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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 34946/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 16 giugno 2022, ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Verona, emessa il 25 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Considerato che il ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la dosimetria della pena ed il riconoscimento della recidiva contestata, è inammissibile perché del tutto sprovvisto dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una cosiddetta "doppia conforme" e di una motivazione che, in entrambi gradi del giudizio, tiene conto degli elementi utilizzabili e dimostrativi della penale responsabilità dell'imputato, non è neppure indicata, nel ricorso, la causa di non punibilità che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare nel caso in esame, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 16 giugno 2022, ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Verona, emessa il 25 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la dosimetria della pena ed il riconoscimento della recidiva contestata, è inammissibile perché del tutto sprovvisto dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una cosiddetta "doppia conforme" e di una motivazione che, in entrambi gradi del giudizio, tiene conto degli elementi utilizzabili e dimostrativi della penale responsabilità dell'imputato, non è neppure indicata, nel ricorso, la causa di non punibilità che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare nel caso in esame, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giu
Sentenza Cassazione n. 34946/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris