CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 26243/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18783/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA -intimato- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 669 /2023 depositatoi l 11/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di unprocesso di equa riparazione («Pinto su Pinto»), protrattosi nelle fasi di cognizione e di ottemperanza. In sede monocratica sono liquidati € 416 (pari all’equo indennizzo liquidato nel processo presupposto). È accolta l’opposizione, poiché tale somma è stata già versata nella pendenza del giudizio di ottemperanza, mentre il mancato pagamento degli interessi è irrilevante ex art. 2 co. 2 - sexies lett. g) l. 89/01 (irrisorietà della pretesa). «Né rileva […] l’eventuale ammontare […] delle spese di lite del giudizio di ottemperanza [che] non rientrano nell'oggetto della causa, tant’è vero che neanche rilevano al fine di determinare il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art. 2-bis co. 3 l. 89/01». Ricorre in cassazione la parte privata con tre motivi, illustrati da memoria. Ha depositato atto di costituzione il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. -I primi due motivi denunciano che sia rimesso alla valutazione del giudice, caso per caso, lo stabilire la soglia minima della modestia della posta in gioco. A sostegno si fa valere l’orientamentoespresso dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europeanella causa C-300/21 del 2023 secondo cui «subordinare il risarcimento di un danno immateriale a una certa soglia di gravità rischierebbe di nuocere alla coerenza del regime istituito dal regolamento generale sulla protezione dei dati, poiché la graduazione di una siffatta soglia, da cui dipenderebbe la possibilità o meno di ottenere detto risarcimento, potrebbe variare in funzione della valutazione dei giudici aditi». Nel primo motivo il ricorrente sottolinea che il valore della causa deve essere determinato dalla domanda iniziale e non può essere ridotto in seguito a un pagamento parziale effettuato durante il processo. La Corte di appello avrebbe quindi errato nel considerare solo la parte residua della pretesa, ignorando il valore complessivo iniziale della controversia, che doveva includere anche l'importo iniziale richiesto. Si deduce violazione degli artt. 10, 14 c.p.c., 13 co. 6 l. 247/12, 4 co. 1 e 5 co. 1 e 3 d.m. 55/14, 2 co. 2- sexies lett. g) l. 89/01 (primo motivo). Nel secondo motivo si deduce omesso esame di fatti rilevanti edocumentati per la posta in gioco, cioè le spese per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza e l’incertezza relativa all’esito della vicenda processuale. Quanto alle spese sostenute successivamente al decreto, esse erano necessarie per l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, quindi rilevanti per determinare la posta in gioco effettiva della causa. Quanto all'incertezza relativa all'esito, si sottolinea il rischio che la ricorrente dovesse sopportare il peso sia degli esborsi successivi al decreto, sia delle spese legali del procedimento di ottemperanza. Ciò avrebbe potuto comportare un pregiudizio economico superiore al valore della sorte capitale liquidata nel giudizio. Infine, secondo la ricorrente, l'art. 2 co. 2 sexies lett. g) l. 89/2001, pur prevedendo una presunzione di insussistenza del pregiudizio, consente comunque la possibilità di fornire una prova contraria, cosa che la parte privata ritiene di aver fatto. In via gradata si solleva questione di costituzionalità dell’art. 2 co. 2-sexies lett. g) l. 89/01, in relazione agli artt. 3, 10, 24, 111 Cost., 6 e 13 Cedu e 47 co. 1 e 2 Carta UE dei diritti fondamentali. Il terzo motivo (p. 22) censura la liquidazione di € 600 di spese processuali in favore di ciascuno dei due Ministeri (secondo il primo scaglione con riguardo all’indennizzo in contestazione) o comunque la mancata riduzione del 30% (riduzione da apportare per la comunanza delle questioni su cui i due Ministeri sono chiamati a difendersi). Si deduce violazione degli artt. 91, 92 co. 1 c.p.c., 13 co. 6 l. 247/2012, 4 co. 2 e 4 e 8 co. 1 d.m. 55/14. Si cita Cass.33404/2022, 1650/2022: in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato è dovuto un compenso unico, poiché gravano sul soccombente le spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati secondo la ratio dell’art. 8 co. 1 d.m. 55/2014. 2. -I primi due motivi sono rigettati. Secondo l’art. 2 co. 2-sexies lett. g) l. 89/2001 si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso diirrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.Tale presunzione è da applicare in coerenza con l’elaborazione giurisprudenziale anteriore alla sua introduzione legislativa, che ha inteso valorizzare tale orientamento, relativa alla cosiddetta «posta in gioco» valutata in comparazione con le condizioni socio - economiche del richiedente. Su questa linea si è peraltro escluso l'equo indennizzo in casi in cui il processo presupposto ha ad oggetto pretese di entità davvero minimao comunque inferiore a € 500 (cfr. Cass. 11228/2019, anche con riferimento ad ulteriori precedenti). L’impianto ha trovato conferma anche in pronunce recenti - cui qui si dà continuità - ove si ritiene che il carattere comparativamente bagatellare della pretesa dedotta nel giudizio presupposto, in via tendenziale, rilevi non già per escludere integralmente l’indennizzo, bensì per scendere al di sotto della soglia minima. Cfr., tra le più recenti, Cass. 3970/2024, alla quale si rinvia anche per riferimenti alla giurisprudenza della Cedu in tema di abuso del ricorso individuale ex art. 34 della Convenzione, che èstato constatato solo ove il ricorso riguardi una somma di denaro davvero irrisoria o comunque non incida minimamente sugli interessi del ricorrente (per l’accertamento positivo di un tale caso, cfr. Corte EDU, Bock c. Germania, 22051/07 del 2010, ove la posta in gioco nel processo presupposto era€ 7,99, pari al rimborso del costo di un integratore alimentare prescritto dal medico e il ricorrente è un funzionario statale con stipendio mensile di € 4.500). Nel caso attuale il rigetto dei due motivi s’impone a maggior ragione, poiché la pos t a in gioco relativamente agli interessi ammonta a pochi euro, mentre è da confermare che le spese di lite non sono computate nel calcolo della posta in gioco ( Cass.7695/2019). Non si scorgono ragioni per mutare questo indirizzo alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea menzionata dalla ricorrente, che ha ad oggetto una diversa fattispecie. 3. - Il terzo motivo è accolto sulla base dell’ orientamento della giurisprudenza di questa Corte correttamente invocato dalla ricorrente: vale a dire, in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato,è dovuto un compenso unico legale, in quanto la ratio della disposizioneex art. 8 co. 1 d.m. 55 / 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati (Cass. n. 33404 del 2022con rinvio ad ulteriore precedente). 4. -Questa Corte cassa la decisione impugnatain relazione al terzo motivoaccolto, e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente alle spese della pregressa fase di merito nella misura di € 600, corrisposti una sola volta ai Ministeri considerati un’unica parte processuale, oltre alle spese prenotate a debito;dichiara altresì irripetibili le spese del giudizio di legittimità per parziale rigetto del ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta i primi due motivi, cassa la decisione impugnatain relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente alle spese della fase di opposizione nella misura complessiva di € 600 , da corrispo ndere ai Mini