 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 3 febbraio 2023 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'errore di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen. che con il terzo motivo deduceva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con l'ultimo motivo eccepiva l'errore di legge con riferimento alla previsione dell'allontanamento dal territorio nazionale espiata la pena principale. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente argomentato il proprio convincimento in ordine alla destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto dando rilievo alla sua qualità ed al dato ponderale pari a 91,5 gr di hashish da cui possono ricavarsi oltre 1.500 dosi medie singole; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla sussistenza di precedenti penali gravanti sul prevenuto ed al quantitativo di stupefacente non esiguo di cui è stato trovato in possesso; che il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte milanese, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la ricorrenza delle invocate circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla sussistenza dei già citati precedenti penali gravanti sul [OSCURATO:PERSONA] per i quali ha applicato la recidiva di cui all'art. 99, comma 3, cod. pen.; che il quarto motivo risulta manifestamente infondato in quanto, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, la Corte territoriale ha ritenuto non sufficientemente documentato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa da parte dell'imputato, dando rilievo al fatto che in atti questo viene indicato come sprovvisto di occupazione e che una tale indicazione non è stata sentita dal prevenuto; che il ricorso devirperciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della' Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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