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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 41770/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, il quale, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decisione del 21 aprile 2023, il Tribunale di Benevento, quale giudice del riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso il sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il fascicolo originale presso il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla controversia civile tra [OSCURATO:PERSONA] e la prefettura di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 56, 48, 479 in relazione all'art. 476 comma secondo cod. pen.

Il decreto di sequestro era finalizzato a riscontrare l'ipotesi accusatoria di falsificazione di un verbale di udienza dinanzi al Giudice di Pace.

L'ordinanza di inammissibilità è fondata sul difetto di legittimazione del ricorrente potendo il fascicolo essere restituito unicamente al Giudice di Pace.

2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso Penna, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, ed articolato nei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il motivo il ricorrente denunzia la violazione di legge dovendosi ritenere sussistente comunque il diritto dell'indagato ad impugnare il provvedimento a prescindere dal diritto alla restituzione.

3. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria con la quale, nel ribadire i motivi di doglianza in precedenza espressi nel ricorso, ha evidenziato altresì che esclusa la circostanza aggravante dell'art. 476 comma secondo cod. pen. il reato sarebbe estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

1.1. Il motivo di censura risulta generico.

Seppure il ricorrente nel richiamare il disposto normativo ha evidenziato la sua legittimazione ad impugnare in quanto indagato, tuttavia, non ha individuato l'interesse concreto ad impugnare il richiamato provvedimento, interesse che era necessario evidenziare con particolare rigore argomentativo anche in ragione della mancata coincidenza tra la qualità di indagato e quella di avente diritto alla restituzione.

Né l'interesse può ravvisarsi nella richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, previa riqualificazione della condotta, involgendo accertamenti di fatto in punto di penale responsabilità non conciliabili con la funzione del sequestro probatorio. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, il quale, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decisione del 21 aprile 2023, il Tribunale di Benevento, quale giudice del riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso il sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il fascicolo originale presso il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla controversia civile tra [OSCURATO:PERSONA] e la prefettura di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 56, 48, 479 in relazione all'art. 476 comma secondo cod. pen. Il decreto di sequestro era finalizzato a riscontrare l'ipotesi accusatoria di falsificazione di un verbale di udienza dinanzi al Giudice di Pace. L'ordinanza di inammissibilità è fondata sul difetto di legittimazione del ricorrente potendo il fascicolo essere restituito unicamente al Giudice di Pace. 2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso Penna, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, ed articolato nei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il motivo il ricorrente denunzia la violazione di legge dovendosi ritenere sussistente comunque il diritto dell'indagato ad impugnare il provvedimento a prescindere dal diritto alla restituzione. 3. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria con la quale, nel ribadire i motivi di doglianza in precedenza espressi nel ricorso, ha evidenziato altresì che esclusa la circostanza aggravante dell'art. 476 comma secondo cod. pen. il reato sarebbe estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1.1. Il motivo di censura risulta generico. Seppure il ricorrente nel richiamare il disposto normativo ha evidenziato la sua legittimazione ad impugnare in quanto indagato, tuttavia, non ha individuato l'interesse concreto ad impugnare il richiamato provvedimento, interesse che era necessario evidenziare con particolare rigore argomentativo anche in ragione della mancata coincidenza tra la qualità di indagato e quella di avente diritto alla restituzione. Né l'interesse può ravvisarsi nella richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, previa riqualificazione della condotta, involgendo accertamenti di fatto in punto di penale responsabilità non conciliabili con la funzione del sequestro probatorio. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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