CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 25488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SDR38H10H501G) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], n. 382, nella qualità di aventecausa dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e di-feso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 37B07 H501F) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. MRVTMS 53D06 D976C, pec [OSCURATO:EMAIL]) edelett.te dom.to presso lo studio del secondo, in Roma, Via F. Paulucci deCalboli n. 1, con facoltà di inviare le notificazioni e le comunicazioni con-sentite dalle legge con tali mezzi ai sopra indicati indirizzi PEC dei due co-difensori ed al numero di tele[OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroUniversità degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona della legale rappresentante Rettrice pro tempore, Prof.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62R46 H501K),rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagliNumero registro generale 22569/2021Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 25488/2026Data pubblicazione 17/09/2026avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 61C23 H501D - P.E.C: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 71L02 H501M, P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 68B59 H501L –P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]) - fax (+39) 06 4969 0318 -previa disposizione del Direttore Generale in atti e giusta procura in calceal controricorso, tutti dell'[OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, Piazzale AldoMoro n. 5 – Rettorato, presso cui elegge domicilio.Controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I di Roma,([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Roma, Viale del Policlinico n.155, inpersona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presen-te procedimento dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta deliberazione della D.G.,in base a delega in atti del pct, con domicilio eletto all'indirizzo di PostaElettronica Certificata [OSCURATO:EMAIL]; Avv. [OSCURATO:PERSONA]: C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H61 I921B – Mail [OSCURATO:EMAIL] P.E.C. [OSCURATO:EMAIL]. – Tel/[OSCURATO:TELEFONO] – Terni, [OSCURATO:PERSONA], n.ro 5 – Roma, Via G. Carducci n. 4.Controricorrente e Ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 1531 depositata il 26febbraio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con contratto d'appalto del 1986 l'[OSCURATO:PERSONA] di Romaaffidava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lavori in appalto distinti in due lot-ti: il primo relativo ad impianti tecnici della clinica urologica e il secondorelativo agli impianti tecnici dell'aula magna di urologia, parte didattica.Numero registro generale 22569/2021Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 25488/2026Data pubblicazione 17/09/2026Il primo lotto venne completato, ma il secondo, a seguito del crollodell'edificio adibito ad aula magna, venne sospeso e ripreso più volte, mamai portato a compimento.2.- Tanto premesso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cui in primo gradoera subentrato l'ingegner [OSCURATO:PERSONA] a seguito del fallimento della so-cietà attrice, conveniva davanti al Tribunale di Roma l'[OSCURATO:PERSONA], e – premesso che i danni subiti sino al 15 febbraio 1993 eranostati oggetto di un giudizio arbitrale – ne chiedeva la condanna al risarci-mento di quelli patiti successivamente, fatti pari ad euro 693.924,13 (con-sistenti in maggiori spese generali, mancato utile, maggiori oneri per ilmantenimento delle polizze fideiussorie, pagamento di ritenute a garan-zia), oltre agli ulteriori danni per euro 200 mila ed alla rivalutazione.3.- A seguito dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, solle-vata dalla convenuta, l'attore chiamava in causa l'[OSCURATO:PERSONA] I.Quindi, il Tribunale – nel contraddittorio delle predette parti – decidevala causa dichiarando l'Università carente di legittimazione passiva e riget-tando per intervenuta prescrizione la domanda dell'appaltatore nei con-fronti del Policlinico.4.- Del medesimo segno era la sentenza della Corte d'appello di Romaindicata in epigrafe.Per quello che qui ancora interessa, osservava la Corte – in ordine alprimo motivo di appello – che la legittimazione passiva spettava all'[OSCURATO:PERSONA] I, poiché l'opera complessiva, benché articolata indue lotti (il primo, per lire 914.664.647, riguardava l'edificio delle clinichedi degenza e le camere operatorie, mentre il secondo, per lire 99.399.835,riguardava l'edificio destinato ad aula magna, biblioteca ed uffici), era og-getto di un unico contratto, non risolto entro il termine di diciotto mesiprevisto dalla legge 3 dicembre 1999 n° 453, con la conseguenza che lasuccessione disciplinata da tale legge riguardava l'intero accordo.Numero registro generale 22569/2021Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 25488/2026Data pubblicazione 17/09/2026Quanto al secondo, al terzo ed al quarto motivo, la Corte osservavache il regime prescrizionale della domanda risarcitoria era diverso da quel-lo della domanda risolutoria.Pertanto, dato che i danni reclamati dall'appaltatore risalivano al 1993e che essi potevano essere fatti valere sin dalla loro manifestazione (ossia,al più tardi, dall'iscrizione delle riserve avvenuta il 19 settembre 1992),l'impresa avrebbe dovuto interrompere la prescrizione entro il decennio datale data.Sotto altro profilo, la Corte evidenziava che i danni erano riconducibiliad una sospensione ritenuta illegittima e che era stato redatto un verbaledi ultimazione parziale dei lavori il 22 aprile 1993, sicché, decorso il termi-ne previsto dall'art. 5 della legge n° 741/1981, l'appaltatore avrebbe po-tuto far valere i suoi diritti.5.- Ricorre per cassazione l'ingegner Marchi, nella qualità indicata inintestazione, affidando il gravame a due motivi illustrati da memoria.Resistono l'Università di [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] due distinti controricorsi, di cui solo il secondo illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, proposto ricorso incidentale adesivo condizio-nato formulando un motivo.La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Col primo motivo di ricorso principale – rubricato “Violazione efalsa applicazione dell'art. 5 della L. 10 dicembre 1981, n. 741 – Violazio-ne e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione (artt. 2934,2935, 2946, 2947 c.c.) e di risoluzione del contratto d'appalto pubblico(art. 345 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e art. 108 d.lgs.50/2016.) – Art. 360, n. 3, c.p.c.” – il ricorrente deduce che la Corte d'ap-pello avrebbe erroneamente fatto decorrere la prescrizione dal verbale diNumero registro generale 22569/2021Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 25488/2026Data pubblicazione 17/09/2026ultimazione parziale dei lavori del 22 aprile 1993, senza considerare che ilcontratto era ancora in corso, seppure in regime di sospensione, per laparte di cantiere crollato, e senza considerare che l'art. 5 della legge n°741/1981 conferiva all'appaltatore una mera facoltà e non un dovere diiniziare il giudizio prima della risoluzione dell'appalto.La prescrizione non poteva, dunque, essere predicata in base all'art. 5citato e nemmeno poteva farsi decorrere il termine prescrizionale dal ver-bale di parziale ultimazione dei lavori del 22 aprile 1993 relativo alla partenon crollata, in quanto il contratto per la parte di cantiere caduta in rovinaera sospeso e tale sospensione era durata fino alla cessazione di esso.Peraltro, ove la PA avesse voluto risolvere unilateralmente il contratto,avrebbe dovuto farlo in base all'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n°2248, allegato F, pagando i lavori eseguiti e il valore dei materiali utili esi-stenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.Invece, l'amministrazione era rimasta inerte, dimostrando di voler con-tinuare il rapporto, come pure si desumeva dalla stipula dell'atto aggiunti-vo n° 2 del 27 luglio 1992 e dell'atto aggiuntivo n° 3 del 28 luglio 1992.Aveva dunque errato la Corte ad ancorare il dies a quo della prescri-zione a verbali amministrativi che riguardavano la parte non crollata delleopere.7.- Il motivo – che non è inammissibile, come invece pretendono le re-sistenti – è, comunque, infondato.L'appalto è stato concluso il 20 settembre 1986: ne deriva che essoera disciplinato dalla legge 20 marzo 1865 n° 2248, allegato F, dal d.P.R.16 luglio 1962 n° 1063 e dal r.d. 25 maggio 1895 n° 350 (espressamenterichiamato dall'art. 26 del d.P.R. n° 1063/1962).Ora, in base all'art. 23 del r.d. n° 350/1895, in caso di contestazionitra l'Amministrazione pubblica e l'appaltatore, quest'ultimo aveva l'obbligodi conformarsi agli ordini di servizio impartiti dalla Stazione appaltante,salvo il diritto di promuovere la risoluzione in via amministrativa della con-Numero registro generale 22569/2021Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 25488/2026Data pubblicazione 17/09/2026troversia e salva sempre (dopo la decisione del reclamo amministrativo) lafacoltà dell'appaltatore “di far valere le sue riserve nel registro di contabili-tà”.Non merita, dunque, adesione la tesi del ricorrente, secondo la quale,a fronte della totale inerzia dell'amministrazione, il suo diritto poteva es-sere fatto valere (ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.) solo dal momento dicessazione di efficacia del contratto, da individuare nella domanda di riso-luzione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la citazione del 15gennaio 2013.Infatti, come si è sopra visto, l'appaltatore poteva agire in sede ammi-nistrativa e successivamente in sede giurisdizionale, dolendosi della man-cata ripresa dei lavori del secondo lotto e dei danni derivati dalla protra-zione della sospensione.La mancata emanazione della decisione ammnistrativa sulla controver-sia, ex art. 23 del r.d. n° 350 del 1895, non impediva in alcun modoall'impresa di far valere le proprie pretese nelle opportune sedi, non po-tendo subire l'esercizio dei diritti dell'appaltatore in sede giurisdizionale oarbitrale alcun limite, anche in mancanza di assegnazione giudiziale di untermine all'amministrazione (sul che Cass., sez. I, 8 luglio 1995 n° 7550).Tanto premesso, se il termine prescrizionale decorre dal momento incui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.), è evidente chei diritti dell'appaltatore potevano essere azionati anche prima del termineindicato dal ricorrente (proposizione della domanda di risoluzione dell'ap-palto).Né a diversa conclusione può giungersi in base all'art. 5 della legge 10dicembre 1981 n° 741, il cui richiamo (nella sentenza gravata e nel ricor-so) appare del tutto inconferente, sol che si consideri che – oltre a costi-tuire conferma della possibilità, per l'appaltatore, di agire in sede arbitraleo ordinaria e, dunque, della possibilità di far valere i propri diritti (art.2935 cod. civ.) – tale norma tende a sanzionare l'inerzia della PA nelleNumero registro generale 22569/2021Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 25488/2026Data pubblicazione 17/09/2026operazioni di collaudo, dopo che l'appaltatore ha terminato i lavori e dopoche il Direttore dei lavori ha redatto il conto finale: ipotesi che qui assolu-tamente non ricorrono.8.- Col secondo motivo di ricorso principale, veicolato sempretramite l'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., si duole della violazione e della falsaapplicazione dell'art. 2 del d.L. 1° ottobre 1999 n° 341.La Corte d'appello aveva ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] subentrata nell'intero contratto, benché questo fosse articolato indue lotti, di cui il primo avente ad oggetto beni destinati all'assistenza sa-nitaria (e, dunque, transitato alla nuova [OSCURATO:PERSONA] I) eil secondo avente ad oggetto beni relativi all'[OSCURATO:PERSONA], alla biblioteca edagli uffici destinati alla didattica (dunque rimasto in capo all'Università).Il subentro parziale nel contratto della neoistituita [OSCURATO:PERSONA] possibile, secondo le citate norme, per la sola parte relativa all'attivitàsanitaria, mentre era esclusa quella concernente la didattica.Ne deriverebbe la legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA] diRoma relativamente al secondo lotto dell'appalto.9.- Il motivo è inammissibile.La Corte territoriale ha ritenuto la legittimazione passiva della neoisti-tuita [OSCURATO:PERSONA] I sul rilievo che le opere da eseguire fos-sero oggetto di un unico contratto, benché articolato in due lotti, con laconseguenza che il rapporto negoziale sarebbe transitato in capo alla nuo-va [OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente impugna tale snodo logico con inammissibili rilievi dimerito, che, comunque, non avrebbero carattere dirimente.[OSCURATO:PERSONA], infatti, deduce una inedita scindibilità del contratto in due di-stinti negozi, corrispondenti ai lotti, con permanenza di quello concernentel'aula magna in capo all'Università (ricorso pagina 14), sul rilievo che que-st'ultima avrebbe considerato tale aula “come di sua proprietà” (ricorsopagina 16).Numero registro generale 22569/2021Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 25488/2026Data pubblicazione 17/09/2026Anche a tacere del fatto che le allegazioni implicano, come detto, ac-certamenti di fatto, rimessi al giudice del merito, il ricorrente avrebbe do-vuto criticare tale passaggio motivazionale della sentenza gravata invo-cando la violazione delle regole ermeneutiche previste dagli artt. 1362 eseguenti del cod. civ. ed accompagnando la censura con la trascrizione delcontratto stesso (o, almeno, con la trascrizione delle clausole essenziali aifini del decidere), come prevede l'art. 366 n° 6 cod. proc. civ.Le carenze or ora evidenziate rendono, dunque, il motivo inammissibi-10.- Con un unico motivo di ricorso incidentale, condizionatoall'accoglimento del primo motivo di ricorso principale, formulato in baseall'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., l'[OSCURATO:PERSONA] I si duoledella violazione e della falsa applicazione dell'art. 2 del d.l. n° 341/1999,contestando l'erronea dichiarazione della sussistenza di legittimazionepassiva in capo all'[OSCURATO:PERSONA] medesima.11.- Il rigetto del primo motivo di ricorso principale produce l'assorbi-mento del ricorso incidentale.12.- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifu-sione delle spese in favore delle resistenti, per la cui liquidazione – fatta inbase al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite (euro 693 mila), nonchétenendo presente che l'Università non ha depositato la memoria illustrati-va – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ri-corrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge i due motivi di ricorso principale e dichiara assorbito l'u-nico motivo di ricorso incidentale condizionato formulato dall'[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 22569/2021Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 25488/2026Data pubblicazione 17/09/2026clinico Umberto I. Condanna il ricorrente a rifondere alle resistenti le spe-se della presente lite, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi in favore del [OSCURATO:PERSONA] O.U. [OSCURATO:PERSONA] I di Ro-ma ed in euro 9.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi in favoreUniversità degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], oltre al rimborso forfettariodelle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti. Dà attodella sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater,del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 10 settembre 2026, nell'adunanza cameraledella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino