CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10574/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati alla pena di mesi 5 di arresto per il reato di cui agli artt. 110- 113 cod. pen., 44 co. 1 D.P.R. 380/01, per aver, nella qualità di proprietari-committenti di un fondo, realizzato opere abusive in zona sottoposta al vincolo paesaggistico ed ambientale; per il reato di cui agli artt. 110-113 cod. pen., 181 co. 1 d.lgs. n. 42/2004, per aver, nella stessa qualità, realizzato le opere abusive in assenza di autorizzazione paesaggistica; per il reato di cui agli artt. 110-113 cod. pen. 64 e 71 D.P.R. n. 380/2001, per aver realizzato nelle stesse qualità le opere di cui ai capi precedenti senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione di un tecnico abilitato; per il reato di cui agli artt. 110-113 cod. pen., 65 e 72 D.P.R. 380/2001, per aver iniziato, nelle stesse qualità, la costruzione delle opere di cui ai precedenti capi senza averne fatta previa denuncia allo [OSCURATO:PERSONA]; per il reato di cui agli artt. 110-113 cod. pen., 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001, per aver realizzato, nelle stesse qualità, i lavori in zona sismica senza darne preavviso scritto allo [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all’affermata qualità dei proprietari del bene immobile oggetto delle opere abusive. La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.I ricorrenti, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato che dagli atti acquisiti in giudizio risulta la sussistenza del titolo di proprietà, che è stato inserito nel fascicolo processuale, e che il teste escusso in dibattimento, funzionario dell’ufficio comunale, in data 03/02/2022, ha dichiarato che al momento del controllo presso i luoghi, gli imputati erano presenti. A fronte di ciò, la difesa si è limitata a contestare in modo meramente generico l’insussistenza di detto titolo. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Si precisa che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez.4, n.9179del 31/01/2024 Ud. (dep. 04/03/2024 ) Rv. 285911). Nel caso in disamina ritiene il Collegio che non debbano essere liquidate le spese a favore della costituita parte civile, posto che la memoria depositata per il Comune di Pompei non ha fornito alcun contributo alla decisione P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle