CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13407/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23864/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato da intendersi appostain calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 363/2021della CORTE d’APPELLO di PERUGIA, depositata il25 giugno 2021, notificata il 2 luglio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo che fosse accertato che il contratto tra loro stipulato, cui formalmente era stato dato il nomen juris di affitto di a zienda, dissimulava , in realtà , una locazione di immobile ad uso diverso da quello di abitazione e che, di conseguenza, cessato il rapporto alla scadenza naturale a seguito di disdetta inviata dalla locatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest’ultima fosse condannata a corrisponderle l’indennità per la perdita di avviamento, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 392 del 1978, quantificabile in Euro 68.400,00,oltre interessi moratori. Si costituì in giudizio la convenuta, che negò la sussistenza della dedotta simulazione relativa e resisté alla domanda, invocandone il rigetto. Il Tribunale di Perugia, ritenuto che effettivamente le parti, dietro la simulazione del contratto di affitto di azienda, avessero dissimulato il diverso contratto di locazione di immobile commerciale, condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della somma di Euro 50.400,00, a titolo di indennità per la perdita di avviamento, oltre intessi e spese. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello a cui resisté la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Con sentenza 25 giugno 2021, n.363, la Corte d’appello di Perugia ha rigettato l’impugnazione, condannando l’appellante alle spese, sui rilievi, tra gli altri:che la trattativa e r a stata incentrata esclusivamente sull’immobile; che le uniche dotazioni strumentali erano due scrivanie ed un registratore di cassa; che il magazzino ceduto era costituito sostanzialmenteda una dotazione completa per bagno (un box doccia, un bidet, un lavabo, un wc, un sedile); che i beni costituenti il magazzinoerano s tati acquistati dalla l o catrice pochi giorni prima della stipula del contrattoe riacquistati dalla conduttrice poco dopo la stipula medesima; che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ampliato l’ oggetto sociale , includendoviil commercio dei ben i oggetto dell’ attività del nuovo ramo di azienda pochi giorni prima della stipula delcontratto; che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era un’azienda già operante da tempo con proprio marchio e organizzazione aziendale ; che il contratto di cessione aveva espressamente escluso il trasferimento di debiti, crediti, rapporti commerciali o di lavoro; che il termine , le modalità di rinnovo e le possibilità di recessoper la cessionaria erano ricalcati sulla disciplina del contratto d i locazione commerciale; che era evidente che l’ampliamento dell’oggetto s ociale da p arte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , unitamente all’acquisto dei cinque ogg e tti costituenti il magazzino , aveva quale preordinata finalità quella di poter vestire il contratto di locazione di immobile quale affitto di ramo d’azienda; che, pertanto, avuto riguardo a tutte queste circostanze (le quali manifestavano la finalità delle parti di realizzare solo la cessione in uso del locale), perdevano rilievo le espressioni verbali utilizzate nella redazione del contratto(formalmente definito come affitto di azienda ), trattandosi di espressioni dissimulatorie. 3.Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di tre motivi. Rispondecon controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art 360 n. 3 cpc, da intendersi come vizio di sussunzione, consistente nella riconduzione del fatto materiale accertato in corso di causa in una erronea fattispecie legale; in particolare, il rapporto intercorso tra le parti non è stato qualificato come un contratto di affitto di ramo di azienda, ex art 2562 cc, ma piuttosto – infondatamente – come un contratto di locazione commerciale, asseritamente dissimulato tra le stesse». La ricorrente premette il richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 15603 del 2021, la quale ha affermato il principio secondo cui, “ a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti”. Ciò premesso, la ricorrente, dopo avere osservato – mediante il richiamo di altri arresti giurisprudenziali di legittimità – che l’affitto di azienda può avere ad oggetto anche un ’ a zienda non funzionante al momentodella stipulazione del contratto , purché sussista la potenziale attitudine produttiva dei beni che la compongono , pone in evidenza che, nell a fattispecie , le parti avevano espressamente qualificato il negozio tra loro stipulatocome “affitto di ramo d’azienda”, ed avevano successivamente confermato tale qualificazione del contratto con un “atto modificativodi ramo d’azienda”. Evidenzia, in oltre, che al l a formale qualificazione giuridica corrispondeva anche la concreta sostanza dell’operazione negoziale, dal momento che essa aveva consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. « un ramo di azienda, intesocome un’organizzazione di beni , c omun q ue già esistente al momento della cessione, nonché finalizzata e ben funzionale per il tipo di attività che la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe dovuto svolgere », composta dall’immobile, dai beni strumentali e dalle giacenze di magazzino, cui si aggiungeva l’autorizzazione all’eserciziodell’attività commerciale . 1.1.Il motivo è inammissibile. Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazionedelle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicatenorme regolatr ici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo algiudice della nomofilachia di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentataviolazione (Cass. 08/03/2007, n. 5353; Cass. 29/11/2016, n. 16700; Cass.05/08/2020, n. 16700). Precisamente, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art.366, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte di legittimità il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. Un., 28/10/2020, n. 23745). Nel caso di specie, il predetto onere è statototalmente disatteso , dal momento che la società ricorrente , pur pros pe ttando, nell’intestazione del motivo in esame, la denuncia del vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, non ha poi provveduto né all’espressa indicazione delle norme di legge che assumeva essere state violate, né alla formulazione di argomentazioni in iure intese a dimostraregli errores in iudicando contenut i nell a sentenza impugnata , evidenziando il contrasto tra le affermazioniin diritto in e s sa contenute e le norme regolatricidella fattispecie. Del tutto generica è rimasta, poi , l’evocazione del vizio di sussunzione operata nell’intestazione del motivo, poiché l’illustrazione di tale specifico vizio, non solo avrebbe richiesto l’individuazione delle norme giuridiche falsamente applicate, del loro significato e dell’interpretazione datane dalla giuri sprudenza di legittimità , ma avrebbe imposto altresì l’enunciazione di argomentazioni dirette ad evidenziare che, pur essendo la fattispecie concreta contrattuale riconducile al la (o sussumibile nella) ipotesi astratta da esse considerata, il giudice del merito aveva tuttavia erroneamenteomesso di operare tale riconduzione, ovvero , al contrario , l’aveva erroneamente operata , pur non essendo la fattispecie concreta riconducibile a quellaipotesi astratta. L’inosservanza dell’onere di specificità imposto dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., come appena illustrato, espone dunque la censura formulata alla sanzione processuale dell’inammissibilità, impedendone la delibazione nel merito. 2. Con il secondo motivo viene denunciata « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art 360 n. 3 cpc, ed in particolare della disciplina di cui agli artt. 1414, 1417, 1397, 2697, 2729 e 2791 cc, da intendersi come erronea riconduzione della fattispecie per cui è causa ad una simulazione contrattuale avente ad oggetto un contratto di locazione di immobile commerciale, che infondatamente si assume stipulato tra le parti».La ricorrentesostiene, in sintesi, che, poiché la domanda intesa ad accertare la simulazione relativa del contratto era stata proposta da una delle parti stipulanti, la prova della simulazione avreb be dovuto essere necessariamentefornita mediante la c.d. “controdichiarazione” scritta. La sentenzadi merito sarebbe quindi illegittima per aver violato la regola sui limiti della prova della simulazione, avendo condotto il detto accertamentosulla base della prova presuntiva, assoggettata ai medesimilimiti d ella prova testimoniale. 2.1.Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 1417 cod.civ., il principio generale per cui la prova per testimoni (e quindi anche per presunzioni: art. 2729, secondo comma, cod. civ.) della simulazioneè ammessa solo se la domanda è proposta da creditori o da terzi, trova una deroga , nei rapporti tra le parti, allorchéla domanda sia diretta a f a r valere l’illiceità del contratto dissimulato. Quando, dunque, come nella fattispecie in esame, si intenda dimostrare la dissimulazione di un contrato locativo ad uso commerciale come affitto di azienda , poiché la simulazione relativa è oggettivamente finalizzata ad eludere l’applicazione di una disciplina condiversi profili di imperatività ( ad es. in t ema di indennità , di durata , ecc.), la parte ben può avvalersi della prova presuntiva, la quale deve reputarsi ammessa, al pari di quella testimoniale , anche quando la domanda è proposta dalla parte, se diretta di far valere l’illiceità del contratto dissimulato (cfr. Cass. 16/04/2009, n. 9012). Il secondo motivo, pertanto, deve essere rigettato. 3. Con il terzo motivo viene denunciata la « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art 360 n. 3 cpc, da intendersi come vizio nell’aver riconosciuta come dovuta l’indennità per la perdita di avviamento commerciale ex art 34. L. 392/78, in riferimento ad un contratto di affitto di ramo di azienda, ove una siffatta voce di addebito non è ex lege prevista». La ricorrente, sul presupposto dell’accertamento dell ’ erronea riconduzione della fattispecie contrattuale alla locazione commerciale di immobile e, pertanto, sul postulatodell’avvenuto accertamento che tale fattispecie era qualificabile come affitto d’azienda, deduce l’indebitaestensione ad essa della disciplina in tema di indennità per la perdita di avviamento; disciplina che è appunto applicabile , ai sensi dell’art. 34 legge n. 392/1978,unicamente alle locazioni com merc iali e non anche ai casi di affitto di azienda. 3.1.Il motivo, presupponendo il previo accertamento della natura di affitto di azienda del negozio stipulato tra le parti, resta assorbito dal rigetto del motivo precedente, che ha confermatola legittimità del contrario accertamento , operato dal giudice del m e rito , circa la dissimulazionedel diverso contratto di locazione commerciale. 4.In definitiva, il ricorso proposto dalla T o y Moto r s.r.l. deve essere rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono l a soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellasocietà ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna lasocietà ricorrente al pagamento, in favore d ella società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida Euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto