CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 35190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 12 gennaio 2023, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lodi in data 22 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta una violazione di legge per avere la Corte di appello considerato ai fini del calcolo del termine di prescrizione il periodo di sospensione disposto dal D.L. 18/2020 per l'emergenza pandemica - contiene censure prive di reali effetti favorevoli per il ricorrente, in quanto, anche non computando i 64 giorni nel termine prescrizionale, questo non risulta all'evidenza ancora decorso, risalendo i fatti all'agosto 2016; Considerato che la seconda doglianza, che contesta la sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già ampiamente vagliati dalla corte di appello con corretti argomenti giuridici (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, in cui sono stati evidenziati i raggiri posti in essere dal prevenuto, che si era presentato alla vittima, indicando false generalità, quale proprietario dell'immobile e aveva indotto quest'ultima in errore circa la bontà del contratto di locazione, in realtà nullo, così procurandosi un ingiusto profitto mai restituito, con la conseguenza di escludere la mera rilevanza civilistica dell'episodio); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d