Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01273/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la penale responsabilità affermata a suo carico dal Tribunale di Bari per il delitto tentato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, n. 2 e 7 cod. pen., contestato per aver compiuto, in concorso, atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del distributore automatico di tabacchi collocato all'esterno di una ricevitoria tabacchi, in particolare facendo uso di arnesi da scasso e successivamente speronando lo stesso distributore con un'autovettura cercando di caricarlo all'interno della stessa, e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché sarebbe stata inflitta una pena che si discosterebbe sensibilmente dal minimo edittale in assenza della necessaria motivazione, che in tale caso si richiederebbe di particolare analiticità, e poiché il diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sarebbe stato motivato solo in modo apparente - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e al giudizio di prevalenza, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., in ossequio ai quali il Giudice della sentenza ricorsa ne ha sviluppato la motivazione, con congruo riferimento all'estrema gravità della condotta, al sicuro grave pregiudizio determinato al titolare dell'esercizio commerciale, alla personalità di particolare allarme sociale dell'imputato, che ha già riportato plurime condanne per reati contro il patrimonio, ed all'assenza di elementi di segno positivo apprezzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, poiché l'evidenza della piattaforma probatoria a carico dell'imputato ha escluso di apprezzare positivamente la mancata proposizione di motivi afferenti alla responsabilità; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la penale responsabilità affermata a suo carico dal Tribunale di Bari per il delitto tentato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, n. 2 e 7 cod. pen., contestato per aver compiuto, in concorso, atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del distributore automatico di tabacchi collocato all'esterno di una ricevitoria tabacchi, in particolare facendo uso di arnesi da scasso e successivamente speronando lo stesso distributore con un'autovettura cercando di caricarlo all'interno della stessa, e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché sarebbe stata inflitta una pena che si discosterebbe sensibilmente dal minimo edittale in assenza della necessaria motivazione, che in tale caso si richiederebbe di particolare analiticità, e poiché il diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sarebbe stato motivato solo in modo apparente - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e al giudizio di prevalenza, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., in ossequio ai quali il Giudice della sentenza ricorsa ne ha sviluppato la motivazione, con congruo riferimento all'estrema gravità della condotta, al sicuro grave pregiudizio determinato al titolare dell'esercizio commerciale, alla personalità di particolare allarme sociale dell'imputato, che ha già riportato plurime condanne per reati contro il patrimonio, ed all'assenza di elementi di segno positivo apprezzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, poiché l'evidenza della piattaforma probatoria a carico dell'imputato ha escluso di apprezzare positivamente la mancata proposizione di motivi afferenti alla responsabilità; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 01273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris