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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39098/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in relazione al reato di danneggiamento ascritto all’odierno ricorrente, oltre che manifestamente infondato, risulta anche meramente riproduttivo di profili di censura già proposti con l’atto di appello e già esaminati dalla Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte (cfr. ex multis, Sez. 1 - , n. 8215 del 14/12/2018, dep. 2019, Pataffio, Rv. 274916 – 01; Sez. 1, n. 8634 del 24/01/2018, Catani, Rv. 272412 – 01; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014,dep. 2015, Felici, Rv. 263258 – 01; Sez. 2, n. 561 del 09/12/2008, dep. 2009, Bacconi, Rv. 242716 – 01), con congrua e lineare motivazione ha evidenziato le ragioni per cui la porta d’ingresso di un’abitazione può dirsi bene esposta alla pubblica fede, con conseguente piena integrazione della relativa circostanza aggravante; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), indicando le diverse ragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto (si veda pag. 3 dell’impugnata sentenza); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, così come il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la mancata determinazione della pena in misura pari al minimo edittale, sono entrambi manifestamente infondati, poiché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, dal provvedimento impugnato emerge tanto la concessione delle suddette attenuanti quanto l’irrogazione di una pena base di mesi quattro di reclusione, coincidente con il minimo edittale previsto per il reato ascritto all’odierno ricorrente, ridotto per effetto delle riconosiute circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in relazione al reato di danneggiamento ascritto all’odierno ricorrente, oltre che manifestamente infondato, risulta anche meramente riproduttivo di profili di censura già proposti con l’atto di appello e già esaminati dalla Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte (cfr. ex multis, Sez. 1 - , n. 8215 del 14/12/2018, dep. 2019, Pataffio, Rv. 274916 – 01; Sez. 1, n. 8634 del 24/01/2018, Catani, Rv. 272412 – 01; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014,dep. 2015, Felici, Rv. 263258 – 01; Sez. 2, n. 561 del 09/12/2008, dep. 2009, Bacconi, Rv. 242716 – 01), con congrua e lineare motivazione ha evidenziato le ragioni per cui la porta d’ingresso di un’abitazione può dirsi bene esposta alla pubblica fede, con conseguente piena integrazione della relativa circostanza aggravante; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), indicando le diverse ragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto (si veda pag. 3 dell’impugnata sentenza); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, così come il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la mancata determinazione della pena in misura pari al minimo edittale, sono entrambi manifestamente infondati, poiché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, dal provvedimento impugnato emerge tanto la concessione delle suddette attenuanti quanto l’irrogazione di una pena base di mesi quattro di reclusione, coincidente con il minimo edittale previsto per il reato ascritto all’odierno ricorrente, ridotto per effetto delle riconosiute circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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