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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 33209/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31766-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrenti– e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI E VOLLA, in persona del legale rappresentantepro tempore -intimati– avverso la sentenza n. 5433/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 19/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 9313/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso intimazione di pagamento ed estratto di ruolo con relativecartelle esattoriali ad essi sottese ; il contribuente resiste con controricorso, il Concessionario si costituisce con controricorso aderendo alle conclusioni formulate dalla ricorrente, il Comune di Casoria, la Camera di Commercio di Napoli ed il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA]

1.1. preliminarmente va dato atto che, nelle more del giudizio, è stata emanata una disposizione (art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018) che prevede lo stralcio ex legedei debiti - fino alla concorrenza di euro 1.000,00 -posti in riscossione nel periodo 2000/2010;

1.2. detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (..)»;

1.3. la fattispecie in esame, come confermato anche dall’Agente della riscossione (cfr. pag. 5 controricorso ADER), rientra parzialmente in detta previsione dato che il debito del contribuente relativo a parte delle cartelle impugnate (e precisamente quelle, di competenza erariale, sottese all’intimazione di pagamento impugnata, come riportato alla pag. 2 dell’epigrafe della sentenza impugnata) è inferiore ad Euro 1.000,00 ed è relativo ad annualità comprese tra l’anno 2000 e l’anno 2010;

1.4. in conseguenza di ciò, deve dunque darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta relativa alle suddette cartelle ed all’intimazione di pagamento e della conseguente parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

2.1. poste tali premesse, con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto la mancata notifica delle cartelle esattoriali, sottese all’estratto di ruolo, sebbene il Concessionario avesse documentato la rituale notifica delle stesse producendo le relative relate di notifica;

2.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente omesso di dichiarare inammissibile l’autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo, essendo state validamente notificate le cartelle ad esso sottese;

3.1. è fondato il secondo motivo con assorbimento del primo motivo;

3.2. come recentemente affermato dalleSezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 26283/2022), in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura «dinamica» che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;

3.3. la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio;

3.4. non avendo dunque il contribuente dimostrato che dall’iscrizione a ruolo potesse derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ministro dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, ne consegue che l’estratto di ruolo non era suscettibile di diretta impugnazione, come invece affermato dalla [OSCURATO:PERSONA];

4.1. è fondato anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente dichiarato che vi era stata rinunzia da parte dell’appellante con riferimento alla cartella n. 07120110238019184000, con riguardo alla quale il Giudice di primo grado aveva respinto le richieste del contribuente;

4.2. l’Agenzia ricorrente ha invero trascritto l’atto di gravame nella parte in cui si limitava a precisare che l’appello esulava dalla pronuncia di primo grado in merito alla suddetta cartella esattoriale, il che rende evidente l’errore in cui è incorso il Giudice d’appello;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all’impugnazione delle cartelle, di competenza erariale, indicate alla pag. 2 dell’epigrafe della sentenza impugnata, e alla relativa intimazione di pagamento, vanno accolt i il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, e, cassando parzialmente la sentenza impugnata, decidendo nel merito, va dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuenteavverso l’estratto di ruolo e le rimanenti cartelle di pagamento;

4. la modalità di definizione di parte della controversia e il recente pronunciamento delle Sezioni Unite in merito alla questione dianzi illustrata inducono a compensare integralmente le spese di lite P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali di competenza erariale e alla relativ a intimazion e di pagamento, indicate alla pag. 2 dell’epigrafe della sentenza impugnata ; accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbit o il primo motivo; cassa parzialmente la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente avverso l’estratto di ruolo e le rimanenti cartelle esattoriali di competenza erariale; compensa integralmente le spese di lite dei gradi di merito e di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31766-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrenti– e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI E VOLLA, in persona del legale rappresentantepro tempore -intimati– avverso la sentenza n. 5433/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 19/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 9313/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso intimazione di pagamento ed estratto di ruolo con relativecartelle esattoriali ad essi sottese ; il contribuente resiste con controricorso, il Concessionario si costituisce con controricorso aderendo alle conclusioni formulate dalla ricorrente, il Comune di Casoria, la Camera di Commercio di Napoli ed il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente va dato atto che, nelle more del giudizio, è stata emanata una disposizione (art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018) che prevede lo stralcio ex legedei debiti - fino alla concorrenza di euro 1.000,00 -posti in riscossione nel periodo 2000/2010; 1.2. detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (..)»; 1.3. la fattispecie in esame, come confermato anche dall’Agente della riscossione (cfr. pag. 5 controricorso ADER), rientra parzialmente in detta previsione dato che il debito del contribuente relativo a parte delle cartelle impugnate (e precisamente quelle, di competenza erariale, sottese all’intimazione di pagamento impugnata, come riportato alla pag. 2 dell’epigrafe della sentenza impugnata) è inferiore ad Euro 1.000,00 ed è relativo ad annualità comprese tra l’anno 2000 e l’anno 2010; 1.4. in conseguenza di ciò, deve dunque darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta relativa alle suddette cartelle ed all’intimazione di pagamento e della conseguente parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; 2.1. poste tali premesse, con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto la mancata notifica delle cartelle esattoriali, sottese all’estratto di ruolo, sebbene il Concessionario avesse documentato la rituale notifica delle stesse producendo le relative relate di notifica; 2.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente omesso di dichiarare inammissibile l’autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo, essendo state validamente notificate le cartelle ad esso sottese; 3.1. è fondato il secondo motivo con assorbimento del primo motivo; 3.2. come recentemente affermato dalleSezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 26283/2022), in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura «dinamica» che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; 3.3. la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; 3.4. non avendo dunque il contribuente dimostrato che dall’iscrizione a ruolo potesse derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ministro dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, ne consegue che l’estratto di ruolo non era suscettibile di diretta impugnazione, come invece affermato dalla [OSCURATO:PERSONA]; 4.1. è fondato anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente dichiarato che vi era stata rinunzia da parte dell’appellante con riferimento alla cartella n. 07120110238019184000, con riguardo alla quale il Giudice di primo grado aveva respinto le richieste del contribuente; 4.2. l’Agenzia ricorrente ha invero trascritto l’atto di gravame nella parte in cui si limitava a precisare che l’appello esulava dalla pronuncia di primo grado in merito alla suddetta cartella esattoriale, il che rende evidente l’errore in cui è incorso il Giudice d’appello; 5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all’impugnazione delle cartelle, di competenza erariale, indicate alla pag. 2 dell’epigrafe della sentenza impugnata, e alla relativa intimazione di pagamento, vanno accolt i il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, e, cassando parzialmente la sentenza impugnata, decidendo nel merito, va dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuenteavverso l’estratto di ruolo e le rimanenti cartelle di pagamento; 4. la modalità di definizione di parte della controversia e il recente pronunciamento delle Sezioni Unite in merito alla questione dianzi illustrata inducono a compensare integralmente le spese di lite P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali di competenza erariale e alla relativ a intimazion e di pagamento, indicate alla pag. 2 dell’epigrafe della sentenza impugnata ; accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbit o il primo motivo; cassa parzialmente la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente avverso l’estratto di ruolo e le rimanenti cartelle esattoriali di competenza erariale; compensa integralmente le spese di lite dei gradi di merito e di legitti
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