CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce il vizio di carenza di motivazione con riferimento al calcolo della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (Cfr. p. 3 della sent. di appello:"Si ritiene più equo rispetto alla concreta gravità del fatto, muovere da una p.b. inferiore a quella computata in primo grado; alla luce dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. - appare più proporzionata la pena di mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa, generiche a mesi 8 e 1200, ridotta di 1/3 per il rito."). Va in proposito considerato che la pena inflitta, per la quale è evidenziata la equità del trattamento, è al di sotto del minimo edittale e al riguardo trova applicazione il principio secondo cui la determinazione della pena, tra il minimo ed il massimo edittale, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili - come nel caso di specie -, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen (cfr. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 Ud. (dep. 17/05/2013 ) Rv. 256197 - 01). tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il cosigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]