CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2021
Cassazione n. 47805/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mn) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/12/2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia emessa il 12/7/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione il Fragni, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 525 cod. proc. pen., 24, 111 Cost. La Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza, sollevata con riguardo alle norme indicate, non riscontrando la palese violazione commessa dal Tribunale, che - terminata la discussione - si sarebbe ritirato in camera di consiglio e, dopo soli dieci minuti, ne sarebbe uscito con una motivazione contestuale di ben dieci pagine (oltre ad altre due sentenze). Il radicale vizio di una decisione così presa, peraltro, sarebbe stato affermato anche dalle Sezioni Unite civili, con recentissima pronuncia qui da ribadire; - violazione dell'art. 2 contestato; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte avrebbe confermato la condanna con argomento viziato, che non terrebbe conto - sotto molti profili, analiticamente riportati - dei motivi di gravame e degli esiti dell'istruttoria e, in particolare, delle deposizioni Maglia e Peralta, oltre che dell'esame dell'imputato, tutti integralmente riportati nel ricorso. Un corretto esame di queste deposizioni, oltre che della documentazione prodotta, avrebbe imposto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo alla prima eccezione, la Corte ritiene che la risposta offerta dal Collegio di appello sia del tutto adeguata, non censurabile e, dunque, da confermare, non emergendo affatto la nullità lamentata dalla difesa. In particolare, riscontrata la circostanza - pacifica - che il Tribunale fosse uscito dalla camera di consiglio, dopo dieci minuti, con una motivazione contestuale di dieci pagine (ed altre due pronunce), la sentenza ha sottolineato che: a) la discussione si era tenuta, alla stessa data, dopo un rinvio disposto ad istruttoria terminata; b) il Giudice aveva certamente studiato gli atti prima della discussione stessa; c) risulta legittima la prassi di stendere una bozza di decisione, prima della discussione, salvo poi apportarvi tutte le modifiche necessarie dopo aver sentito le parti. Nell'arco temporale indicato, dunque, il Giudice (peraltro monocratico) aveva avuto modo di rivedere e, se del caso, correggere il testo, così da rendere una decisione pienamente legittima. 4.1. Nessuna lesione dell'art. 525 cod. proc. pen., dunque, può essere riscontrata, dato che la norma - al comma 1 - si limita a stabilire che la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, senza alcuna indicazione quanto alla durata della camera di consiglio. Analogamente, non si riscontra alcuna lesione degli artt. 24 Cost., in tema di diritto di difesa, e 111 Cost., in tema di giusto processo, dato che il ricorrente ha potuto esercitare appieno ogni prerogativa legata al rito prescelto, senza alcuna compressione, ed il Giudice si è ritirato in camera di consiglio soltanto all'esito di una discussione tenuta nel rispetto della procedura. 4.2. Non appare conferente, infine, il riferimento alla sentenza n. 36596 del 25/11/2021 delle Sezioni Unite civili, indicata nel ricorso. Nell'occasione, infatti, il [OSCURATO:PERSONA], riscontrata la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, ne ha fatto derivare di per sé la nullità della sentenza, dato l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa. Un'ipotesi, dunque, del tutto diversa da quella qui in esame, nella quale lo stesso diritto è stato garantito ed esercitato nella sua pienezza, senza alcuna limitazione. 5. Il ricorso, di seguito, risulta infondato anche sul secondo ampio motivo, in punto di responsabilità: si trascura, infatti, che la Corte di appello ha steso al riguardo una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica. Come tale, quindi, non censurabile. 7.1. La sentenza ha infatti evidenziato che, nel corso di una verifica sulla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", della quale il Fragni era legale rappresentante per l'anno 2012, erano risultate varie fatture emesse da tre fornitrici - "[OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.", "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c." - anch'esse poi destinatarie di accertamento. Ebbene, quanto all'ultima società (emittente di 21 fatture per un imponibile complessivo di quasi 700mila euro) era emerso che: a), il debito risultava parzialmente adempiuto con finanziamenti infruttiferi eseguiti dell'imputato, ma di tali operazioni non vi era traccia nei verbali di assemblea dei soci; b) non erano stati indicate le modalità di consegna della merce, né era stata rinvenuta alcuna documentazione comprovante l'effettiva fornitura di beni; c) l'emittente - peraltro già coinvolta in una vicenda di false fatturazioni - aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni di imposte dirette ed IVA proprio a partire dal 2012; d) la stessa società operava nell'ambito delle costruzioni edili, ed aveva dunque un oggetto sociale del tutto diverso da quello della "[OSCURATO:PERSONA]", che operava nella commercializzazione di imballaggi per alimenti; e) il legale rappresentante della "Transedit", unico vettore della "[OSCURATO:PERSONA]", aveva dichiarato di non ricordare nessun fornitore italiano e di non avere mai avuto contatti con la "[OSCURATO:PERSONA]", né, peraltro, con le altre emittenti. Con riguardo, poi, a queste ultime, che avevano rilasciato una sola fattura ciascuna, i Giudici di merito hanno evidenziato che : 1) gli importi erano identici e, quanto alla fattura emessa apparentemente da "[OSCURATO:SOCIETA]", la stessa risultava non pagata; 2) entrambe le società, come la precedente, operavano nel settore dell'edilizia, e l'evidente discrasia rispetto all'oggetto sociale della destinataria non aveva ricevuto alcuna giustificazione da parte dell'imputato (né, a riguardo, possono accogliersi le generiche ed ipotetiche valutazioni di cui alle pagine 32 e 33 del ricorso); 3) entrambe le emittenti, ancora, avevano omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA a partire dall'anno d'imposta 2012, e la "[OSCURATO:PERSONA]" risultava essere evasore totale e completamente inattiva, stando ai dati emersi dalla Camera di Commercio competente. Tutte e tre le emittenti, infine, non avevano risposto ai questionari loro inviati in sede dì accertamento. 7.2. In forza di tutti questi elementi, ed esaminate adeguatamente le censure contenute nel gravame quanto alle dichiarazioni rese dai testimoni, la Corte appello ha quindi confermato l'esistenza di un quadro indiziario del tutto solido ed affidabile, riscontrando - con argomento logico ed immune da vizi - gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000. Fattispecie, peraltro, accertata in termini tanto oggettivi quanto psicologici, e dunque riconosciuta a carico del ricorrente - legale rappresentante della società per l'anno d'imposta interessato - con motivazione non censurabile; specie, peraltro, attraverso gli argomenti di puro merito che il ricorso propone alle pagg. 31-35, tali da indurre ad una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, se non ad assecondare mere congetture. 8. La stessa impugnazione, pertanto, deve essere rigettata, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s