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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11123/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32675/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione in danno del padre, deducendo due motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione in ragione dell'apoditticità ed incongruità dell'iter motivazionale in punto di omesso riconoscimento della causa di giustificazione di cui all' art. 54 c.p.; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

I giudici di appello in relazione alle gravi minacce poste in essere dall'imputato, durante la sua detenzione, nei confronti del padre al fine di estorcergli la somma di trenta mila euro una volta uscito di prigione, hanno correttamente escluso una condizione di assoluta necessità del ricorrente di avere tali somme.

Invero a fronte di una sentenza correttamente motivata in fatto ed in diritto l' impugnazione contiene solo l'invocazione dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., asseritamente basata su una condizione di estremo disagio dell' imputato, che ristretto in carcere ed abbandonato sin da giovane dal padre, si era rivolto allo stesso "al fine di raccogliere un pò di attenzione", elementi che certamente non valgono ad integrare, di per sé, i presupposti di detta esimente.

Va del resto rilevato che in tema di cause di giustificazione, costituisce giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto da motivazione congrua e logica, quello riguardante le circostanze atte ad integrare o ad escludere la configurabilità della scriminante dello stato di necessità. (Sez. 4, Sentenza n. 46543 del 04/10/2004 Ud. (dep. 01/12/2004 ) Rv. 230573 - 01.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la censura proposta riguarda profili che non risultano previamente ritualmente dedotti nel corso del giudizio di appello (nell'ambito del quale l'imputato si è limitato a contestare la eccessività del trattamento sanzionatorio senza alcun riferimento alla contestata recidiva) e che, pertanto, non possono essere esaminati in questa sede ai sensi dell'art.606 comma 3 cod. proc. pen. 3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 Ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32675/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione in danno del padre, deducendo due motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione in ragione dell'apoditticità ed incongruità dell'iter motivazionale in punto di omesso riconoscimento della causa di giustificazione di cui all' art. 54 c.p.; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello in relazione alle gravi minacce poste in essere dall'imputato, durante la sua detenzione, nei confronti del padre al fine di estorcergli la somma di trenta mila euro una volta uscito di prigione, hanno correttamente escluso una condizione di assoluta necessità del ricorrente di avere tali somme. Invero a fronte di una sentenza correttamente motivata in fatto ed in diritto l' impugnazione contiene solo l'invocazione dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., asseritamente basata su una condizione di estremo disagio dell' imputato, che ristretto in carcere ed abbandonato sin da giovane dal padre, si era rivolto allo stesso "al fine di raccogliere un pò di attenzione", elementi che certamente non valgono ad integrare, di per sé, i presupposti di detta esimente. Va del resto rilevato che in tema di cause di giustificazione, costituisce giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto da motivazione congrua e logica, quello riguardante le circostanze atte ad integrare o ad escludere la configurabilità della scriminante dello stato di necessità. (Sez. 4, Sentenza n. 46543 del 04/10/2004 Ud. (dep. 01/12/2004 ) Rv. 230573 - 01. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la censura proposta riguarda profili che non risultano previamente ritualmente dedotti nel corso del giudizio di appello (nell'ambito del quale l'imputato si è limitato a contestare la eccessività del trattamento sanzionatorio senza alcun riferimento alla contestata recidiva) e che, pertanto, non possono essere esaminati in questa sede ai sensi dell'art.606 comma 3 cod. proc. pen. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Ge
Sentenza Cassazione n. 11123/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris