CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32835/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 10818/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con motivazione logica e, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche i plurimi precedenti a carico del ricorrente nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0