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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2026

Cassazione n. 15987/2026

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ro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale Dello Stato;-ricorrente-controLa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 7858/2024Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 15987/2026Data pubblicazione 24/05/2026controMaiole Pierluigi, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 292/2023depositata il 10/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate –Riscossione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e il signor [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosseaccertato e dichiarato che l’atto di compravendita del 28 dicembre 2012,registrato il 15 gennaio 2013 (rep. n. 49393/19007), era stato stipulato inpregiudizio del creditore e, per l’effetto, dichiarato inefficace nei suoiconfronti e revocato ai sensi dell’art. 2901 c.c.; in via subordinata,chiedeva accertarsi la responsabilità del terzo contraente ex art. 2043 c.c.,con condanna al risarcimento dei danni per euro 446.238,82.2.

Il Tribunale di Campobasso respingeva la domanda, decisioneconfermata dalla Corte d’appello, la quale riteneva insussistente ilrequisito dell’eventus damni, rilevando che l’immobile oggetto dell’azionerevocatoria risultava gravato da tre ipoteche per complessivi euro1.250.000,00, importo di gran lunga superiore al valore del cespite, conNumero registro generale 7858/2024Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 15987/2026Data pubblicazione 24/05/2026conseguente impossibilità, per il creditore chirografario, di conseguire unautile soddisfazione sul bene anche in assenza dell’atto dispositivo.Con la sentenza n. 292 del 10 ottobre 2023, la Corte territoriale diCampobasso richiamava, a sostegno della decisione, i principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la presenza di iscrizioniipotecarie non esclude di per sé l’eventus damni, dovendo tuttavia larelativa valutazione essere compiuta mediante un giudizio prognosticovolto ad apprezzare l’eventuale venir meno o ridimensionamento dellagaranzia ipotecaria; principi che, nel caso di specie, conducevano adescludere la concreta incidenza pregiudizievole dell’atto di alienazione.3.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno propostoricorso l’ADER, con due motivi, illustrati da memoria.3.1.

Hanno resistito al ricorso, ciascuno con autonomo controricorso,[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e il Maiole, che ha depositato anchememoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., l’Ente della Riscossione censura la sentenza impugnata per erroneavalutazione del requisito dell’eventus damni.Sostiene, in primo luogo, che, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, èsufficiente il pericolo di danno derivante dall’atto dispositivo, inteso qualemodificazione della situazione patrimoniale del debitore idonea a rendereincerta o meno proficua la futura esecuzione forzata, senza che sianecessario un attuale e concreto depauperamento della garanziapatrimoniale.Deduce, inoltre, l’erroneità dell’interpretazione adottata dalla Corteterritoriale con riferimento al giudizio prognostico richiesto nell’ipotesi incui il bene oggetto di revocatoria sia gravato da iscrizioni ipotecarie,Numero registro generale 7858/2024Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 15987/2026Data pubblicazione 24/05/2026evidenziando come la mera esistenza di tali gravami non sia di per séidonea a escludere la sussistenza dell’eventus damni.Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, il ricorrente osserva che l’esito dell’eventuale e differita azioneesecutiva, anche se promossa da un creditore chirografario, non puòritenersi, al momento della pronuncia di revoca, necessariamente preclusodalla presenza di iscrizioni ipotecarie, le quali assolvono a una funzionediretta di garanzia e solo indirettamente di soddisfacimento medianteespropriazione, essendo peraltro suscettibili di vicende modificative oestintive, ad opera tanto del debitore quanto di terzi.Ne consegue che non può escludersi a priori la possibilità di unsoddisfacimento, anche solo parziale, del creditore revocante, conconseguente permanenza dell’utilità pratica dell’azione revocatoria esussistenza del requisito dell’eventus damni.4.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per motivazione apparente in punto di eventus damni, avendo laCorte territoriale escluso tale requisito limitandosi a richiamare lasussistenza di iscrizioni ipotecarie di importo superiore al valore del bene,senza svolgere alcuna effettiva valutazione, neppure in terminiprognostici, circa la possibile incidenza futura di tali garanzie sullaconsistenza della garanzia patrimoniale del creditore, così risolvendosi lamotivazione in un mero riscontro dello status quo e non in una realegiustificazione del decisum.5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.Al definitivo chiarimento delle incertezze interpretative emerse nellagiurisprudenza di legittimità in tema di eventus damni nell’azionerevocatoria ordinaria è pervenuta Cass. n. 5815 del 27 febbraio 2023, allaquale va data continuità.Numero registro generale 7858/2024Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 15987/2026Data pubblicazione 24/05/2026Secondo tale arresto, l’esistenza di un’ipoteca sul bene oggetto dell’attodispositivo, ancorché di entità tale da poterne assorbire potenzialmentel’intero valore, non esclude la configurabilità dell’eventus damni,presupposto dell’azione ex art. 2901 c.c.La Corte ha chiarito che la valutazione sia dell’idoneità dell’atto apregiudicare le ragioni del creditore, sia dell’incidenza della garanziaipotecaria sul valore del bene, non va compiuta con riferimento almomento del compimento dell’atto, ma mediante un giudizio prognosticoproiettato verso il futuro, volto ad apprezzare l’eventualità del venir menoo del ridimensionamento della garanzia ipotecaria.In particolare, la decisione richiamata ha precisato che l’azione revocatoriaè strumentale alla tutela dell’effettività della responsabilità patrimonialedel debitore e non ha effetti recuperatori o restitutori del bene nelpatrimonio di quest’ultimo, tali da richiederne la libertà o la capienza,determinando invece la sola inefficacia dell’atto nei confronti del creditorerevocante, con conseguente possibilità di assoggettare il beneall’esecuzione forzata.Ne consegue che la presenza di iscrizioni ipotecarie sull’immobile trasferitonon esclude di per sé il pregiudizio per il creditore, né fa venir meno il suointeresse ad agire, atteso che tali iscrizioni sono suscettibili di vicendemodificative o estintive, ad opera tanto del debitore quanto di terzi (tra lealtre, Cass. n. 16793 del 2015; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 40745del 2021).Ai fini della sussistenza dell’eventus damni, non è pertanto richiesto che ilcreditore dimostri l’effettiva e concreta probabilità di realizzo del propriocredito sul bene oggetto dell’atto dispositivo, essendo sufficiente il pericolodi pregiudizio apprezzato secondo il criterio prognostico indicato.La sentenza impugnata, pur richiamando in astratto la necessità di talegiudizio prognostico, è pervenuta in modo contraddittorio alle proprieconclusioni, fondandole sul mero esame dello stato attuale degli atti e,Numero registro generale 7858/2024Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 15987/2026Data pubblicazione 24/05/2026segnatamente, sulla presenza di tre iscrizioni ipotecarie di importocomplessivamente superiore al valore del cespite, senza alcuna proiezioneverso il futuro e senza considerare la natura dell’azione revocatoria, ilpersistente interesse del creditore correlato al pregiudizio comunquesubito, nonché la concreta possibilità che le garanzie ipotecarie sianosoggette a vicende modificative o estintive.Inoltre, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell’eventus damnisulla base della mera esistenza di iscrizioni ipotecarie di importo superioreal valore del bene, senza spiegare per quali ragioni tali garanzie dovesseroritenersi, in concreto, idonee a neutralizzare il pregiudizio per il creditorechirografario.La motivazione si limita, infatti, a valorizzare l’entità quantitativa deigravami, senza chiarire se e in che misura le ipoteche assicurassero unastabile e definitiva capienza della garanzia patrimoniale, né a dare contodelle ragioni per cui dovrebbe escludersi la possibilità di vicende estintiveo modificative delle stesse, come richiesto dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass. n. 5815 del 2023; Cass. n. 20671 del 2018; Cass. n.11892 del 2016).In mancanza di tale spiegazione, l’affermazione di insussistenza del dannoresta apodittica e si risolve in una motivazione meramente apparente, inviolazione dell’art. 132 c.p.c.6.

Dell'impugnata sentenza, in accoglimento p.q.r. del 1° e del 2° motivo,s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corted'Appello di Campobasso, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche perNumero registro generale 7858/2024Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 15987/2026Data pubblicazione 24/05/2026le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Campobasso, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale Dello Stato;-ricorrente-controLa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 7858/2024Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 15987/2026Data pubblicazione 24/05/2026controMaiole Pierluigi, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 292/2023depositata il 10/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate –Riscossione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e il signor [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosseaccertato e dichiarato che l’atto di compravendita del 28 dicembre 2012,registrato il 15 gennaio 2013 (rep. n. 49393/19007), era stato stipulato inpregiudizio del creditore e, per l’effetto, dichiarato inefficace nei suoiconfronti e revocato ai sensi dell’art. 2901 c.c.; in via subordinata,chiedeva accertarsi la responsabilità del terzo contraente ex art. 2043 c.c.,con condanna al risarcimento dei danni per euro 446.238,82.2. Il Tribunale di Campobasso respingeva la domanda, decisioneconfermata dalla Corte d’appello, la quale riteneva insussistente ilrequisito dell’eventus damni, rilevando che l’immobile oggetto dell’azionerevocatoria risultava gravato da tre ipoteche per complessivi euro1.250.000,00, importo di gran lunga superiore al valore del cespite, conNumero registro generale 7858/2024Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 15987/2026Data pubblicazione 24/05/2026conseguente impossibilità, per il creditore chirografario, di conseguire unautile soddisfazione sul bene anche in assenza dell’atto dispositivo.Con la sentenza n. 292 del 10 ottobre 2023, la Corte territoriale diCampobasso richiamava, a sostegno della decisione, i principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la presenza di iscrizioniipotecarie non esclude di per sé l’eventus damni, dovendo tuttavia larelativa valutazione essere compiuta mediante un giudizio prognosticovolto ad apprezzare l’eventuale venir meno o ridimensionamento dellagaranzia ipotecaria; principi che, nel caso di specie, conducevano adescludere la concreta incidenza pregiudizievole dell’atto di alienazione.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno propostoricorso l’ADER, con due motivi, illustrati da memoria.3.1. Hanno resistito al ricorso, ciascuno con autonomo controricorso,[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e il Maiole, che ha depositato anchememoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., l’Ente della Riscossione censura la sentenza impugnata per erroneavalutazione del requisito dell’eventus damni.Sostiene, in primo luogo, che, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, èsufficiente il pericolo di danno derivante dall’atto dispositivo, inteso qualemodificazione della situazione patrimoniale del debitore idonea a rendereincerta o meno proficua la futura esecuzione forzata, senza che sianecessario un attuale e concreto depauperamento della garanziapatrimoniale.Deduce, inoltre, l’erroneità dell’interpretazione adottata dalla Corteterritoriale con riferimento al giudizio prognostico richiesto nell’ipotesi incui il bene oggetto di revocatoria sia gravato da iscrizioni ipotecarie,Numero registro generale 7858/2024Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 15987/2026Data pubblicazione 24/05/2026evidenziando come la mera esistenza di tali gravami non sia di per séidonea a escludere la sussistenza dell’eventus damni.Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, il ricorrente osserva che l’esito dell’eventuale e differita azioneesecutiva, anche se promossa da un creditore chirografario, non puòritenersi, al momento della pronuncia di revoca, necessariamente preclusodalla presenza di iscrizioni ipotecarie, le quali assolvono a una funzionediretta di garanzia e solo indirettamente di soddisfacimento medianteespropriazione, essendo peraltro suscettibili di vicende modificative oestintive, ad opera tanto del debitore quanto di terzi.Ne consegue che non può escludersi a priori la possibilità di unsoddisfacimento, anche solo parziale, del creditore revocante, conconseguente permanenza dell’utilità pratica dell’azione revocatoria esussistenza del requisito dell’eventus damni.4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per motivazione apparente in punto di eventus damni, avendo laCorte territoriale escluso tale requisito limitandosi a richiamare lasussistenza di iscrizioni ipotecarie di importo superiore al valore del bene,senza svolgere alcuna effettiva valutazione, neppure in terminiprognostici, circa la possibile incidenza futura di tali garanzie sullaconsistenza della garanzia patrimoniale del creditore, così risolvendosi lamotivazione in un mero riscontro dello status quo e non in una realegiustificazione del decisum.5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.Al definitivo chiarimento delle incertezze interpretative emerse nellagiurisprudenza di legittimità in tema di eventus damni nell’azionerevocatoria ordinaria è pervenuta Cass. n. 5815 del 27 febbraio 2023, allaquale va data continuità.Numero registro generale 7858/2024Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 15987/2026Data pubblicazione 24/05/2026Secondo tale arresto, l’esistenza di un’ipoteca sul bene oggetto dell’attodispositivo, ancorché di entità tale da poterne assorbire potenzialmentel’intero valore, non esclude la configurabilità dell’eventus damni,presupposto dell’azione ex art. 2901 c.c.La Corte ha chiarito che la valutazione sia dell’idoneità dell’atto apregiudicare le ragioni del creditore, sia dell’incidenza della garanziaipotecaria sul valore del bene, non va compiuta con riferimento almomento del compimento dell’atto, ma mediante un giudizio prognosticoproiettato verso il futuro, volto ad apprezzare l’eventualità del venir menoo del ridimensionamento della garanzia ipotecaria.In particolare, la decisione richiamata ha precisato che l’azione revocatoriaè strumentale alla tutela dell’effettività della responsabilità patrimonialedel debitore e non ha effetti recuperatori o restitutori del bene nelpatrimonio di quest’ultimo, tali da richiederne la libertà o la capienza,determinando invece la sola inefficacia dell’atto nei confronti del creditorerevocante, con conseguente possibilità di assoggettare il beneall’esecuzione forzata.Ne consegue che la presenza di iscrizioni ipotecarie sull’immobile trasferitonon esclude di per sé il pregiudizio per il creditore, né fa venir meno il suointeresse ad agire, atteso che tali iscrizioni sono suscettibili di vicendemodificative o estintive, ad opera tanto del debitore quanto di terzi (tra lealtre, Cass. n. 16793 del 2015; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 40745del 2021).Ai fini della sussistenza dell’eventus damni, non è pertanto richiesto che ilcreditore dimostri l’effettiva e concreta probabilità di realizzo del propriocredito sul bene oggetto dell’atto dispositivo, essendo sufficiente il pericolodi pregiudizio apprezzato secondo il criterio prognostico indicato.La sentenza impugnata, pur richiamando in astratto la necessità di talegiudizio prognostico, è pervenuta in modo contraddittorio alle proprieconclusioni, fondandole sul mero esame dello stato attuale degli atti e,Numero registro generale 7858/2024Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 15987/2026Data pubblicazione 24/05/2026segnatamente, sulla presenza di tre iscrizioni ipotecarie di importocomplessivamente superiore al valore del cespite, senza alcuna proiezioneverso il futuro e senza considerare la natura dell’azione revocatoria, ilpersistente interesse del creditore correlato al pregiudizio comunquesubito, nonché la concreta possibilità che le garanzie ipotecarie sianosoggette a vicende modificative o estintive.Inoltre, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell’eventus damnisulla base della mera esistenza di iscrizioni ipotecarie di importo superioreal valore del bene, senza spiegare per quali ragioni tali garanzie dovesseroritenersi, in concreto, idonee a neutralizzare il pregiudizio per il creditorechirografario.La motivazione si limita, infatti, a valorizzare l’entità quantitativa deigravami, senza chiarire se e in che misura le ipoteche assicurassero unastabile e definitiva capienza della garanzia patrimoniale, né a dare contodelle ragioni per cui dovrebbe escludersi la possibilità di vicende estintiveo modificative delle stesse, come richiesto dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass. n. 5815 del 2023; Cass. n. 20671 del 2018; Cass. n.11892 del 2016).In mancanza di tale spiegazione, l’affermazione di insussistenza del dannoresta apodittica e si risolve in una motivazione meramente apparente, inviolazione dell’art. 132 c.p.c.6. Dell'impugnata sentenza, in accoglimento p.q.r. del 1° e del 2° motivo,s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corted'Appello di Campobasso, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche perNumero registro generale 7858/2024Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 15987/2026Data pubblicazione 24/05/2026le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Campobasso, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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