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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 36520/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla comprovata stabile relazione criminosa del ricorrente con il principale responsabile del traffico di stupefacenti per il quale operava direttamente e per interposta persona - tra l'altro - nel reperimento e gestione di appartamenti all'uopo destinati, tra i quali quello oggetto dell'imputazione, così designandosi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, l'apporto concorsuale alla condotta di illecita ascritta; Ritenuto che il secondo motivo sul mancato riconoscimento della ipotesi lieve è del tutto genericamente proposto rispetto al riconosciuto all'importante apporto concorsuale alla durevole grave attività illecita (v. pg. 11 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla comprovata stabile relazione criminosa del ricorrente con il principale responsabile del traffico di stupefacenti per il quale operava direttamente e per interposta persona - tra l'altro - nel reperimento e gestione di appartamenti all'uopo destinati, tra i quali quello oggetto dell'imputazione, così designandosi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, l'apporto concorsuale alla condotta di illecita ascritta; Ritenuto che il secondo motivo sul mancato riconoscimento della ipotesi lieve è del tutto genericamente proposto rispetto al riconosciuto all'importante apporto concorsuale alla durevole grave attività illecita (v. pg. 11 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025
Sentenza Cassazione n. 36520/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris