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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2024

ECLI:EU:T:2024:103
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0180_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 febbraio 2024 – L’Oréal / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (BI pigmento blu) (causa T‑180/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione Europea figurativo BI pigmento blu – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Bi.cell – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 15‑17, 58, 65)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 20, 21, 25‑27, 36, 37, 50)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi BI blue pigment e Bi.cell [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 38‑40, 46, 52, 57, 63, 64, 66, 67)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Idoneità delle differenze concettuali a neutralizzare le somiglianze visive o fonetiche – Presupposti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 62) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Oréal e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 179 del 22.5.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0180_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 febbraio 2024 – L’Oréal / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (BI pigmento blu) (causa T‑180/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione Europea figurativo BI pigmento blu – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Bi.cell – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 15‑17, 58, 65) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 20, 21, 25‑27, 36, 37, 50) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi BI blue pigment e Bi.cell [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 38‑40, 46, 52, 57, 63, 64, 66, 67) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Idoneità delle differenze concettuali a neutralizzare le somiglianze visive o fonetiche – Presupposti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 62) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Oréal e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 179 del 22.5.2023 .
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